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« Previous Page Table of Contents Next Page »tro stabilisce che le reti esistenti dovevano essere adeguate entro il 08/12/2010. Chiarisce che l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superfciale è rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico. Precisa inoltre che il campionamento delle acque refue industriali deve esse-re effettuato prima della loro immissione nella condotta e che i limiti di emissioni allo scarico sono stabiliti in funzione del recettore fnale della condotta.
La delibera della Giunta regionale n. 80/2011, all’art. 40 affronta alcuni aspetti relativi ai parametri di scarico e deroghe.
Scarichi di acque refue industriali che recapitano in pubblica fognatura
L’articolo 38, del piano regionale delle acque del Veneto, stabilisce che gli scarichi industriali che recapitano in pubblica fognatura devono rispettare le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limiti adottati dal gestore del servizio idrico. Qualora il gestore non provveda a sta-bilire limiti di emissione allo scarico in fognatura delle acque refue industriali, dovranno essere rispettati i limiti della Tabella 1, allegato B, colonna “scarico in fognatura” del Piano regionale delle acque.
La delibera della Giunta della Regione del Veneto n. 80/2011, chiarisce che “buona parte delle reti di fognatu-ra è di tipo misto e pertanto la presenza nel territorio di allacciamenti di scarichi industriali a fognature di questa tipologia è molto diffusa; tra questi scarichi, attualmente molti benefciano di deroghe. La motivazione è di evitare che in caso di pioggia, attraverso gli sfori, siano rilasciati bell’ambiente ingenti carichi industriali non depurati. A seguito dell’entrata in vigore del Pta, le attività industriali che intendono chiedere ex novo l’allacciamento in fognatura di tipo misto, con conseguente presenza di sforatori, devono da subito, rispettare le condizioni previste dall’articolo 38 del piano. Diversamente dicasi per gli scarichi già autorizza-ti alla data di pubblicazione del BUR del Pta (08/12/2009): per questi, pur persistendo l’obbligo di adeguamento, va evidenziata la carenza di una disciplina transitoria; pertanto va verifcata preventivamente in via analogica la possibilità che l’adeguamento sia attuato con una tempistica che risulti rispettosa degli obiettivi di qualità imposti dalla normativa di rango comunitario. …. Conseguentemente, mentre per le nuove domande di autorizzazione allo scarico si dovrà applicare la misura supplementare di cui all’art. 38, comma 2, del Pta, per gli scarichi esistenti, questa dovrà essere at-tuata entro il 2012, alla stregua di quanto previsto dall’art. 116 del dlgs 152/2006. Dato che lo scopo è quello di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità della risorsa idrica, qualora, decorso il termine sopra indicato, si dovessero verifcare situazione di oggettiva e giustifcata non conformità dello scarico, il titolare dello stesso dovrà adottare strumenti tecnici e regole gestionali che diano garanzia dell’interruzione del conferimento dei refui, durate l’esercizio degli sforatori in situazioni di emergenza”
Cosa dice in dettaglio l’art. 38 del Piano Tutela delle acque–scarichi di acque refue industriali che recapitano in pubblica fognatura
1)gli scarichi di acque refue industriali che recapitano in fognatura devono rispettare le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato competente ……
2)nei casi in cui lungo la rete fognaria non siano presenti sforatori e purché sia garantito che lo scarico nella fognatura rispetti i limiti per esso previsti, per le acque refue industriali il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli della Tabella 1 allegato B (Pta), colonna “scarico in fognatura”, tranne che per i parametri elencati in Tab. 3 dell’Allegato C 3)qualora il gestore non provveda a stabilire limiti di emissione per lo scarico in fognatura delle acque re-fue industriali, dovranno essere rispettati i limiti della Tabella 1, allegato B, colonna “scarico in fognatura”
4)per i cicli produttivi indicati in Tabella 2, allegato B, oltre ai limiti di emissione indicati ai commi prece-denti, si applicano altresì i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o materia prima indicati dalla medesima Tabella 2
5)I gestori della fognatura devono inviare alla provincia e all’AAto, con cadenza annuale, su supporto informa-tico, l’elenco degli insediamenti produttivi autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.
Art. 39 del Piano Tutela dell’Acque – Acque meteori-che di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio
Anzitutto è bene ricordare le defnizioni date nel piano regionale delle acque, all’articolo 6:
- acque meteoriche di dilavamento : la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non in-fltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfci scolanti
- acque di prima pioggia : i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superfcie scolante servita dal sistema di colletta mento
- acque di seconda pioggia : le acque meteoriche di dila-vamento che dilavano le superfci scolanti successi-vamente alle acque di prima pioggia nell’ambito del medesimo evento piovoso
- acque di lavaggio : acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di su-perfci scolanti
L’articolo 39, al comma 1 del piano regionale delle ac-que stabilisce che per le superfci scoperte di qualsiasi estensione, facenti parti delle tipologie di insediamenti elencati nell’allegato F, ove vi sia presenza di: - depositi di rifuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici; - lavorazioni;
- ogni altra attività o circostanza
- che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanza pericolose di alle tabelle 3/A e 5 del dlgs 152/2006, parte terza, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque refue industriali e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superfciali o sul suolo o in fognatura.
L’articolo 39 al comma 2 del piano regionale delle acque stabilisce che chi ha la disponibilità della superfcie scoperta può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone ristrette dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o attività all’aperto.
Fra le attività dell ’Allegato F si trovano quelle di seguito riportate (se ne riportano alcune):
- impianti di produzione e trasformazione dei metalli - impianti di smaltimento di rifuti, impianti di recupero di rifuti, depositi e stoccaggi di rifuti, centri di cernita di rifuti
- depositi di rottami
- impianti per il trattamento di superfcie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgras-sare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora p a 200 ton. all’anno.
In relazione al comma 1 la delibera della Giunta regionale n. 80/2011 precisa che nel caso di pericolo di dilava-mento delle sostanze indicate nel medesimo articolo 39, deve essere previsto di norma il trattamento delle acque di prima pioggia. Peraltro vengono date indica-zioni sui contenuti che dovrà trattare la relazione per la richiesta dell’autorizzazione. Vengono date indicazioni su quando deve essere effettuata l’analisi delle acque meteoriche (dopo un periodo di tempo secco ragione-
6 InformaImpresa Venerdì 9 marzo 2012
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