InformaImpresa 05 - 2014 - page 3

AMBIENTE
16 Sistri: avvio per i produttori dal 3 marzo
2014, ma non sono applicabili sanzioni
fino al 1° agosto 2014.
Confartigianato continua a chiedere l’abrogazione del
Sistri e, nel contempo, ha presentato anche una serie di
proposte per proporre semplificazioni operative e l’esen-
zione dall’obbligo per imprese che occupano fino a dieci
addetti.
Dal 3 marzo 2014 anche i produttori e i trasporta-
tori di rifiuti pericolosi dovranno utilizzare il Sistri,
mentre tale obbligo esiste invece dal 01/10/2013
per i gestori ambientali, ovvero i trasportatori, i re-
cuperatori e gli smaltitori di rifiuti pericolosi.
Va però evidenziato che la normativa ha espressa-
mente previsto, fino alla data del 01/08/2014, la
non applicazione delle sanzioni riferite alla opera-
tività del Sistri.
La non applicazione delle sanzioni è, quindi, un ele-
mento importante da considerare per poter avvia-
re il Sistri. Questo significa che le imprese devono
certamente attivare, entro il 3 marzo 2014, il regi-
stro cronologico previsto con il Sistri, ma nel con-
tempo devono tenere in considerazione il fatto che,
nel caso di mancata compilazione dello stesso, fino
al 01/08/2014 non verranno sanzionate.
In relazione ai due aspetti sopra evidenziati (data
di avvio del Sistri e sanzioni non applicate fino al
1° agosto 2014), appare quindi evidente che dal 3
marzo 2014 al 1° agosto 2014, le imprese hanno la
possibilità di gestire il registro cronologico previsto
dal Sistri, senza rischiare di incorrere in sanzioni per
mancate o errate registrazioni.
Per tale motivo Confartigianato Vicenza organizzerà
una serie di incontri nel territorio nei mesi di marzo
e aprile 2014, per illustrare il Sistri e le modalità di
utilizzo del registro cronologico.
Infine si segnala che la Confartigianato continua a
sostenere la richiesta di abrogazione del Sistri ma,
nel contempo, vista la difficoltà dell’accoglimento
di tale proposta, sta anche sollecitando l’esenzione
dall’obbligo del sistema di tracciabilità dei rifiuti per
le imprese che occupano fino a dieci addetti. Inoltre
sta facendo “pressioni” per ottenere, a favore dei pro-
duttori di rifiuti pericolosi, un’ulteriore slittamento
del Sistri e dell’applicazione delle relative sanzioni
al 2015. Infine, Confartigianato, ha presentato una
serie di proposte tese alla semplificazione del siste-
ma, fra le quali l’eliminazione del dispositivo USB,
che tanti problemi sta causando alle imprese, sosti-
tuendolo invece con una password.
LE SANZIONI PREVISTE DAL SISTRI CHE NON VER-
RANNO APPLICATE FINO AL 01/08/2014 COME DI-
SPOSTO DALLA LEGGE 30/10/2013, N. 125 SONO:
Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 - Articolo
260-bis (Sistema informatico di controllo della trac-
ciabilità dei rifiuti)
1.I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al si-
stema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SI-
STRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
nei termini previsti, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento eu-
ro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti
pericolosi, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a no-
vantatremila euro.
2.I soggetti obbligati che omettono, nei termini pre-
visti, il pagamento del contributo per l’iscrizione
al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett.
a), sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimi-
lacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da quindicimilacinquecento euro a novantatremi-
la euro. All’accertamento dell’omissione del paga-
mento consegue obbligatoriamente, la sospensio-
ne immediata dal servizio fornito dal predetto si-
stema di controllo della tracciabilità nei confronti
del trasgressore. In sede di rideterminazione del
contributo annuale di iscrizione al predetto siste-
ma di tracciabilità occorre tenere conto dei casi
di mancato pagamento disciplinati dal presente
comma.
3.Chiunque omette di compilare il registro cronolo-
gico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,
secondo i tempi, le procedure e le modalità sta-
bilite dal sistema informatico di controllo di cui
al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema
informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudo-
lentemente uno qualunque dei dispositivi tecno-
logici accessori al predetto sistema informatico di
controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi
modo il corretto funzionamento, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila-
seicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel
caso di imprese che occupino un numero di unità
lavorative inferiore a quindici dipendenti, si appli-
ca la sanzione amministrativa pecuniaria da mil-
lequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di
unità lavorative è calcolato con riferimento al nu-
mero di dipendenti occupati mediamente a tem-
po pieno durante un anno, mentre i lavoratori a
tempo parziale e quelli stagionali rappresentano
frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fi-
ni l’anno da prendere in considerazione è quello
dell’ultimo esercizio contabile approvato, prece-
dente il momento di accertamento dell’infrazione.
Se le indicazioni riportate pur incomplete o ine-
satte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duecentosessanta ad euro millecinquecento-
cinquanta.
4.Qualora le condotte di cui al comma 3 siano rife-
ribili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da euro quindicimilacin-
quecento ad euro novantatremila, nonché la san-
zione amministrativa accessoria della sospensio-
ne da un mese a un anno dalla carica rivestita dal
soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa
la sospensione dalla carica di amministratore. Nel
caso di imprese che occupino un numero di unità
lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misu-
re minime e massime di cui al periodo precedente
sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta
euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pe-
ricolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di di-
pendenti avviene nelle modalità di cui al comma
3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o ine-
satte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si
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