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c) dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta
comunale.
La quantità massima che si può trasportare è 3500 kg
e gli automezzi non devono avere portata superiore a
3500 kg e massa superiore a 6000 kg.
Il trasporto, nei casi a) e c) è accompagnato da un apposi-
to documento, numerato e redatto in 3 esemplari, mentre
nel caso b) è accompagnato dalla copia fotostatica delle
pagine dello schedario.
Il trasporto può essere effettuato anche da terzi, che
agiscono in nome del distributore, secondo precise
regole.
I modelli di schedario e di documento di trasporto sono
allegati al DM 8 marzo 2010 n. 65.
Sia la fase di raggruppamento che di trasporto dei RAEE
domestici deve essere dichiarata all’Albo Nazionale Ge-
stori Ambientali, presentando una comunicazione alla
Sezione Regionale competente.
Nella comunicazione si devono inserire diversi dati, tra
cui: la sede dell’impresa, l’indirizzo del punto di vendita
e del luogo di raggruppamento (se diverso dal punto di
vendita), il nominativo o la ragione sociale del proprieta-
rio dell’area adibita a luogo di raggruppamento (diverso
dal punto di vendita) ed il titolo giuridico per l’utilizzo
dell’area stessa, le tipologie di raee raggruppati.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni; così pure
si deve dichiarare ogni variazione intervenuta.
INSTALLATORI E GESTORI DI CENTRI DI ASSISTENZA
L’installatore ed il gestore di un centro di assistenza, che
desiderassero effettuare il ritiro dei RAEE DOMESTICI,
hanno le stesse incombenze del distributore, con obbligo
di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la fase di
raccolta e trasporto, la compilazione dello schedario e
del documento di trasporto.
A differenza del distributore, però, il luogo di raggrup-
pamento può essere solo presso il proprio esercizio e
non è possibile affidare il trasporto a terzi.
Inoltre, al momento della consegna dei raee al centro
di raccolta comunale, si compila un documento di au-
tocertificazione che attesti la provenienza domestica di
questi rifiuti, il cui modello è allegato al DM 8 marzo
2010 n. 65.
RAEE PROFESSIONALI
I distributori, gli installatori ed i gestori di centri di assi-
stenza possono ritirare i RAEE professionali, se formal-
mente incaricati dai produttori di tali apparecchiature,
trasportandoli presso gli impianti autorizzati indicati
dai produttori.
Anche in questo caso vi è l’obbligo di iscrizione all’Albo
Gestori Ambientali per la fase di raccolta e trasporto,
la compilazione dello schedario e del documento di
trasporto.
Il luogo di raggruppamento deve possedere i requisiti
sopra elencati e, per installatori e gestori di centri di
assistenza, può essere solo presso il proprio esercizio.
Per questi ultimi, inoltre, non è possibile affidare il
trasporto a terzi.
I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto
dei RAEE, ai sensi del presente regolamento, sono eso-
nerati dall’obbligo del MUD.
ambiente
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Emissioni in atmosfera. Gas fluorurati:
Registro nazionale delle persone e delle
imprese certificate.
Il registro è presente nel sito internet del ministero
dell’ambiente.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35, del 11.02.2013,
l’avviso del Ministero dell’ambiente che rende operativo
il Registro telematico nazionale delle persone e delle
imprese certificate, istituito ai sensi dell’articolo 13 del
decreto 27.01.2012, n. 43. Il registro è istituito presso
il Ministero dell’ambiente ed è gestito dalle camere di
commercio.
Nel sito web del Ministero dell’ambiente (
www.miniam-
biente.it
) sono pubblicati i modelli delle istanze da pre-
sentare alle camere di commercio competenti relative
alle domande di iscrizione al Registro e alle domande
di certificazione.
Nell’articolo 8 (di seguito riportato) del decreto del
Ministero dell’ambiente è riportato l’elenco dei soggetti
tenuti ad iscriversi al registro in questione
D.M. Ambiente 27/01/2012, n. 43 Regolamento recante
attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni
gas fluorurati ad effetto serra
Articolo 8 - Obbligo di iscrizione al Registro
1.
Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro
60 giorni dalla sua istituzione:
a) persone che svolgono una o più delle seguenti attività
su apparecchiature fisse di refrigerazione, condiziona-
mento d’aria e pompe di calore che contengono gas
fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle
applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati
ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-
gillati, etichettati come tali;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
b)persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su impianti fissi di protezione antincendio che
contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche
per quanto riguarda gli estintori;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto
serra dai commutatori ad alta tensione;
d)persone addette al recupero di solventi a base di gas
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che
li contengono;
e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto
serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei vei-
coli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione
della direttiva 2006/40/Ce.
2.
Le imprese che svolgono le seguenti attività devono
iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istitu-
zione:
a) installazione, manutenzione o riparazione di appa-
recchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad
effetto serra;
b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti
fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti
gas fluorurati ad effetto serra;
c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commu-
tatori ad alta tensione;
d)recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto
serra dalle apparecchiature che li contengono;
e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impian-
ti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.
3.
Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate
presso la Camera di commercio competente esclu-
sivamente per via telematica, con le modalità di cui
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Venerdì
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marzo
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