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In relazione al comma 2 la delibera della Giunta regionale
n. 80/2011 viene fatta una specifca riguardante i sistemi di protezione.
L’articolo 39, al comma 3 , del piano regionale delle acque stabilisce che nei casi che seguono , le acque di prima pioggia sono riconducibili alle acque refue industriali. Devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima dello scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerate o altri sistemi equivalenti per effcacia; se del caso deve essere pre-visto anche un trattamento di disolea tura. Lo scarico è soggetto all’autorizzazione che si rinnova tacitamente se non intervengono variazioni signifcative. Le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento e non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico. a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 metri quadrati, a servizio di autoffcine, carrozzerie, autolavag-gi e impianti di depurazione di acque refue; b)superfci destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipo-logie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superfcie complessiva superiore o uguale a 5.000 metri quadrati;
c) altre superfci scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;
d)parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione superiore o uguale a 5.000 metri quadrati;
e) superfci di qualsiasi estensione destinate alla distribu-zione dei carburanti nei punto di vendita della stazioni di servizio per autoveicoli.
In relazione al comma 3 la delibera della Giunta regionale n. 80/2011 defnisce meglio alcuni punti del comma stesso. Importante il passaggio in cui chiarisce che a “riguardo ai sistemi di sedimentazione accelerata, si rimanda alla scelta del progettista”. Inoltre viene chiarito che “riguardo alla di-sciplina dello scarico delle acque meteoriche di dilavamen-to riconducibili alle acque refue industriali –sottoposte ad opportuno trattamento – in condotte cosiddette “bianche” (ossia destinate al colletta mento delle acque meteoriche), lo scarico in tali condotte è possibile, in via straordinaria, purché l’acqua meteorica di dilavamento sia sottoposta ad idoneo trattamento e rispetti i limiti allo scarico in relazione al corpo recettore della condotta bianca”.
L’articolo 39, al comma 4, del piano regionale delle ac-que stabilisce che i volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati in modo di trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di ri-ferimento. Sviluppa poi nel dettaglio gli aspetti relativi allo stoccaggio e alle modalità di rilascio dei volumi di refui nei corpi ricettori.
In relazione al comma 4 la delibera della Giunta regionale
chiarisce che le acque di lavaggio seguono la medesima disciplina delle acque di prima pioggia, quindi devono essere riferite alle medesime tipologie di insediamen-ti.
L’articolo 39, al comma 5, del piano regionale delle acque stabilisce che per le superfci che seguono le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superfciale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e quanto stabilito ai commi 8 (ri-duzione del 50% entro il 2015 del carico inquinante in termini di solidi sospesi) e 9 (convogliamento in alcuni casi in bacini di raccolta e trattamento a tenuta in grado di effettuare una sedimentazione prima dell’immissione nel corpo ricettore).
a) Strade pubbliche e private;
b)piazzali, di estensione inferiore a 2000 metri quadrati, a servizio di autoffcine, carrozzerie, autolavaggi e im-pianti di depurazione di acque refue;
c)superfci destinate esclusivamente a parcheggio de-gli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superfcie complessiva inferiore a 5.000 metri quadrati;
d)parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati;
e) tutte le altre superfci non previste ai commi 1 e 3. Tutti gli altri aspetti sviluppati dalla delibera della Giunta regionale sono riferiti ai commi 8,9, 10, e 13, che non riguardano direttamente le aziende se non in maniera marginale.
In relazione al comma 5 la delibera della Giunta regionale n. 80/11 chiarisce che il rilascio delle acque meteoriche di dilavamento non è soggetto ad autorizzazione né a rispetto dei limiti di emissione, in quanto non trattasi di scarico. Da ulteriori indicazioni al fne di garantire un’adeguata protezione delle acque sotterranee. Inoltre la delibera regionale con riferimento ai commi 1, 2 e 3 , chiarisce che i tetti rientrano tra le superfci potenzialmente dilavabili da considerare, al fne del trattamento e autorizzazione delle acque meteoriche, solo se si ritiene che possano esservi presenti sostanze pericolosi provenienti da camini o punti di emissione appartenenti al medesimo insediamento o dal materiale di cui è costituito il tetto stesso.
Art. 40- Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee
L’articolo 40 al comma 1 , stabilisce che nei territori rica-denti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli ac-quiferi elencati nell’Allegato E, possono essere assentite esclusivamente le istanze riportate nel comma stesso. Di seguito riportiamo alcune delle istanze in questione (riguardanti le sole aziende private):
- derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acque-dotto;
- derivazione di acque sotterranee per uso antincendio, avanzate da soggetti privati, qualora non sussistano alternative per l’approvvigionamento idrico necessa-rio;
- derivazione di acque sotterranee per usi geotermici o di scambio termico, con esclusione dei territori dei comuni riportati in alcune tabelle degli “indirizzi del piano”;
- derivazione di acque sotterranee per impianti funzio-nali all’esercizio di un pubblico servizio;
- rinnovo delle concessioni per qualsiasi uso, senza varianti in aumento della portata concessa, fatte salve le verifche di sostenibilità con la risorsa disponibile.
La delibera della Giunta regionale n. 80/2011 fornisce alcune precisazioni relative ad alcuni termini:
Uso potabile : – si riferisce esclusivamente alle deri-vazioni che alimentano gli acquedotti civili o, più in generale, che soddisfano il fabbisogno primario di acqua potabile da parte delle persone, per il consumo diretto della stessa. Inoltre, l’uso potabile non è rinvenibile per le acque che, pur dotate delle caratteristiche qualitative indispensabili per la potabilizzazione, sono utilizzate per altri scopi. Si tratta, ad esempio, dell’acqua per il lavaggio industriale di alimenti e più in generale per l’industria alimentare, oppure per l’abbeveraggio di animali. In questi casi, quindi, si confgura rispettivamente l’uso industriale e l’uso zootecnico, ma non quello potabile.
Uso igienico-sanitario : riguarda le derivazioni d’acqua funzionali all’igiene e pulizia di locali, superfci, oggetti e cose, le cui condizioni igieniche, appunto, possono avere
InformaImpresa 7 Venerdì 9 marzo 2012
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