Page 17 - Schema

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Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato. In questo caso il responsabile del progetto formativo ha il compito di definire le modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la prova.

Rilascio degli attestati di frequenza

Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendi-menti, vengono rilasciati sulla base dei verbali (relativi alla verifica finale), direttamente dai soggetti formatore

(nel caso della formazione sostenuta da Confartigiana-to Vicenza, il soggetto formatore è il CESAR srl).

Gli attestati dovranno contenere almeno i seguenti ele-menti:

- Denominazione del soggetto formatore - Normativa di riferimento - Dati anagrafici del corsista

- Specifica della tipologia di corso seguito con indica-zione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato

- Periodo di svolgimento del corso

- Firma del soggetto che rilascia l’attestato, il quale può essere anche il docente

Gli attestati rilasciato in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull’intero territorio nazionale.

Aggiornamento dei corsi

Periodicità dell’aggiornamento formativo (5 anni dalla da-ta di pubblicazione in G. U. dell’Accordo Stato/Regioni)

L’aggiornamento formativo ha periodicità quinquenna-le. Dalla lettura dell’accordo Stato/Regioni, risulta che i cinque anni decorrono dalla data di pubblicazione del-lo stesso in Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11/01/2012.

Durata dei corsi (per aggiornamento)

I percorsi formativi fanno riferimento a tre differenti livelli di rischio: - Basso rischio: 6 ore - Medio rischio: 10 ore - Alto rischio: 14 ore

Soggetti obbligati all’aggiornamento (chi deve farlo)

L’obbligo di aggiornamento riguarda il Datore di Lavoro che svolge l’incarico proprio del Servizio di Prevenzione e Protezioni dei rischi (DLSPP). Inoltre tale obbligo ri-guarda anche coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’ar-ticolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626 (entrambi i riferimenti legislativi citati, sono riportati in fondo alla presente nota).

Primo aggiornamento per gli esonerati ai sensi dell’ar-ticolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626 (in fondo alla nota è riportato l’articolo citato).

Per gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626, è stabilito nell’Accordo Stato/Regioni che il primo aggiornamento formativo deve essere effettuato entro 24 mesi della data di pubblicazione dell’Accordo avve-nuta l’11/01/2012. L’aggiornamento si intende assol-to anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DLSPP riportata nei moduli sopra evi-denziati (vedere la tabella sui percorsi formativi).

Percorsi formativi (aggiornamento quinquennale)

Nei corsi di aggiornamento quinquennale, non dovran-no essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare si-gnificative evoluzioni e innovazioni, applicazioni prati-

che e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

- Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico normativi

- Sistemi di gestione e processi organizzativi - Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico - Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione del-la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro L’Accordo Stato/Regioni precisa inoltre che, al fine di rendere dinamica e adeguata all’evoluzione dell’espe-rienza e della tecnica l’offerta formativa dell’aggior-namento, sono previste alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte:

- utilizzo delle modalità di apprendimento e-learnig secondo i criteri previsti dall’Allegato I dell’Accordo stesso;

- possibilità da parte delle Regioni e province auto-nome d riconoscere singoli percorsi formativi di ag-giornamento, connotati da un alto grado di specia-lizzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordo (vedi sopra i soggetti formatori).

Attività formativa per più classi di rischio

Lo svolgimento di attività formative per classi di rifiu-ti più elevate è comprensivo dell’attività formativa per classi di rischio più basse.

Piattaforme e-learning

L’accordo Stato/Regioni prevede che al fine di rende-re dinamico l’apprendimento e di garantire un monito-raggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere previste, anche con l’uti-lizzo di piattaforme e-learnig, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pre-gresso percorso formativo, in attesa dell’effettuazione dell’aggiornamento periodico.

Quali sono le attività a basso, medio e alto rischio

Si riportano le macroattività citate nel’accordo Stato/ Regioni. Per identificare la propria attività bisogna an-dare a verificare le sotto attività, con riferimento alla lettera e al numero iniziale in doppia cifra.

ATTIVITA’ A RISCHIO BASSO

ATECO 2002 ATECO 2007 Commercio ingrosso e dettaglio Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)

G G – commercio all’ingrosso e al det-taglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

45 – commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di auto-veicoli e motocicli

46 – Commercio all’ingrosso, esclu-so quello di autoveicoli e di motocicli

47 – commercio al dettaglio, esclu-so quello di autoveicoli e di motocicli

Alberghi, Ristoranti

H I – Attività dei servizi di alloggio e ristorazione

55 –Alloggio

56 –Attività dei servizi di ristora-zione

InformaImpresa 17 Venerdì 24 febbraio 2012

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