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« Previous Page Table of Contents Next Page »Con decorrenza 1° gennaio 2012, i limiti ai fni dell’IVA per la liquidazione trimestrale e quelli previsti per la contabilità semplifcata, ai fni delle imposte dirette, erano stati così di fatto riallineati.
Tuttavia, tale disposizione normativa, non intervenen-do direttamente sul disposto dell’articolo 7 del D.P.R. n. 542/1999, lasciava aperti alcuni dubbi operativi che sono stati affrontati e risolti dalla risoluzione in argomento.
LE PROBLEMATICHE
E I CHIARIMENTI DELLA RISOLUZIONE N. 15/E/2012
I dubbi sollevati in merito al coordinamento delle due disposizioni sopraindicate, hanno riguardato:
- il parametro al quale collegare i nuovi limiti monetari (volume di affari e ricavi);
- la possibilità, per i contribuenti trimestrali, di conti-nuare a differire al 16 marzo dell’anno successivo il versamento del saldo del periodo d’imposta. Relativamente al primo aspetto, la problematica sca-turisce dal fatto che l’articolo 18 del D.P.R. n. 633/72, modifcato dal D.L. n. 70/2011, fa riferimento ai “ricavi” nella individuazione dei limiti per la contabilità sempli-fcata; i limiti previsti per la liquidazione trimestrale IVA, fanno invece riferimento al “volume di affari”. E’ sorto, quindi, il dubbio che i nuovi limiti per la liquida-zione trimestrale dell’IVA, essendo divenuti “i medesimi” di quelli fssati per il regime di contabilità semplifcata, potessero essere agganciati ai ricavi, e non più al vo-lume di affari.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione in commen-to, ha espressamente chiarito che, relativamente alla liquidazione trimestrale dell’IVA, al fne di rinvenire il parametro al quale i nuovi valori monetari devono essere collegati, si deve fare esclusivo riferimento all’articolo 7 del D.P.R. n. 542/99: continua quindi a rilevare esclu-sivamente il volume di affari , costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell’anno, con le eccezioni di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 633/72.
Quindi, dal 1° gennaio 2012 possono effettuare le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a:
- 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e profes-sioni;
- 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Tale limite, relativo a tutte le attività esercita-te, è utilizzabile anche nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi.
Relativamente al secondo aspetto, l’Agenzia delle en-trate ha chiarito che i nuovi più elevati limiti monetari hanno effetto anche con riferimento alla possibilità per i contribuenti di effettuare il versamento dell’imposta a debito entro il 16 marzo di ciascun anno o in sede di dichiarazione unifcata annuale con la maggiorazione dello 0,40.
In pratica: i contribuenti che non superano il volume di affari di 400.000 euro (per le prestazioni di servizi, esercizio di arti o professioni) o 700.000 euro (per le imprese aventi per oggetto altre attività), che hanno optato per la liquidazione trimestrale dell’IVA, possono effettuare il versamento del saldo fnale a debito: - entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della percentuale dell1%; - entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unifcata, se pre-sentano tale tipo di dichiarazione, versando l’ulteriore maggiorazione dello 0.40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo.
FISCO
13 Il Decreto Salva-Italia e le semplificazioni.
E’ introdotto un regime che a determinate condizioni di accesso sono connessi importanti semplifcazioni sotto il proflo contabile e un sistema di determinazione del reddito secondo il principio di cassa, per i contribuenti semplifcata.
PREMESSA
Le previsioni dell’articolo 10 del Decreto legge 6 di-cembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 sono volte a promuovere la trasparenza e l’emersione di basi imponibili, e introducono un impor-tante meccanismo di premialità nei confronti dei contri-buenti che assicurino un regime di assoluta trasparenza nelle proprie transazioni economiche e fnanziarie, al quale sono connessi importanti semplifcazioni sotto il proflo contabile, nonché l’introduzione, in deroga ai principi vigenti, di un sistema di determinazione del reddito secondo il principio di cassa, per i contribuenti in regime di contabilità semplifcata.
La norma prevede, inoltre, notevoli semplifcazioni in materia di studi di settore, introducendo limiti all’attività di accertamento dell’Amministrazione fnanziaria nei confronti di quei contribuenti che risultino congrui e coerenti rispetto ai ricavi o compensi risultanti dall’ap-plicazione degli studi, in particolare escludendo tali sog-getti dagli accertamenti basati su presunzioni semplici e limitando la possibilità di utilizzo della determinazione sintetica del reddito.
IL REGIME PREMIALE DI TRASPARENZA FISCALE
L’articolo istituisce un nuovo regime semplifcato e age-volato, per opzione, per i soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi
(D.P.R. n. 917/86).
Il regime della trasparenza fscale trova applicazione, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, nei confronti delle persone fsiche esercenti attività di lavoro autonomo o
di attività d’impresa in forma individuale o associativa (snc e sas).
Il nuovo regime decorre dal 1° gennaio 2013 . Le impre-se accedono al regime premiale di trasparenza previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente a quello di accesso al medesimo.
La Relazione di accompagnamento al Disegno di con-versione in legge del decreto legge 201/2011 illustra alcune delle caratteristiche innovative del nuovo regi-me, fnalizzato ad incoraggiare la trasparenza fscale e l’emersione di base imponibile. L’idea centrale su cui poggia il regime è quella di abbinare l’accettazione vo-lontaria di adempimenti in grado di rafforzare i controlli con la corrispondente azione di accertamento dell’Am-ministrazione fnanziaria. Ciò si evince in particolare dalla previsione dell’invio telematico all’amministra-zione fnanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute, dalla tracciabilità delle operazioni bancarie di tutti i movimenti fnanziari di importo superiore a 1.000 euro e dell’accesso diretto alle evidenze sulle disponibilità fnanziarie contrapposta alla previsione di una serie di vantaggi di tipo premiale, quali la drastica semplifcazione degli adempimenti amministrativi, il tutoraggio prestato dall’amministrazione fscale, sia ai fni degli adempimenti IVA sia ai fni degli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta e prevedendo infne una corsia preferenziale per i rimborsi e le compensazioni dei crediti IVA. In sintesi, se il contribuente accetta di sottoporsi a forme di controllo potenziate da parte del Fisco, può accedere al nuovo regime (denominato di
trasparenza fscale ).
InformaImpresa 13 Venerdì 9 marzo 2012
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