individuali da riferire ad ogni singolo soggetto ope-
rante nell’impresa e non massimali globali da riferi-
re all’impresa stessa.
I predetti limiti individuali riguardano esclusiva-
mente i soggetti iscritti alla Gestione con decorren-
za anteriore al primo gennaio 1996 o che possono
far valere anzianità contributiva a tale data. Vicever-
sa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al
31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio
1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il
2013, ad € 99.034,00 e tale massimale non è fra-
zionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale mas-
simo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva
al 31 dicembre 1995
Artigiani
Commercianti
titolari di
qualunque
età e
coadiuvanti/
coadiutori
di età
superiore ai
21 anni
16.808,08
(45.530,00*21,75%
+30.353,00*22,75%)
16.876,38
(45.530,00*21,84%
+30.353,00*22,84%)
coadiuvanti/
coadiutori
di età non
superiore
ai 21 anni
15.531,59
(45.530,00*18,75%
+30.353,00*19,75%)
15.599,89
(45.530,00*18,84%
+29.469,00 *19,84%)
Lavoratori privi di anzianità contributiva
al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza
gennaio 1996 o successiva
Artigiani
Commercianti
titolari di
qualunque
età e
coadiuvanti/
coadiutori
di età
superiore ai
21 anni
22.074,94
(45.530,00*21,75%
+53.504,00*22,75
22.164,07
(45.530,00*21,84%
+53.504,00*22,84)
coadiuvanti/
coadiutori
di età non
superiore
ai 21 anni
19.103,92
(45.530,00*18,75%
+53.504,00*19,75%)
19.193,05
(45.530,00*18,84%
+51.945,00*19,84%)
CONTRIBUZIONE A SALDO
Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercian-
ti:
a)è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa de-
nunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello de-
rivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nel-
la gestione di appartenenza);
b)è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello
stesso anno al quale il contributo si riferisce (quin-
di, per i contributi dell’anno 2013, ai redditi 2013,
da denunciare al fisco nel 2014).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma
dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio
versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto
dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati
nel 2013, è dovuto un ulteriore contributo a saldo
da corrispondere entro i termini di pagamento delle
imposte sui redditi delle persone fisiche. Con riferi-
mento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle
disposizioni di carattere generale, in materia di red-
dito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del
12 giugno 2003.
IMPRESE CON COLLABORATORI
Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di
familiari collaboratori, i contributi eccedenti il mini-
male devono essere determinati nella seguente mo-
dalità:
a) imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i colla-
boratori debbono essere calcolati tenendo conto
della quota di reddito denunciata da ciascuno ai
fini fiscali;
b)aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore
una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in
ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collabo-
ratori non può superare il 49 per cento del reddito
globale dell’impresa; i contributi per il titolare e
per i collaboratori debbono essere calcolati tenen-
do conto della quota di reddito attribuita a ciascu-
no di essi.
AFFITTACAMERE E PRODUTTORI
DI ASSICURAZIONE DI TERZO E QUARTO GRUPPO
Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i
produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Ge-
stione dei commercianti, non sono soggetti all’os-
servanza del minimale annuo di reddito; di conse-
guenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei
contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo
reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione,
dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62
mensili.
TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO
I contributi devono essere versati, come è noto, tra-
mite i modelli di pagamento unificato F24, alle sca-
denze che seguono:
- 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17
febbraio 2014, per il versamento delle quattro ra-
te dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle im-
poste sui redditi delle persone fisiche in riferimen-
to ai contributi dovuti sulla quota di reddito ecce-
dente il minimale, a titolo di saldo 2012, primo
acconto 2013 e secondo acconto 2013.
PREVIDENZA
2
Pensioni di vecchiaia: deroghe all’elevazione
dei requisiti di assicurazione e contribuzione.
Pensioni di vecchiaia già previste dall’articolo 2,
comma 3, del D.Lgs. n. 503/92.
L’INPS, con circolare n. 16 del 1.02.13, a seguito del-
le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e con-
validate dal Ministero dell’economia e finanze, ha
rettificato la propria posizione in merito alla validità
delle deroghe all’innalzamento dei requisiti di con-
tribuzione, previste dall’art. 2, comma 3, del decreto
InformaImpresa
9
Venerdì
22
febbraio
2013