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« Previous Page Table of Contents Next Page »Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato. In questo caso il responsabile del progetto formativo ha il compito di definire le modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la prova.
Rilascio degli attestati di frequenza
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendi-menti, vengono rilasciati sulla base dei verbali (relativi alla verifica finale), direttamente dai soggetti formatore
(nel caso della formazione sostenuta da Confartigiana-to Vicenza, il soggetto formatore è il CESAR srl).
Gli attestati dovranno contenere almeno i seguenti ele-menti:
- Denominazione del soggetto formatore - Normativa di riferimento - Dati anagrafici del corsista
- Specifica della tipologia di corso seguito con indica-zione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto che rilascia l’attestato, il quale può essere anche il docente
Gli attestati rilasciato in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull’intero territorio nazionale.
Aggiornamento dei corsi
Periodicità dell’aggiornamento formativo (5 anni dalla da-ta di pubblicazione in G. U. dell’Accordo Stato/Regioni)
L’aggiornamento formativo ha periodicità quinquenna-le. Dalla lettura dell’accordo Stato/Regioni, risulta che i cinque anni decorrono dalla data di pubblicazione del-lo stesso in Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11/01/2012.
Durata dei corsi (per aggiornamento)
I percorsi formativi fanno riferimento a tre differenti livelli di rischio: - Basso rischio: 6 ore - Medio rischio: 10 ore - Alto rischio: 14 ore
Soggetti obbligati all’aggiornamento (chi deve farlo)
L’obbligo di aggiornamento riguarda il Datore di Lavoro che svolge l’incarico proprio del Servizio di Prevenzione e Protezioni dei rischi (DLSPP). Inoltre tale obbligo ri-guarda anche coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’ar-ticolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626 (entrambi i riferimenti legislativi citati, sono riportati in fondo alla presente nota).
Primo aggiornamento per gli esonerati ai sensi dell’ar-ticolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626 (in fondo alla nota è riportato l’articolo citato).
Per gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626, è stabilito nell’Accordo Stato/Regioni che il primo aggiornamento formativo deve essere effettuato entro 24 mesi della data di pubblicazione dell’Accordo avve-nuta l’11/01/2012. L’aggiornamento si intende assol-to anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DLSPP riportata nei moduli sopra evi-denziati (vedere la tabella sui percorsi formativi).
Percorsi formativi (aggiornamento quinquennale)
Nei corsi di aggiornamento quinquennale, non dovran-no essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare si-gnificative evoluzioni e innovazioni, applicazioni prati-
che e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
- Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico normativi
- Sistemi di gestione e processi organizzativi - Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico - Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione del-la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro L’Accordo Stato/Regioni precisa inoltre che, al fine di rendere dinamica e adeguata all’evoluzione dell’espe-rienza e della tecnica l’offerta formativa dell’aggior-namento, sono previste alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte:
- utilizzo delle modalità di apprendimento e-learnig secondo i criteri previsti dall’Allegato I dell’Accordo stesso;
- possibilità da parte delle Regioni e province auto-nome d riconoscere singoli percorsi formativi di ag-giornamento, connotati da un alto grado di specia-lizzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordo (vedi sopra i soggetti formatori).
Attività formativa per più classi di rischio
Lo svolgimento di attività formative per classi di rifiu-ti più elevate è comprensivo dell’attività formativa per classi di rischio più basse.
Piattaforme e-learning
L’accordo Stato/Regioni prevede che al fine di rende-re dinamico l’apprendimento e di garantire un monito-raggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere previste, anche con l’uti-lizzo di piattaforme e-learnig, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pre-gresso percorso formativo, in attesa dell’effettuazione dell’aggiornamento periodico.
Quali sono le attività a basso, medio e alto rischio
Si riportano le macroattività citate nel’accordo Stato/ Regioni. Per identificare la propria attività bisogna an-dare a verificare le sotto attività, con riferimento alla lettera e al numero iniziale in doppia cifra.
ATTIVITA’ A RISCHIO BASSO
ATECO 2002 ATECO 2007 Commercio ingrosso e dettaglio Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)
G G – commercio all’ingrosso e al det-taglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
45 – commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di auto-veicoli e motocicli
46 – Commercio all’ingrosso, esclu-so quello di autoveicoli e di motocicli
47 – commercio al dettaglio, esclu-so quello di autoveicoli e di motocicli
Alberghi, Ristoranti
H I – Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
55 –Alloggio
56 –Attività dei servizi di ristora-zione
InformaImpresa 17 Venerdì 24 febbraio 2012
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