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legislativo n. 503/92.
Si ricorda che in base alle deroghe suddette il requi-
sito di assicurazione e contribuzione ai fini del dirit-
to a pensione di vecchiaia è
di 15 anni
, pari a 780
contributi settimanali, per:
- i soggetti che lo abbiano maturato entro il 31 di-
cembre 1992;
- i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria
anteriormente al 31 dicembre 1992;
- i lavoratori dipendenti che al momento del pen-
sionamento abbiano 25 anni di assicurazione e 10
anni di lavoro per periodi inferiori a 52 settima-
ne.
Riguardo agli autorizzati ai versamenti volontari si
ricorda che, in presenza delle condizioni previste,
detti soggetti possono essere rientrati o rientrare
ancora nella salvaguardia stabilita dal comma 14,
dell’articolo 24, della riforma Monti o da norme suc-
cessive; non vi sono motivi, infatti, per ritenere su-
perflua l’applicazione della stessa, atteso che men-
tre la conferma delle deroghe in questione riguar-
da soltanto il requisito di contribuzione, le norme di
salvaguardia riguardano anche il requisito anagrafi-
co, salvo l’adeguamento alla speranza di vita e ferma
restando l’applicazione della finestra.
Pertanto, i singoli casi dovranno essere valutati al fi-
ne di individuare quale sia la decorrenza più favore-
vole e procedere ai conseguenti adempimenti. È del
tutto evidente che, in ogni caso, qualora, pur avendo
effettuato gli adempimenti necessari, tali soggetti
non rientrassero nei limiti numerici previsti, potran-
no avvalersi del normale accesso a pensionamento
con le nuove età pensionabili ed il vecchio requisito
di contribuzione.
PREVIDENZA
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Lavoratori domestici: importo dei contributi
dovuti per l’anno 2013.
Precisazioni in relazione all’ASPI – Legge n. 92 del
2012
In materia di lavoro domestico sono intervenute im-
portanti novità sia in merito alla contribuzione do-
vuta dall’anno 2013, sia in relazione all’applicabili-
tà della normativa dell’ASpI (Assicurazione Sociale
perl’Impiego), in vigore dal 1.1.2013.
Dato che, in entrambi i casi, le informazioni riguar-
dano la medesima categoria di lavoratori, si riporta-
no nella medesima circolare le istruzioni in merito.
1. IMPORTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI
PER L’ANNO 2013 PER I LAVORATORI DOMESTICI
L’Inps, con circolare n. 25 del 8 febbraio 2013, ha co-
municato l’importo dei contributi dovuti per l’anno
2013 per i lavoratori domestici.
L’ISTAT ha, infatti, comunicato che la variazione per-
centuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consu-
mo, per le famiglie degli operai e degli impiegati,
tra il periodo gennaio 2011 - dicembre 2011 ed il
periodo gennaio 2012 - dicembre 2012 è risultata
del 3,00%.
Di conseguenza sono state determinate le nuove fa-
sce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovu-
ti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici, di cui
alle tabelle allegate alla presente circolare.
A tal proposito si ricorda che sulla contribuzione do-
vuta per i rapporti di lavoro domestico, a partire dal
1° gennaio 2013, hanno effetto alcune delle novità
introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92; in par-
ticolare l’art. 2 ha previsto che l’assicurazione con-
tro
la disoccupazione involontaria (DS) è sostituita
dall’ASpI
, con la conseguenza che il finanziamento
dell’indennità di disoccupazione involontaria, già
presente nella contribuzione per lavoro domestico,
è sostituito dal finanziamento all’ASpI.
Restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120
legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorren-
za 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi
361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi
decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circola-
re n. 19 dell’8/02/2006 – si determina una minore
aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione So-
ciale per l’Impiego dai datori di lavoro soggetti al
contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquo-
ta complessiva.
Una novità importante introdotta dalla predetta leg-
ge n. 92 è quella contenuta nel comma 28 dell’art.
2, che ha previsto, inoltre, che
ai rapporti di lavoro
a tempo determinato si applica un contributo addi-
zionale
, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40%
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
(retribuzione convenzionale). Questo ha determina-
to che, a partire da quest’anno, le tabelle riguardan-
ti i contributi dovuti dai lavoratori domestici siano
suddivise a seconda che sia da corrispondere o no
detto contributo addizionale.
Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori
assunti a termine in sostituzione di lavoratori assen-
ti. Per tutti i rapporti di lavoro per i quali è già stata
presentata la comunicazione obbligatoria di
assunzione per un contratto a tempo determinato,
ancora attivi alla data del 01/01/2013, il contribu-
to
addizionale sarà calcolato direttamente dall’Inps al
momento della generazione del bollettino Mav .
In caso di trasformazione del contratto da tempo de-
terminato a tempo indeterminato, (comma 30, art.
2), è prevista la restituzione al datore di lavoro del
contributo addizionale degli ultimi sei mesi. La resti-
tuzione può avvenire anche nel caso in cui il datore
di lavoro riassuma il lavoratore entro sei mesi dalla
scadenza del contratto a termine, con una riduzione
del rimborso corrispondente ai mesi che intercorro-
no tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeter-
minato. Per il rimborso del contributo addizionale il
datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via
telematica.
2. LAVORATORI DOMESTICI ED ASPI
Come è noto, la citata legge n. 92 del 2012 ha pre-
visto che, in caso di licenziamento, a partire dal
.1.2013, i datori di lavoro debbano provvedere al
pagamento corrispondente al 50% dell’importo
ASpI spettante per ogni anno di rapporto di lavoro
con il lavoratore licenziato, fino ad un massimo di
tre anni.
Lentrata in vigore di tale norma - se estesa, come a
tutti gli effetti sembrava, ai rapporti di lavoro dome-
stici - aveva giustamente suscitato le perplessità di
molti, che vedevano in questa nuova “tassa” un’altra
tegola che cadeva sulle famiglie italiane, tanto più
che il contributo in questione, se applicato, andava
versato anche in caso di licenziamento per giusta
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Venerdì
22
febbraio
2013