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9 Istituzione del Registro europeo delle
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.
Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta uf-ficiale n. 224 del 26/10/2011, il DPR 11/07/2011, n. 157 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro eu-ropeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE”
Per approfondimenti consultare la notizia 477 pubbli-cata on line su www.informaimpresa.it
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10 Emanata la Legge regionale 11/11/2011,
n. 25 che prevede contributi regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre.
La legge è stata pubblicata nel Bollettino della regione del Veneto n. 85 del 15/11/2011
E’ possibile accedere a contributi a favore dei soggetti che svolgono in qualsiasi forma, pubblica o privata, at-tività di ristorazione presso: - mense di enti pubblici o privati - mense prescolastiche e scolastiche - ospedali e luoghi di cura e di assistenza.
Ai medesimi contributi possono accedere anche sog-getti singoli o associati organizzatori di sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico.
Per accedere ai contributi, tali attività devono contri-buire alla riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani, facendo ricorso ad almeno una delle seguenti modalità:
a) utilizzo di stoviglie riutilizzabili, che siano piatti, bic-chieri e posate in materiale durevole;
b)somministrazione di cibi e bevande sfusi, privi di im-ballaggio primario ovvero distribuiti con “vuoti a ren-dere” o contenitori del tipo di caraffe riutilizzabili; c) utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili in mais o “Mater Bi” o PLA” o polpa di cellulosa, qualora non sia possibile il ricorso a stoviglie riutilizzabili. Per l’ammissione al contributo regionale, è vincolante che venga effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’attività di ristorazione di mensa o presso le sagre o le feste pubbliche o aperte al pubblico, se-condo le modalità definite nel comune del territorio di competenza e per le seguenti frazioni merceologiche: a) organico b)oli esausti c) vetro d)plastica e) alluminio f) carta e cartone.
La Regione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vi-gore di questa legge, stabilisce i criteri e le linee guida per l’esecuzione della stessa, che definiscano in parti-colare, le modalità ammesse per la somministrazione di cibi e bevande sfuse prive di imballaggio primario, ovvero distribuiti con “vuoti a rendere”, e l’utilizzo di stoviglie biodegradabili presso le mense ed in occasio-ne dello svolgimento di sagre e feste pubbliche o aper-te al pubblico.
Per l’applicazione di questa legge bisogna attendere il programma annuale che definisce l’ammontare del-le risorse disponibili per la concessione dei contribu-
ti, regolando l’assegnazione degli stessi con appositi bandi. L’approvazione del programma e dei bandi deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno. Sono comun-que previsti 100.000,00 per il 2011, 2012 e 2013 (per ogni singolo anno).
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11 Comune di Lonigo (VI): informazioni
sull’utilizzo di stoviglie biodegradabili per manifestazioni popolari.
Il testo della comunicazione inviata il 06/12/11, dal co-mune di Lonigo a Confartigianato Vicenza si può consul-tare on line alla notizia 490 su www.informaimpresa.it
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12 Attività di smaltimento e recupero di rifiuti.
Aggiornamento delle garanzie finanziarie.
Pubblicata nel bollettino della Regione del Veneto la de-liberazione della Giunta regionale n. 2229 del 20/12/11: “Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimen-to e recupero di rifiuti. Modifica dei criteri individuati”.
Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiu-ti devono prestare garanzie finanziarie a favore delle province competenti per territorio. Con questa delibera, che modifica la precdente n. 2528 del 14/07/1999, si aggiornano gli importi e le condizioni delle prestazio-ne delle polizze ai sensi delle nuove normative. Con questo provvedimento viene stabilito che: - gli impianti, in esercizio al 10/01/2012, che hanno prestato le garanzie finanziarie avvalendosi di sog-getti diversi da quelli individuati in Allegato A, devo-no provvedere alla loro sostituzione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino della re-gione del Veneto delle presenti disposizioni (quindi entro la data dell’08/04/2012);
- i soggetti autorizzati alla gestione delle discariche e degli impianti individuati nelle disposizioni di questa delibera ed in esercizio al 10/01/2012, devono ade-guare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul bollettino regionale del Veneto (10/01/2013) delle disposizioni di questa delibera o, qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazio-ne;
- gli impianti che esercitano l’attività di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.lgs n. 152/2006 s.m.i. , devono adeguare le garanzie finan-ziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul bollettino regionale del Veneto (10/01/2012) delle disposizioni di questa delibera o - qualora il termine sia inferiore - in coincidenza con la prima modifica relativa alle operazioni di recupero come da iscrizio-ne nell’apposito registro di cui all’art. 216, del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.
Questo provvedimento sostituisce integralmente la De-liberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2528 del 14/07/1999.
Contenuti dell’Allegato A,
della deliberazione 2229 del 20/12/2011
A) Garanzie da prestare per le discariche e gli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti.
Sono definite le garanzie finanziarie relativamente agli impianti di seguito riportati:
1)Discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi prioritariamente destinato allo smaltimento dei rifiu-ti urbani.
2 InformaImpresa Venerdì 24 febbraio 2012
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