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all’articolo 13, comma 7.
4.
A partire dalla data di istituzione del Registro, chiun-
que intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e
2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L’iscri-
zione viene effettuata presso la Camera di commercio
competente esclusivamente per via telematica, con le
modalità di cui all’articolo 13, comma 7.
5.
L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per
ottenere i certificati e gli attestati di cui all’art. 9.
Articolo 9 –Obbligo di certificazione e attestazione
1.
Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo
8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in pos-
sesso del pertinente certificato rilasciato da un orga-
nismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo
5, comma 1, a seguito del superamento di un esame
teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle
competenze e alle conoscenze previste negli allegati
rispettivamente dei regolamenti (Ce) n. 303/2008, n.
304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.
2.
Le persone che svolgono le attività di cui all’art. 8,
comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certificato
provvisorio di cui all’art. 10, comma 1, devono conse-
guire, entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato
provvisorio, il certificato di cui al comma 1.
3.
Le persone che svolgono l’attività di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un
attestato rilasciato da un organismo di attestazione
di cui all’articolo 7, comma 1, a seguito del completa-
mento di un corso di formazione basato sui requisiti
minimi relativi alle competenze e alle conoscenze pre-
viste nell’allegato del regolamento (Ce) n. 307/2008.
L’attestazione va rilasciata entro 5 giorni lavorativi dal
completamento del corso di formazione.
4.
Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci
anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di certificazio-
ne che ha rilasciato il certificato rinnova quest’ultimo
su domanda dell’interessato.
5.
Le imprese possono svolgere le attività di cui all’art.
8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in consegna
gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del
pertinente certificato rilasciato da un organismo di cer-
tificazione designato ai sensi dell’art. 5, comma 1. Tale
certificato viene rilasciato all’impresa nel caso in cui
quest’ultima soddisfi i requisiti di cui all’allegato B.2.1,
che forma parte integrante del presente decreto.
Le imprese devono conseguire il certificato entro
sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui
all’articolo 10, comma 2.
6.
L’obbligo di certificazione non si applica alle seguenti
attività effettuate nel luogo di produzione:
a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di
refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di
calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
di cui all’articolo 2, comma 3, del regolamento (Ce) n.
303/2008;
b) fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi
componenti di impianti fissi di protezione antincendio
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui
all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n.
304/2008.
Articolo 10 - Certificati provvisori
1.
Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8,
comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di un cer-
tificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine
entro cui tali persone devono conseguire il certificato
di cui all’articolo 9, comma 1. Il certificato provvisorio
riporta le attività contemplate nonché, ove applicabile,
la categoria di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del rego-
lamento (Ce) n. 303/2008, e la data di scadenza.
2.
Le imprese che svolgono le attività di cui all’articolo 8,
comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un cer-
tificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine
entro cui tali imprese devono conseguire il certificato
di cui all’articolo 9, comma 5. Il certificato provvisorio
riporta le attività che il titolare è autorizzato a svolgere
e la data di scadenza.
3.
Le persone che intendono avvalersi del certificato
provvisorio di cui al comma 1, presentano una doman-
da alla Camera di commercio competente secondo le
modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale domanda
è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al
Registro ed è corredata da una dichiarazione sostitu-
tiva, in base agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
attestante che il richiedente possiede un’esperienza
professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui
al comma 1, acquisita prima della data di entrata in
vigore del presente decreto e specificando, ove appli-
cabile, la categoria di certificato di cui all’articolo 4,
paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 303/2008 per la
quale l’esperienza professionale è posseduta.
4.
Le imprese che intendono avvalersi del certificato
provvisorio di cui al comma 2, presentano una do-
manda alla Camera di commercio competente con le
modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale domanda
è presentata unitamente alla domanda di iscrizione
al Registro ed è corredata da una dichiarazione sosti-
tutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
attestante che il richiedente impiega personale in
possesso di un certificato provvisorio ai sensi del
comma 1 o di un certificato ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, per le attività per cui è richiesto il possesso
di un certificato.
5.
La Camera di commercio competente rilascia i certi-
ficati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda ed inserisce nella sezione del Registro di
cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), le informazioni
relative alle persone e alle imprese in possesso di
certificato provvisorio.
Articolo 11 - Deroghe transitorie
1.
Ai sensi dell’articolo 4.3, lettera a), del regolamento
(Ce) n. 303/2008, l’obbligo di certificazione di cui
all’articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo
massimo di 2 anni, alle persone che svolgono le attivi-
tà di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), nell’ambito
di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle
capacità pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo
9, comma 1, purché l’attività in questione sia svolta
sotto la supervisione di una persona in possesso di un
certificato che contempla tale attività.
2.
Ai sensi dell’articolo 4.2 del regolamento (Ce) n.
304/2008, dell’articolo 3.2 del regolamento (Ce) n.
305/2008 e dell’articolo 2.2 del regolamento (Ce) n.
306/2008, l’obbligo di certificazione di cui all’articolo
9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo
di 1 anno, alle persone che svolgono le attività di cui
all’articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), nell’ambito
di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle
capacità pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo
9, comma 1, purché l’attività in questione sia svolta
sotto la supervisione di una persona in possesso di un
certificato che contempla tale attività.
3.
Ai sensi dell’articolo 2.2 del regolamento (Ce) n.
307/2008, l’obbligo di attestazione di cui all’articolo
9, comma 3, non si applica per un periodo massimo
di 1 anno, alle persone che svolgono l’attività di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera e), iscritte ad un corso
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Venerdì
8
marzo
2013