InformaImpresa 05 - 2014 - page 10

Facendo seguito alle precedenti notizie:
- n. 142/13
CCNL Autotrasporto merci: erogazione
“anticipazione una tantum”.
pubblicata in Infor-
maImpresa n. 23/13 del 13.12.14
- n. 113/13
CCNL Autotrasporto Merci – Confartigia-
nato non sottoscrive il rinnovo del contratto
pubbli-
cata in InformaImpresa n. 16/13 del 6.9.13
- n. 114/13
CCNL Autotrasporti merci: interruzione
delle trattive e aumenti contrattuali
pubblicata in
InformaImpresa n. 16/13 del 6.9.13
- n. 88/14
CCNL Autotrasporto Merci - Confartigiana-
to non sottoscrive l’acconto retributivo.
pubblicata in
InformaImpresa n. 14/13 del 12.7.13
lo scorso 8 febbraio 2014 il Consiglio Direttivo di
Confartigianato Trasporti ha sciolto positivamen-
te la riserva circa la sottoscrizione e l’applicazione
dell’accordo di rinnovo del CCNL Autotrasporto mer-
ci del 1.08.2013.
A partire dal mese di febbraio 2014 il predetto accor-
do è operante a tutti gli effetti anche per la c.d. par-
te normativa per le aziende artigiane del trasporto
merci. Si ricorda che rimane invariata l’articolazione
normativa che caratterizza la realtà artigiana veneta
per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrati-
va, la previdenza complementare e l’ente bilatera-
le. Pertanto per le aziende del settore autotrasporto
merci valgono gli adempimenti per quanto concerne
l’assistenza sanitaria integrativa (SANI.IN.VENETO),
la previdenza complementare (SOLIDARIETÀ VENE-
TO) e l’ente bilaterale (EBAV). Rimandiamo ad una
successiva informativa l’analisi dei singoli istituti
normativi e contrattuali innovati dall’accordo di rin-
novo, tra i quali ricordiamo in particolare: contratto
a tempo determinato, il contratto di apprendistato, il
contratto part-time.
Per quanto riguarda la parte economica dal 1° feb-
braio 2014 vengono adottati i nuovi minimi retri-
butivi con conseguente cessazione dell’ “Acconto sui
futuri aumenti contrattuali” (€ 35 euro) erogato ai
dipendenti dal giugno 2013 sulla base dell’accordo
del 5 giugno 2013 (si veda notizia nell’informativa
del 06 agosto 2013, n. 1133). Per quanto concer-
ne il nuovo livello 3° S Junior l’ammontare della re-
tribuzione sarà inserito nella tabella retributiva non
appena saranno definiti a livello regionale i valori
relativi all’ERC e all’EET.
Dal 1.01.2014 è aumentata l’indennità di trasferta
di un importo pari a € 0,60. Pertanto con le buste
paga di febbraio verranno corrisposti gli arretrati re-
lativi alle trasferte del mese di gennaio 2014.
In ragione degli incrementi, i valori dell’indennità di
trasferta risultano i seguenti:
Durata
trasferta
Indennità dal
1° gennaio 2014
Indennità dal
1° gennaio 2015
Servizio
nazionale
Servizio
internazionale
Servizio
nazionale
Servizio
internazionale
Da 6 a 12 ore 21,20 29,34 21,80 29,94
Da 12 a 18 ore 32,42 42,45 33,02 43.05
Da 18 a 24 ore 40,56 59,89 41,16 60,49
Con la busta paga di febbraio 2014 dovrà corrispon-
dersi la seconda tranche di “una tantum” pari a € 43
(si veda notizia nell’informativa del 03 dicembre
2013, n. 1218). Tale importo dovrà essere erogato
ai soli dipendenti in forza alla data del 1° agosto
2013, per il periodo gennaio – maggio (in propor-
zione per le assunzioni avvenute in detto periodo).
Dovrà essere riproporzionato per i lavoratori part-
time (considerando le sole frazioni di mese superiori
ai 15 giorni) e non avrà incidenza sugli istituti indi-
retti e differiti, compreso il TFR, in quanto l’importo
già ne comprende i relativi effetti.
Con la corresponsione del cedolino paga del mese di
febbraio le 4,5 giornate (pari a 36 ore) di permesso
retribuito previste dall’art. 11 del CCNL in favore del
personale viaggiante dovranno essere monetizzate
e liquidate al lavoratore in ragione del 75% del va-
lore corrispondente. Pertanto tali ore non saranno
fruibili dal lavoratore come permesso retribuito.
A livello regionale è in corso un confronto con le
OO.SS. di categoria per adeguare alcune disposizio-
ni della contrattazione regionale dell’autotrasporto
alle novità introdotte dal CCNL, in particolare per
quanto concerne lo SPRAV e la definizione degli ele-
menti retributivi regionali per il nuovo livello 3° S
junior.
CONTRATTUALE
33 Autotrasporto merci: sintesi delle principali
novità introdotte dall’Accordo di rinnovo del
1 agosto 2013.
Dal 1 febbraio 2014 trova applicazione anche per le
aziende artigiane l’Accordo di rinnovo del CCNL Au-
totrasporto merci del 1 agosto 2013.
Con riferimento alla precedente notizia n. 1329 del
18 febbraio u.s. siamo ad illustrare le principali no-
vità introdotte dall’Accordo di rinnovo del 01 agosto
2013 per quanto concerne gli istituti normativi del
CCNL Autotrasporto merci. Si ricorda che suddetto
accordo è applicabile alle aziende artigiane a parti-
re dal corrente mese (febbraio 2014) a seguito del
positivo scioglimento della riserva circa la sottoscri-
zione e l’applicazione dell’Accordo di rinnovo.
Di seguito riportiamo le principali modifiche intro-
dotte:
1.Contratto di lavoro a tempo determinato
Viene modificato il limite quantitativo di utilizzazio-
ne dell’istituto del contratto a tempo determinato:
per tutte le aziende viene elevata al 35% la percen-
tuale ammessa di personale a termine in rapporto
ai lavoratori assunti a tempo indeterminato (in pre-
cedenza 25% e 20% rispettivamente per le aziende
fino a 50 dipendenti e per quelle maggiori).
In tema di prosecuzione di fatto del rapporto di la-
voro oltre la scadenza del termine, l’accordo di rin-
novo prevede che è possibile proseguire il rapporto
a tempo determinato senza incorrere nella trasfor-
mazione (a tempo indeterminato) per 30 giorni per i
contratti di durata inferiore a 6 mesi e per 50 giorni
negli altri casi.
In materia di successione di contratti a tempo deter-
minato, stipulati con il medesimo lavoratore, si se-
gnala una discrasia con la normativa legale (art. 5, c.
4, D. Lgs. 368/2001) attualmente in vigore. L’accordo
di rinnovo infatti ripropone le modifiche agli inter-
valli temporali tra i contratti a termine così come
erano definiti dalla Riforma Fornero (20 giorni e 30
giorni a seconda che il primo contratto abbia durata
inferiore o superiore a sei mesi). Tale disciplina deve
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