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6 InformaImpresa Venerdì 23 marzo 2012

In virtù di tale modifca dette prestazioni si conside-rano effettuate al momento di ultimazione della pre-stazione.

Se le prestazioni di servizi sono di carattere periodico o continuativo si considerano effettuate alla data di ma-turazione dei corrispettivi . Le prestazioni di servizi di carattere continuativo che interessano un periodo su-periore ad 1 anno , si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fno all’ultimazione delle presta-zioni. Se prima dell’ultimazione della prestazione viene pagato il corrispettivo, il momento impositivo coincide con quello del pagamento, limitatamente all’importo pagato.

OBBLIGO DA PARTE DEL COMMITTENTE DI INTEGRARE LA FATTURA RICEVUTA DAL PRESTATORE UE, IN LUOGO DELL’EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA

Dal 2010 , l’IVA relativa alle cessioni di beni o presta-zioni di servizi rilevanti ai fni IVA in Italia, rese da un soggetto non residente ad un soggetto nazionale, deve essere assolta dall’operatore italiano, applicando il “re-verse charge” ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72. L’Agenzia delle Entrate ha a suo tempo chiarito che il committente italiano, per poter assolvere l’IVA sui ser-vizi ricevuti da soggetti passivi UE, può scegliere tra l’emissione dell’autofattura e l’integrazione della fattu-ra UE con la relativa imposta.

Ora viene integrato il secondo comma dell’articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, il quale contempla il mec-canismo dell’inversione contabile (cosiddetto reverse charge ) anche nel caso di prestazioni di servizi, di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non resi-dente nel territorio dello Stato nei confronti di un sog-getto passivo ivi stabilito.

Se il committente italiano riceve una prestazione di servizi generici da un soggetto UE, deve integrare la fattura ricevuta e non può più scegliere tra l’emissione dell’autofattura e l’integrazione.

La modifca prevede che, quando il prestatore è stabili-to in un altro Stato membro dell’Unione, il committente italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di regi-strazione secondo le disposizioni previste per gli acqui-sti intracomunitari di beni, contenute negli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto n. 331 del 1993. Per effetto di tale modifca, il soggetto passivo italiano che riceve una prestazione di servizi da un soggetto pas-sivo comunitario deve integrare la fattura ricevuta dal soggetto comunitario, anziché emettere autofattura. La legge comunitaria introduce, quindi, una deroga alla regola generale sull’autofatturazione, prevedendo che in presenza di prestazioni di servizi, cosiddette “gene-riche” (art. 7-ter), rese da prestatori stabiliti nell’Unio-ne europea a committenti, soggetti passivi stabiliti in Italia, questi ultimi adempiono agli obblighi di fattura-zione e di registrazione seguendo le medesime regole previste per gli acquisti intracomunitari di beni, di cui sempre agli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. Le fatture, previa integrazione, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all’art. 23 del decre-to del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indica-zione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera, nonché devono essere annotate distin-tamente, anche nel registro di cui all’articolo 25 del DPR 633/72, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese. Se il committente nazionale:

- non riceve la fattura da parte del prestatore Ue entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’ope-razione, il committente stesso deve procedere ad emettere entro il mese seguente, in unico esempla-re, la fattura con l’indicazione anche del numero di identifcazione, attribuito al cedente.

- se riceve una fattura indicante un corrispettivo infe-

riore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registra-zione della fattura originaria.

POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE IL RIMBORSO IVA TRIMESTRALE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI NON SOGGETTE EX ARTT. DA 7 A 7-SEPTIES, DPR N. 633/72

E’ stato modifcato il secondo comma dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che individua i presupposti per poter richie-dere il rimborso dell’IVA in relazione a periodi infran-nuali.

Il rimborso del credito Iva infrannuale può essere ri-chiesto - se di importo superiore a 2.582,28 Euro - nei seguenti casi:

- effettuazione di operazioni attive con aliquota media inferiore rispetto a quella applicata sugli acquisti e importazioni;

- effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare com-plessivo di tutte le operazioni effettuate;

- acquisto di beni ammortizzabili, limitatamente all’im-posta riguardante gli acquisti di beni ammortizzabili nel trimestre, per un ammontare superiore ai 2/3 del totale acquisti di beni e servizi imponibili;per i sog-getti non residenti identifcati direttamente in Italia o con rappresentate fscale in Italia, indipendente-mente dalla verifca dei presupposti sopra descritti. Oltre che nei casi sopra esposti, la nuova disposizio-ne prevede che possono accedere alla procedura di rimborso infrannuale i contribuenti che effettuino, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al cinquanta per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettua-te, prestazioni di servizi che rientrano nell’ambito degli articoli da 7 a 7-septies, ovvero:

- prestazioni di lavorazione relative a beni mobili ma-teriali;

- prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;

- prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;

- prestazioni di servizi creditizi, fnanziari e assicurativi resi a soggetti extra Ue o relativi a beni da esportare fuori dall’UE (art. 19 comma 3 lett. a-bis).

IMPORTAZIONE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA DI BENI DESTINATI A PROSEGUIRE VERSO ALTRI STATI MEMBRI

La Legge Comunitaria 2010 ha modifcato l’art. 67 del D.p.r. 633/72, riguardante le importazioni:

- abrogando al comma 1 lett. a) la disposizione secon-do cui i beni importati in libera pratica non scontano l’Iva in Italia solo se destinati a proseguire verso un altro Stato Ue senza manipolazioni;

- aggiungendo il comma 2-bis, che prevede la sospen-sione del pagamento dell’Iva , in caso di importazioni di beni in libera pratica destinati ad essere successi-vamente trasferiti in un altro Stato Ue, eventualmen-te dopo aver eseguito delle manipolazioni, previa au-torizzazione della Dogana ;

- aggiungendo il comma 2-ter, secondo cui per fruire della sospensione l’importatore deve fornire: - il proprio numero di partita Iva;

- il numero di identifcazione Iva attribuito al cessio-nario stabilito in un altro Stato membro;

-nonché, a richiesta dell’autorità doganale, idonea do-cumentazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione. Con questa modifca dunque, l’ Iva non viene assolta in dogana (al momento dell’importazione) anche nel ca-so in cui i beni immessi in libera pratica, destinati ad essere trasferiti in un altro Stato Ue, sono sottoposti a trasformazioni o modifcazioni (di cui all’allegato 72 del regolamento CEE n. 2454/1993 della Commissio-

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