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- Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artifi-ciali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa da 5.000 a 10.000 kg - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavora-zione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitati-vi in massa superiori da 5.000 a 50.000 kg; - depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simi-li, con quantitativi in massa da 10.000 a 50.000 kg - Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, la-vorano e/o detengono materie plastiche, con quanti-tativi in massa da 5.000 a 50.000 kg

- Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavora-no resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’im-piego di solventi ed altri prodotti infiammabili che hanno fino a 25 addetti

- Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e si-mili, che hanno da 5 a 25 addetti

- Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria che hanno da 26 a 50 addetti

- Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con ol-tre 25 addetti e fino a 50 addetti

- Attività di demolizioni di veicoli e simili con relati-vi depositi, di superficie superiore a 3.000 e fino a 5.000 m²

- (vedere l’elenco completo)

Categoria “C”, attività ad elevato rischio

Nella “Categoria C” rientrano tutte le attività ad alto ri-schio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

Esempi

Nuove costruzioni e nuove attività

Una impresa ha intenzione di costruire una grande casa di riposo che riesca a ospitare e assistere fino a 110 anziani contemporaneamente. L’attività che in-tende avviare è molto complessa e, secondo le nuove norme per la prevenzione incendi, presenta alti rischi. Per ottenere il permesso di costruire l’edificio, l’impre-sa deve ricevere il parere positivo dei Vigili del Fuoco sul progetto. Lo Sportello Unico cui si rivolge provvede a richiedere ai Vigili del Fuoco il parere preventivo di conformità del progetto, che viene rilasciato entro 60 giorni. Terminati i lavori, l’impresa invia allo Sportel-lo Unico una SCIA con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescri-zioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al mo-mento della consegna della documentazione, la ricevu-ta ottenuta dallo Sportello Unico consente di aprire la casa di cura immediatamente. I Vigili del Fuoco, entro 60 giorni, faranno visita all’impresa per controllare che la casa di cura rispetti tutte le norme antincendio e, in caso positivo, gli rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Modifiche a costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi

Se le modifiche non aggravano le condizioni di sicu-rezza, dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA allo Sportello Unico. Se le modifiche aggravano le con-dizioni di sicurezza, prima dell’inizio dei lavori, il tito-lare deve presentare allo Sportello Unico, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco. Finiti i lavori, per concludere gli adem-pimenti antincendio, è necessario prima di avviare l’at-tività, presentare una SCIA, corredata dalla documen-tazione necessaria ai Vigili del Fuoco per i successivi controlli.

Alcune attività rientranti nella categoria “C”

- Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimor-chi per autoveicoli carrozzerie, di superficie coperta superiore a 1.000 m²;

- Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 25 addetti. - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei me-talli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, che hanno oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

- Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività si-milari con oltre 50 addetti

- Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, ar-chivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitati-vi in massa di oltre 50.000 kg .

- Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito di oltre 50.000 kg

- Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fa-scine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa di oltre 500.000 kg, con esclusione dei depo-siti all’aperto con distanze di sicurezza esterne supe-riori a 100 metri

- Le autorimesse con superficie coperta superiore a 3.000 mq

- Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artifi-ciali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa di oltre 10.000 kg

- Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavora-zione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitati-vi in massa superiori di oltre 50.000 kg;

- depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simi-li, con quantitativi in massa di oltre 50.000 kg - Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, la-vorano e/o detengono materie plastiche, con quanti-tativi in massa di oltre 50.000 kg

- Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavora-no resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’im-piego di solventi ed altri prodotti infiammabili che hanno oltre i 25 addetti

- Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbiglia-mento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti

- Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e si-mili, che hanno oltre 25 addetti

- Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria che hanno oltre 50 addetti

- Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con ol-tre 50 addetti

- Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 50.000 m² - (vedere l’elenco completo)

Le attività esenti

Sono da considerare esenti dai controlli di prevenzione incendi tutte le attività non presenti nel nuovo elenco (allegato 1 del DPR 01/08/2011, n. 151). Rispetto alla precedente normativa alcune attività sono state esclu-se, perché considerate obsolete, non più pericolose o, comunque, riconducibili ad altre fattispecie.

Procedimenti nel periodo transitorio

Con apposita circolare n. 0013061 del 06/10/2011,del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del

22 InformaImpresa Venerdì 24 febbraio 2012

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