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« Previous Page Table of Contents Next Page »c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.”
Decreto legislativo 19/09/1994 n. 626 - Art. 10 Articolo 95 - Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e co-munque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzio-ne e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'articolo 10, fer-ma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c).
SICUREZZA
11 Prevenzione incendi: sintesi delle nuove
procedure.
Il nuovo regolamento (DPR n. 151/2011) semplifica gli adempimenti assicurando per tutti, tempi certi e pre-vedendo procedure diverse sulla base del rischio. Per questo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie:
Categoria “A”, attività a basso rischio e standardizzate.
Appartengono alla “Categoria A” le attività che non so-no suscettibili di provocare rischi significativi per l’in-columità pubblica e che sono contraddistinte da un li-mitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.
Per le attività della categoria A, che sono soggette a re-gole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più previsto il parere di conformità dei Comandi dei Vigili del Fuo-co.
Esempi
Nuove costruzioni e nuove attività
Una impresa desidera costruire un’autorimessa di 400 mq. La nuova disciplina per la prevenzione incendi gli consente di compiere tutti i lavori necessari per la re-alizzazione dell’autorimessa senza dover richiede-re pareri preventivi e richieste di sopraluogo ai Vigi-li del Fuoco. Dopo aver realizzato la costruzione, per dare inizio all’attività, è sufficiente che l’impresa invii allo Sportello Unico il progetto dell’opera di inizio at-tività (SCIA) con allegata al documentazione che atte-sti la conformità all’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, l’impresa ottiene la ri-cevuta dallo Sportello Unico e può immediatamente cominciare la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione entro 60 giorni e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.
Modifiche a costruzioni e attività già in possesso di auto-rizzazione di Prevenzione Incendi
In caso di modifiche all’attività, dopo i lavori, il titolare dell’impresa deve presentare la SCIA antincendio allo Sportello Unico.
Alcune attività rientranti nella categoria “A”
- Piccoli alberghi tra i 25 e i 50 posti letto - Autorimesse tra i 300 mq e i 1.000 mq
- Impianti di produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW - (vedere l’elenco completo)
Categoria “B”, attività a medio rischio
Rientrano nella “Categoria B” le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, non-ché le attività che non hanno normativa tecnica di rife-rimento e non sono da ritenersi ad alto rischio
Esempi
Nuove costruzioni e nuove attività
Una impresa vuole aprire un ampio locale per la ven-dita al dettaglio, la cui metratura si aggira intorno ai 1.000 mq. L’attività da avviare presenta una media complessità tecnico-gestionale, ed è necessario che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco valuti il pro-getto e si pronunci sulla sua adeguatezza alle norma e alle regole tecniche. Lo Sportello Unico a cui l’impresa si è rivolta per ottenere il permesso di costruire invierà ai Vigili del Fuoco il progetto del locale: entro 60 gior-ni il Comando darà il parere sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio. Dopo avere termina-to la costruzione del locale, per avviare l’attività è suf-ficiente che l’impresa invii allo Sportello Unico la SCIA con allegata la documentazione che attesti la confor-mità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. L’impresa ottiene dal-lo Sportello Unico una ricevuta che le consente di eser-citare immediatamente la sua attività. I Vigili del Fuo-co effettuano, entro 60 giorni, controlli a campione e rilasciano dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.
Modifiche a costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi
Se le modifiche non aggravano le condizioni di sicu-rezza, dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA allo Sportello Unico. Se le modifiche aggravano le con-dizioni di sicurezza, prima dell’inizio dei lavori, il tito-lare deve presentare allo Sportello Unico, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco. Finiti i lavori, per concludere gli adem-pimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l’at-tività, presentare una SCIA, corredata dalla documenta-zione necessari ai vigili del fuoco per i successivi con-trolli
Alcune attività rientranti nella categoria “B”
- Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimor-chi per autoveicoli carrozzerie, di superficie coperta da 300 a 1.000 m²;
- Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili da 5 a 25 addetti. - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei me-talli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, che hanno da 5 a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
- Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività si-milari con oltre cinque addetti e fino a 50 addetti - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, ar-chivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitati-vi in massa da 5.000 a 50.000 kg .
- Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del le-gno con materiale in lavorazione e/o in deposito da 5.000 a 50.000 kg
- Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fa-scine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa da 50.000 a 500.000 kg, con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 metri
- Autorimesse con superficie coperta tra i 1.000 e i 3.000 mq
InformaImpresa 21 Venerdì 24 febbraio 2012
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