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4 InformaImpresa Venerdì 23 marzo 2012

alla notizia 536 su www. informaimpresa.it

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cONTRIBUTI PER LE IMPRESE

2 Guida aggiornata alle opportunità in essere in

data 6 marzo 2012.

On line la guida aggiornata alle opportunità di fnan-ziamento agevolato e ai contributi per le imprese da parte della Regione Veneto, di Ebav e di altri enti. Per ulteriori informazioni: Uffcio Sviluppo Progetti Confartigianato Vicenza tel. 0444 168487. Per approfondimenti consultare il fle:

- SINTESI CONTRIBUTI aggiornamento del 6 marzo 2012.pdf alla notizia 528 su www. informaimpresa.it

cONTRIBUTI PER LE IMPRESE

3 Bando GAL Terra Berica: sostegno alla

creazione e allo sviluppo di microimprese (Misura 312, Azione 1).

Riapertura dei termini per la presentazione delle doman-dei contributi per imprese di distillazione e miscelatura alcolici, lavorazione marmo e pietra, affttacamere e Bed & Breakfast, guide e accompagnatori turistici, riparazione di mobili.

È stato pubblicato il bando GALTerra Berica (Misura 312 Azione 1) per il sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese operanti in settori economici ritenuti strategici per i territori interessati.

Sono state identifcate, in particolare, alcune attività artigianali (e non) che possono benefciare della misura (tra parentesi il codice ATECO):

- 11.01.00: Distillazione, rettifca e miscelatura degli

alcolici;

- 23.70.20: Lavorazione artistica del marmo e di pietre

affni, lavori in mosaico;

- 55.20.51: Affttacamere per brevi soggiorni, case ed

appartamenti per vacanze, Bed and Break-fast, residence;

- 79.90.19: Altri servizi di prenotazione e altre attività

di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.;

- 79.90.20: Attività delle guide e degli accompagnatori

turistici;

- 95.24.01: Riparazione di mobili e di oggetti di arre-

damento.

Gli interventi per i quali è possibile richiedere contributo sono relativi a:

- Investimenti strutturali - Acquisto di attrezzatura

- Investimenti immateriali, comprese consulenze tecni-che

- Spese di gestione per l’avvio dell’attività

Il livello e l’entità dell’aiuto dipendono dal tipo di in-vestimento e variano da un minimo del 25% fno ad un massimo del 70%.

Le domande vanno presentate entro e non oltre il termine del 18 aprile 2012 (75 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Uffciale della Regione Veneto, avvenuta il 3 febbraio 2012). Per ulteriori informazioni, si vedano la sintesi e il testo integrale del bando allegati.

Contatti: Uffcio Sviluppo Progetti 0444 168487

COMUNI APPARTENENTI ALL’AREA GAL TERRA BERICA: Agugliaro, Albettone, Alonte, Arcugnano, Asigliano Vene-to, Barbarano Vicentino, Brendola, Campiglia dei Berici, Castegnero, Grancona, Longare, Lonigo, Montegalda, Mon-tegaldella, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, San Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Villaga, Zovencedo

Per approfondimenti consultare i fle:

- Bando 312 AZ. 1 Seconda pubblicazione - GAL TerraBeri-ca.pdf - Sintesi bando GAL Terra Berica Misura 312 Azio-ne 1.pdf alla notizia 530 su www. informaimpresa.it

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ENERGIA

9 Denuncia annuale di consumo: officine

elettriche a fonti rinnovabili.

Novità importante dal 1-1-2012: soppressa l’Addizionale provinciale sull’accisa relativa all’energia fotovoltaica pro-dotta e autoconsumata.

L’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico superiore a 20kw rientra nel campo di applicazione del regime fscale vigente sull’energia elettrica (regolato dal Titolo II del Testo Unico approvato col Dlgs n. 504 del 26/10/1995, n. 504, testo unico accise).

Pertanto, ai sensi dell’art. 53 del Testo Unico, il sog-getto che intende esercitare tale offcina di produzione (per uso proprio) deve farne denuncia all’Uffcio delle dogane, competente per territorio, che esegue la veri-fca dell’impianto e rilascia la licenza di esercizio, sog-getta al pagamento di un diritto annuale nella misura indicata dall’art. 63, comma 3, del Testo Unico. Nel caso invece che il soggetto intenda esercitare un´offcina di produzione a scopo commerciale, in luo-go della denuncia è prevista, ai sensi dell’art. 53 bis, la comunicazione al medesimo Uffcio, salvo che non vi siano consumi per usi propri dello stesso produttore ancorché esenti.

IMPIANTI OBBLIGATI ALLA DICHIARAZIONE DI OFFICINA ELETTRICA

Sono quindi tenuti a presentare la denuncia di Offcina elettrica tutti gli impianti alimentati da fonti rinnova-bili di potenza superiore ai 20 kW, che autoconsumano una parte dell’energia elettrica prodotta dall’impianto (Circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane).

Solo sulla parte di energia autoconsumata veniva ap-plicata l’addizionale accisa. Per questo motivo l’obbligo di apertura di Offcina elettrica, non riguarda gli im-pianti a fonti rinnovabili che immettono in rete tutta l’energia prodotta.

Detto questo per gli impianti a fonti rinnovabili con po-tenza superiore a 20 kW, anche se immettono in rete tutta l’energia prodotta, sono comunque tenuti a fare una comunicazione all’Uffcio delle Dogane, in deroga all’obbligo di denuncia di apertura di Offcina elettrica. In questo modo l’Uffcio delle Dogane è in grado di as-segnare un “Codice Ditta”, indispensabile per identifca-re l’impianto nel momento in cui si presenta la dichia-razione annua di produzione.

VERSAMENTO ACCISE

Al di là degli impieghi per i quali, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del TUA, si può accordare la non applicazio-ne del regime fscale delle accise, e di come ci siano di-verse interpretazioni sull’autoconsumo dai diversi Uff-ci Territoriali dell’Agenzia delle Dogane, nel vicentino si è sempre considerato esente accisa tutta l’energia auto consumata in ragione dell’art. 52, comma 3 lettera b), del Testo Unico delle Accise.

Fino al primo gennaio 2012 quindi sull’energia elet-trica prodotta in un impianto a fonte rinnovabile (di potenza superiore a 20 kW) e consumata per il fab-bisogno energetico dell’esercente, posta l’esenzione di accisa prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b), del TUA così come modifcato con D.Lgs. 26/2007, gravava soltanto l’addizionale provinciale (istituita con D.L. n. 511/1988).

Il pagamento relativamente alle addizionali provinciali

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