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« Previous Page Table of Contents Next Page »13 Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14 Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spetta-colo), enoteche-bottiglierie con somministrazione 15 Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
16 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fuviali) 18 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fsico e l’igiene della persona
19 Piscine – Stabilimenti idroponici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei fltri non pre-ventivamente trattate
20 Vendita al minuto di generi di cura della persona 21 Palestre
22 Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai set-tori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producono quantitativi di acque refue non superiori a 4000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno
23 Ambulatori medici, studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
24 Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiori a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
25 Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricol-tura svolti per conto terzi esclusa trasformazione 26 Macellerie sprovviste dal reparto macellazione 27 Agenzie di viaggio 28 Call center
29 Attività di intermediazione assicurativa
30 Esercizi commerciali di orefceria, argenteria, orolo-geria
31 Riparazione di beni di consumo 32 Ottici
33 Studi audio video registrazioni
34 Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e fnissaggio 35 Liuteria
Disposizioni della Regione del Veneto per l’assimilazione alle acque refue domestiche
Nel ambito del piano di tutela delle acque della Re-gione del Veneto, sono previste le linee guida per l’ap-plicazione delle norme tecniche del piano stesso. Tali linee guida fanno riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 27/01/2011. Si tratta di in-dirizzi operativi.
Con questa nota si affronta l’importante questione degli scarichi di acque refue delle aziende , che possono essere considerate assimilate a quelle domestiche. L’eventuale
classifcazione di scarichi di acque refue assimilabili ai domestici, comporta notevoli vantaggi per le imprese, in quanto vengono superati diversi aspetti riguardan-ti l’obbligo di essere in possesso di specifche autoriz-zazioni e, in diversi casi, di rispetto dei limiti di scari-co (per alcuni parametri) previsti nella tabella stabilita dalla normativa.
Gli scarichi provenienti da attività produttive che pre-sentino valori compresi entro i limiti stabiliti nel pia-no regionale delle acque, alla tabella prevista dall’art. 34, comma 1) punto e.3), sono assoggettati alla stessa disciplina delle acque refue domestiche. In caso con-trario sono assoggettati alla normativa per gli scarichi delle acque refue industriali.
Infatti alla voce e.3 (art. 34) del Piano della tutela delle acque viene precisato che sono acque refue assimila-bili alle acque refue domestiche, “le altre acque refue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano carat-terizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella”:
Temperatura 30° C
pH 7,5 8,5 Solidi sospesi 200 mg/l COD 500 mg/l BOD5 250 mg/l N totale 80 mg/l N ammoniacale 30 mg/l P totale 10 mg/l Tensioattivi 4 mg/l Oli e grassi 40 mg/l
Altri inquinanti, qualora presenti, devono essere conte-nuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 1 allegato B, colonna scarico in acque superfciali, nel ca-so di scarico in acque superfciali, o entro i limiti previ-sti dalla tabella 2 allegato C, integrati dalle disposizio-ni previste all’articolo 30, comma 7, delle presenti nor-me tecniche (del Piano), nel caso di scarico nel suolo.
Assimilazione certa per alcune attività d’impresa (ser-vizi alla persona, lavanderia, commercio) in quanto aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche.
Sono sempre assimilabili alle acque refue domestiche provenienti da:
- laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellez-za;
- lavanderie e stirerie che siano rivolte esclusivamente all’utenza residenziale e che utilizzino lavatrici ad ac-qua con capacità complessiva massima di carico pari a 20 kg;
- insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ri-storazione.
Inoltre sono sempre assimilabili alle acque refue do-mestiche:
- Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche con annesso la-boratorio di produzione fnalizzato alla vendita stes-sa (si ritiene possano rientrare anche le attività di panifcazione e di pasticceria)
- le acque refue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali, ….magazzinaggio, comunicazioni, informatica e studi professionali….
- le acque refue provenienti da servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, qualora siano collettate e scaricate con rete separata da quelle delle acque re-fue industriali.
4 InformaImpresa Venerdì 9 marzo 2012
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