InformaImpresa 05 - 2014 - page 14

legato I/40 dall’installatore che ha realizzato il suo
impianto.
il cliente finale invia o consegna al recapito indicato
dall’impresa distributrice la documentazione insie-
me a tutti i documenti previsti dall’allegato I/40 per
la tipologia di impianto di utenza del quale è stata
richiesta l’attivazione.
Nel caso la documentazione non risulti completa,
l’impresa distributrice invia al cliente finale, e in co-
pia al venditore, comunicazione scritta nella quale
indica la parte di documentazione mancante, avvi-
sando che in caso di mancata ricezione della mede-
sima entro i successivi 30 giorni lavorativi la richie-
sta di attivazione della fornitura viene annullata.
A questo punto viene effettuato l’accertamento sulla
documentazione.
Nel caso di esisto positivo dell’accertamento, l’im-
presa distributrice attiva la fornitura di gas.
Diversamente se l’accertamento ha esito negativo,
l’impresa distributrice, invia al cliente finale interes-
sato una comunicazione con la quale notifica l’esi-
to negativo dell’accertamento, evidenziando le mo-
tivazioni dell’esito negativo e le non conformità alle
norme tecniche vigenti riscontrate.
E’ quindi necessario presentare una nuova richiesta
di attivazione della fornitura, in forma completa e
congruente, solo dopo avere provveduto all’elimina-
zione delle non conformità riscontrate.
IL RUOLO DELL’INSTALLATORE
E’ sempre bene ricordare che è necessario che l’in-
stallatore effettui le prove di sicurezza e funzionali-
tà (vedi DM 37/2008 ART. 7).
In caso di esito negativo l’impresa distributrice, qua-
lora riceva segnalazione scritta da parte dell’instal-
latore sull’esito delle prove di sicurezza e funzionali-
tà eseguite a seguito dell’attivazione della fornitura,
sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale,
e per conoscenza al relativo venditore, una comuni-
cazione scritta in cui:
a)notifica la segnalazione dell’installatore;
b)segnala la necessità di presentare una nuova ri-
chiesta di attivazione della fornitura solo dopo
aver provveduto all’eliminazione delle non confor-
mità alla legislazione vigente.
ACCERTAMENTI DEGLI IMPIANTI DI UTENZA
MODIFICATI O TRASFORMATI
Nel caso di impianti di utenza modificati o trasfor-
mati, l’impresa distributrice effettua gli accertamen-
ti relativi. L’accertamento dunque si applica nelle
seguenti casistiche:
a)all’attivazione o riattivazione della fornitura di gas
a impianti di utenza trasformati;
b)all’attivazione della fornitura di GPL a impianti di
utenza precedentemente alimentati a GPL non da
rete canalizzata di distribuzione;
c) alla riattivazione della fornitura a seguito di so-
spensione per spostamento del contatore su ri-
chiesta del cliente finale o per disposizione moti-
vata dell’impresa di distribuzione;
d)alla riattivazione della fornitura a seguito di so-
spensione per cambio di contatore su richiesta del
cliente finale per variazione della portata termica
complessiva dell’impianto;
e)alla riattivazione della fornitura a seguito di so-
spensione su richiesta del cliente finale per lavo-
ri di ampliamento o manutenzione straordinaria
dell’impianto.
ACCERTAMENTI DEGLI IMPIANTI DI UTENZA
IN SERVIZIO
Con un successivo provvedimento l’Autorità discipli-
nerà gli accertamenti della sicurezza degli impianti
di utenza in servizio.
Per ulteriori approfondimenti consultare i file:
-
Download AEGG per delibera 40-04.pdf
- Download proposta modifica delibera 40-2004 gas_
AEEEG.pdf
alla notizia 1330 su
e il link:
SISTEMI E CATEGORIE
11 Casa. Termoidraulici e altri Installatori.
Manutenzione degli impianti termici.
Modificata la definizione di terzo
responsabile.
Viene chiarito definitivamente il dubbio nato con il DM
22/11/2012.
E’ stata definitivamente posta la parola fine alla pro-
blematica sulla definizione del “Terzo Responsabile”
introdotta dal DM 22/11/2012. Viene così risolto
l’equivoco della formulazione del punto 52 dell’alle-
gato A del D.lgs. 192/2005 che poteva lasciar pen-
sare che si andasse verso una situazione discrimina-
toria per le piccole imprese del settore dell’impian-
tistica termoidraulica che per la loro forma giuridica,
potevano veder contestati dei contratti di manuten-
zione degli impianti termici.
Ma facciamo un passo indietro. Il decreto DM
22/11/2012 è andato a modificare tutte le definizio-
ni contenute nell’Allegato A del D.lgs. n. 192/2005,
relativo al rendimento energetico nell’edilizia, per ri-
allineare tutto il quadro legislativo alle indicazioni
della Direttiva 2010/31/UE, a sua volta recepita lo
scorso giugno con il DL 63/2013.
La definizione introdotta parlava di “persone giuri-
diche”, relativamente al terzo responsabile, di fatto
rischiando di limitare alcune imprese a svolgere la
loro attività.
Negli ultimi mesi si erano intrecciate diverse inter-
rogazioni da parte di Confartigianato sia presso le
sedi nazionali che in quelle regionali in merito alla
mutata definizione di “Terzo Responsabile”. Tra que-
ste anche quella condotta in ambito Regione Veneto
sul DPR 74/2013, pubblicata nelle scorse settimane,
che faceva presente il punto di vista della nostra As-
sociazione secondo la quale anche le imprese indi-
viduali potessero assumere il ruolo di terzo respon-
sabile e in risposta alla quale era stata anticipata
l’intenzione del Legislatore di intervenire in modo
da risolvere questa diatriba.
Con le modifiche introdotte in conversione in legge
del Decreto “Destinazione Italia”, è stato aggiunto il
comma 7-bis all’articolo 1 che, chiarisce definitiva-
mente che le imprese individuali possono continua-
re ad assumere il ruolo di “Terzo Responsabile” degli
impianti termici.
Per ulteriori approfondimenti consultare i file:
- Download DECRETO_22_novembre_2012__.pdf
alla notizia 1342 su
e la notizia Sistemi e Categorie n. 4 pubblicata sul
Informaimpresa n. 2 del 24 gennnaio 2014:
Primi
chiarimenti dalla Regione Veneto sul DPR 74/2013.
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