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« Previous Page Table of Contents Next Page »2)Discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolo-si (non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani) e per rifiuti pericolosi 3)Discariche per rifiuti inerti
4)Stoccaggi di rifiuti, come definiti dall’art. 183, comma 1. lett. l), del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29/01/2008, n. 4 (operazioni di cui ai punti D15, Allegato B, e R13, Allegato C)
* Stoccaggi provvisori di rifiuti prodotti da terzi * Stoccaggi provvisori di rifiuti propri, soggetti ad au-torizzazione
5)Impianti presso i quali vengono svolte operazioni di smaltimento, individuate dall’allegato B, alla parte IV, decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, diversi dalla discarica e dal stoccaggio provvisorio previsto al me-desimo all’allegato B, punto D15 (deposito prelimi-nare prima di una delle operazioni da D1 a D14) * Impianti di smaltimento di rifiuti prodotti da terzi * Impianti di smaltimento di rifiuti propri
6)attività di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e attività di recupero ai sensi degli articoli 214-216 del decreto legislativo 152/2006
* Attività di recupero di rifiuti prodotti da terzi * Attività di recupero rifiuti propri effettuati nel luogo in cui vengono prodotti
7)Impianti di smaltimento o recupero rifiuti realizzati per l’esecuzione di bonifiche ai sensi della Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152
B) Prestazione delle garanzie finanziarie tramite fideius-sione previste nel provvedimento
Questo capitolo stabilisce quali sono i possibili sogget-ti erogatori delle polizze fideiussorie e aspetti relativi alla durata e alla escussione delle stesse.
C) Casi di riduzione/incremento delle garanzie finanziarie
Sono definite le possibili riduzioni o gli eventuali incre-menti della polizza fideiussoria, in ragione di situazioni specifiche
D) Disposizioni di carattere generale
1)Le garanzie finanziarie previste dal presente prov-vedimento devono essere presentate alla Provincia competente per territorio e devono essere accese a favore della medesima amministrazione provinciale, prima dell’inizio dell’attività di smaltimento o di re-cupero.
Tale indicazione, peraltro in sintonia con quanto stabi-lito dalla Lr n. 26/2007, art. 1, in materia di Autorizza-zione Integrata Ambientale (A.I.A.), relativamente alla specifica competenza in materia di controllo preventi-vo, deve intendersi estesa anche alle tipologie impian-tistiche di cui alla Categoria 5, All. VIII alla Parte II del D.lgs n. 152/2006 s.m.i.
Non sono assoggettati alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla presente deliberazione gli im-pianti di depurazione pubblici che trattano acque re-flue domestiche, anche trasportate a mezzo di auto-botte, nonché gli impianti di depurazione che trattino i reflui di cui al D.lgs n. 152/2006, art. 110, comma 3, lettere a), b) e c).
Sono invece assoggettati al pagamento delle garanzie finanziarie previste dalla presente deliberazione gli im-pianti di depurazione pubblici che trattano i rifiuti pre-visti al comma 2 dell’art. 110 del D.lgs n. 152/2006; in tal caso l’ammontare della polizza fideiussoria ban-caria o assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella precedente lettera B), a fa-vore della Provincia competente per territorio, è deter-
minato dal prodotto del costo unitario di smaltimento dei rifiuti per i quali è concessa l’autorizzazione, per il quantitativo calcolato dalla Provincia stessa sulla base della capacità di stoccaggio dell’impianto ovvero della potenzialità giornaliera di trattamento ovvero, in ca-renza di quanto sopra, in funzione di altri parametri in-dividuati dalla Provincia e rappresentativi del quantita-tivo di rifiuti trattati.
Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori: - € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi - € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi
La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 gior-ni dall’accertamento, effettuato a cura dei competen-ti uffici dell’ente garantito, del totale smantellamento dell’impianto dismesso nonché della eventuale avve-nuta bonifica dell’area.
2)La copertura inerente le polizze assicurative respon-sabilità civile inquinamento deve essere garantita per un periodo pari alla durata dell’autorizzazione, salvo che per le discariche, per le quali la copertura assicurativa deve essere protratta per ulteriori cin-que anni successivi alla dichiarazione di avvenuta chiusura della discarica stessa.
3)Le polizze relative alle garanzie finanziarie devono essere rinnovate almeno 6 mesi prima della scaden-za delle polizze stesse, dandone comunicazione alla Provincia competente.
Tabella 1
Massimale di polizza assicurativa responsabilità civile inquinamento, da prestare per l’attivazione di discari-che in funzione della tipologia dei rifiuti e dell’ubica-zione, per ogni 200.000 mc.
RNP – RU - €
(discarica per non pericolo-si dedicata in particolare ai rifiuti solidi ur-bani)
RNP - €
(discarica per rifiuti non pe-ricolosi – non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani)
RP - €
(discarica per rifiuti pericolosi)
Sito ubi-cato in zo-na di rica-rica della falda
2.200.000,00 2.800.000,00 3.400.000,00
Sito non u b i c a t o in zona di ricarica di falda
1.500.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00
Per approfondimenti consultare il file:
- Delibera Giunta regionale n. 2229 del 20 dicembre 2011.pdf alla notizia 491su www.informaimpresa.it
AMBIENTE
13 Cave: prorogato al 30/04/2012 il termine
per la presentazione del piano di gestione dei rifiuti.
Pubblicata nel bollettino della Regione del Veneto n. 3 del 10/01/2012, la deliberazione della Giunta regionale n. 2227 del 20/12/2012.
Con la delibera viene prorogato al 30/04/2012 il termi-ne relativo alla presentazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione da parte delle ditte titolari di attività estrattive in atto riguardanti la coltivazione di cave o la concessione di miniere di minerali solidi.
InformaImpresa 3 Venerdì 24 febbraio 2012
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