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quadro VR. Il mod. IVA 2012 “a rimborso” può comunque essere presentato all’interno del mod. UNICO 2012 entro l’1.10.2012.

TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE

Il versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale va effettuato entro il 16.3.2012, sempreché l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (importo ar-rotondato a € 10).

Si rammenta che è possibile:

- effettuare il versamento in forma rateale . Va evidenzia-to che ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile;

- differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo relativo al mod. UNICO 2012 (con la maggiora-zione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3), in caso di presentazione della dichiarazione unifcata.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore del 16 gennaio 2012, ha approvato il nuovo modello di dichiarazione Iva, da utilizzare con riferimento al periodo d’imposta 2011.

Esaminiamo nel proseguo le principali novità del mo-dello Iva 2012.

QUADRO VA

Il rigo VA14 è stato ridenominato “Regime per l’imprendi-toria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. 98 del 2011)” c.d. “nuovo” regime dei minimi. Il rigo è riservato all’indicazione della rettifca della detrazione dell’IVA ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 effettuata da parte dei soggetti, in regime ordinario nel 2011, che adottano il citato “nuovo” regime dei minimi dal 2012.

È stata poi introdotta la nuova Sezione 3 , denominata

“Dati relativi agli estremi identifcativi dei rapporti fnan-ziari ”, riservata agli esercenti imprese, arti o professioni, con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro, che per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente stru-menti di pagamento diversi dal denaro contante e che nelle dichiarazioni in materia di II.DD. e IVA intendono indicare gli estremi identifcativi dei rapporti fnanziari. Al verifcarsi di tali condizioni secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 36-vicies ter, DL n. 138/2011 il sog-getto benefcia della riduzione del 50% delle sanzioni ex artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. n. 471/97.

QUADRO VE

Si riscontrano le seguenti novità:

- è stato introdotto il nuovo rigo VE23 riservato all’in-dicazione delle operazioni assoggettate, a decorrere dal 17.9.2011, all’aliquota IVA del 21%;

- a rigo VE34 , riservato all’indicazione delle “Opera-zioni con applicazione del reverse charge” sono stati introdotti i nuovi campi 6 e 7 riservati, alle nuove fattispecie decorrenti dall’1.4.2011, rispettivamente delle “Cessioni di telefoni cellulari” e delle “Cessioni di microprocessori”.

QUADRO VF

Nel quadro VF si rilevano le seguenti novità:

- l’introduzione del nuovo rigo VF12 riservato all’indi-cazione delle operazioni assoggettate, a decorrere dal 17.9.2011, all’aliquota IVA del 21%;

- è stata sdoppiata l’indicazione dell’ammontare delle operazioni con IVA indetraibile, prevedendo che: - a rigo VF18 va indicato l’ammontare dell’imponibile degli “Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)”. Tale rigo interessa, ad esempio, l’acquisto di un’autovettura per la quale opera la limitazione della detrazione al 40%; - a rigo VF19 va indicato l’ammontare dell’imponibile degli “Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa

la detrazione” . Tale rigo interessa, ad esempio, i con-tribuenti che effettuano esclusivamente operazioni

esenti per i quali l’IVA è interamente indetraibile ex art. 19, comma 2, DPR n. 633/72 (nel caso in cui sia presentata la dichiarazione IVA annuale), gli acquisti afferenti le operazioni esenti effettuate in via occa-sionale.

QUADRO VJ

Nel quadro VJ sono stati introdotti i nuovi righi VJ15 e VJ16 , riservati rispettivamente all’indicazione degli “Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)” e degli “Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)” per i quali, a decorrere dall’1.4.2011, l’imposta è applicata con il meccanismo del reverse charge.

QUADRO VO

Nei righi VO24 e VO25 è presente ora anche la casella

“Revoca”, utilizzabile per comunicare la revoca a decor-rere dal 2011:

- da parte delle società di persone e delle società a responsabilità limitata costituite da imprenditori agricoli, che avevano optato per la determinazione “forfetaria” del reddito (applicazione del coeffciente di redditività del 25%), ex art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006;

- da parte dei contribuenti che avevano optato per la determinazione del reddito nei modi ordinari per le attività agricole connesse ex art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005.

FISCO

12 Liquidazione trimestrale dell’Iva.

L’Agenzia chiarisce che la liquidazione trimestrale dell’IVA e i limiti per la contabilità semplifcata continua-no ad avere, ciascuno, i propri parametri di riferimento (rispettivamente, il volume di affari e i ricavi). La risoluzione n. 15/E del 13 febbraio 2012 risolve un dubbio interpretativo generato dal disallineamento cre-atosi tra il comparto IVA e quello delle imposte dirette a seguito dell’innalzamento della soglia dei ricavi entro i quali è possibile usufruire del regime di contabilità semplifcata, operato dal D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in Legge 106/2011 (decreto sviluppo).

LIMITI PER LA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Le soglie di accesso al regime di contabilità semplif-cata, stabilite dall’articolo 18, comma 1, DPR 600 del 29 settembre 1973, sono state modifcate dall’articolo 7, comma 2, lett. m), D.L. 70/2011, convertito in legge 106/2011.

Tale disposizione ha innalzato i limiti di ricavo che consentono l’applicazione del regime di contabilità semplifcata. Essi sono:

- 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (il precedente limite era di euro 309.874,14);

- 700.000 euro per le altre imprese (il precedente limite era di euro 516.456,90).

LIMITI PER LE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA

La disposizione del decreto sviluppo aveva, invece, man-tenuto inalterati i limiti di volume di affari al di sotto dei quali i contribuenti di minori dimensioni possono effettuare le liquidazioni e i versamenti dell’IVA con periodicità trimestrale, anziché mensile, maggiorati dell’1% a titolo di interesse, non deducibile ai fni delle imposte sui redditi.

Successivamente, il legislatore è nuovamente interve-nuto con l’articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 12 novembre 2001 (legge di stabilità 2012).

Tale disposizione espressamente stabiliva che “i limiti per la liquidazione trimestrale sono i medesimi di quelli fssati per il regime di contabilità semplifcata”.

12 InformaImpresa Venerdì 9 marzo 2012

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