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« Previous Page Table of Contents Next Page »teressamento di Confartigianato Vicenza, risulta più semplice e meno onerosa, escludendo l’applicazione della tassa di concessione governativa.
PARERE DEL MiSE
Di fronte a questa situazione si è inserito il parere rila-sciato dal MiSE lo scorso ottobre ad una interrogazione della Camera di Commercio di Potenza. Questo parere afferma che la totalità delle imprese del settore dovreb-bero presentare di nuovo domanda per i requisiti del DM 37/08. Il Ministero infatti sostiene che la mancanza dell’aggiornamento implica che l’impresa risulta irrego-larmente iscritta con conseguente nocumento all’attività imprenditoriale (che va quindi inibita). Lo stesso parere conclude dicendo che ogni ulteriore rinvio non potrà più essere tollerato anche al fne di un corretto funzio-namento del registro imprese.
L’INTEVENTO DI CONFARTIGIANATO NAZIONALE
La posizione di Confartigianato è che le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane, autorizzate a operare ex legge n. 46/90 possano richiedere con semplice istanza la con-versione dell’abilitazione ex Dm 37/08, per le attività già svolte sotto la vigenza della legge n. 46/90. La richiesta di produzione documentale già in possesso del sistema camerale, ovvero della P.A. in generale, co-stituisce infatti un aggravio burocratico e procedurale a carico delle imprese. Le norme vigenti dispongono che la P.A. non possa richiedere documenti già in possesso della medesima Amministrazione e, in tal caso, la Camera di Commercio agisce quale Ente Pubblico soggetta a tali prescrizioni.
Confartigianato ha chiesto quindi un chiarimento al ministero competente e Unioncamere, proponendo che le imprese possano adeguare al Dm 37/08 le lettere e le specifche voci denunciate precedentemente al Registro delle Imprese presentando apposita istanza alla Camera di Commercio competente.
PROPOSTA DI UNIONCAMERE
Successivamente alle fase interlocutorie, per affrontare operativamente le problematiche evidenziate dalle Asso-ciazioni del settore, Unioncamere ha elaborato lo scorso gennaio una proposta che ha illustrato al Ministero dello Sviluppo Economico (allegato).
Unioncamere ha sostanzialmente accolto le richieste avanzate nella proposta congiunta delle associazioni degli impiantisti in merito alla necessità di assicurare il passaggio automatico delle abilitazioni sia di evitare ulteriori esborsi economici ed inutili adempimenti burocratici.
CONCLUSIONI
Viste le premesse e le proposte avanzate sia dal mon-do associativo che della PA, è chiaro che nei prossimi mesi verremo fnalmente a capo dell’annosa questione dei requisiti tecnico professionali andando di fatto a concludere il complicato iter di passaggio dalla legge 46/1990 al Decreto Ministeriale 37/2008.
In attesa comunque della conclusione defnitiva di que-sto iter, che è ragionevole presupporre avverrà d’uffcio e senza oneri per le imprese, posto anche il parere sulla validità dei requisiti della Legge 46/90 nelle visure espresso dalla CCIAA di Vicenza, non risulta necessario procedere ad alcun aggiornamento delle posizioni pres-so il Registro Imprese.
E’ bene inoltre sottolineare che questo problema non riguarda le imprese iscritte successivamente all’intro-duzione del Dm 37/2008.
Infne è bene chiarire che le imprese che desiderano presentare una richiesta per l’attribuzione di nuovi re-quisiti (nuove lettere), precedentemente non posseduti, l’aggiornamento di tutta la posizione avviene senza oneri aggiuntivi.
Per approfondimenti è comunque possibile fare riferi-mento all’Area Strategia e Mercato e ai Punti Impresa di Confartigianato Vicenza.
Per approfondimenti consultare i fle:
- risposta camera di commercio.pdf - parere MiSE.pdf - unioncamere.pdf
alla notizia 523 su www.informaimpresa.it
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FISCO
11 Le novità della dichiarazione annuale Iva
relativa al 2011: IVA 2012.
A seguito del Provvedimento di approvazione del modello della dichiarazione IVA dell’anno 2011, con le relative istruzioni per la compilazione, si andranno ad esaminare le principali novità ivi contenute.
PREMESSA
Devono presentare la dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti che esercitano un’attività d’impresa, artistica o professionale (di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 633/72), salvo alcune eccezioni tassativamente previste.
L’ invio della dichiarazione IVA annuale deve avvenire con modalità esclusivamente telematiche direttamente o tramite un intermediario abilitato.
La dichiarazione Iva annuale, in forma autonoma o unifcata deve essere comunque presentata entro il 1° ottobre 2012 (il 30.09.2012 cade di domenica). Se il contribuente intende utilizzare in compensazione, o chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiara-zione stessa, può decidere di presentare la dichiarazione
già dal 1° febbraio 2012 .
Il contribuente può sempre e comunque presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio , anche quando dalla dichiarazione emerga un debito, e in tal caso sarà
esonerato dalla presentazione della Comunicazione dati IVA . Va ricordato però che la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma non consente di ef-fettuare i versamenti IVA in base alle scadenze di Unico, per cui il saldo annuale dovrà essere versato entro il 16 marzo , in un’unica soluzione o a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
Con la preventiva presentazione della dichiarazione an-nuale Iva in forma autonoma , anziché unifcata, a partire dal 1º febbraio di ciascun anno, il contribuente si riserva la possibilità di compensare il credito annuale ( per im-porti superiori a 10.000 €) già dal mese di marzo . Ricordiamo, infatti, che la compensazione del credito Iva annuale può essere effettuata:
- dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fno alla data di presen-tazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a 10.000 € ;
- dal giorno 16 del mese successivo a quello di pre-sentazione della dichiarazione, per importi superiori a 10.000 € . Questa limitazione è stata effettuata ad opera dell’art. 10 del D.l. 78/2009 ed è entrata in vi-gore dal 1° gennaio 2010, per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fscale. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza
della presenza del credito .
RIMBORSO DEL CREDITO IVA ANNUALE
Per la richiesta del rimborso del credito IVA 2011 i contribuenti interessati possono presentare il mod. IVA 2012 in forma autonoma (con esonero dalla presen-tazione della Comunicazione dati se la presentazione avviene entro il 29.2.2012), previa compilazione del
InformaImpresa 11 Venerdì 9 marzo 2012
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