ModelloD/11.
Categorie interessate: Acconciatura ed Estetica -Ali-
mentaristi - Autotrasporto - Ceramica Chimica-Gom-
ma e Plastica -Concia -Grafici-Fotografi - Imprese di
pulizia -Metalmeccanici Occhialeria - Odontotecnici
- Panificatori - Pulitintolavanderie - Tessile Abbiglia-
mentoCalzatureGiocattoli -Vetro.
- Sussidio scolastico -2013.ModelloD/53.
Categorie interessate: tutte.
- Acquistoe ristrutturazioneprima casa -2013.
ModelloD/62.
Categorie interessate: tutte.
I lavoratori interessati dovranno consegnare ledoman-
de presso gli Sportelli Ebav delle Organizzazioni Sin-
dacali. Per la presentazione delle domande rivolgersi
allo SportelloEBAVpressoConfartigianatoVicenza tel.
0444 168300. Importo minimo erogabile per tutti i
servizi Euro50,00. Il serviziopuòessere soggettoava-
riazioni. L’importodel contributo è da ritenersi al lordo
di eventuali oneri fiscali di legge. Le erogazioni avver-
ranno compatibilmente alle risorse disponibili.
Per ulteriori approfondimenti consultare il sito:
/
CONTRATTUALE
37 Ebav. Rinnovo Servizi 2014per le aziende.
Riattivazione contributi di 1° livello per l’anno 2014.
Il CDA di Ebav ha deliberato di rinnovare i Servizi alle
Aziende per l’anno2014 come indicato:
- Sostegno agli investimenti 2014.ModelloA/51.
- Sostegno al consolidamento degli impianti debitori
2014.ModelloA/52.
- Gestionedella sicurezza in azienda2014.
ModelloA/59.
- Adeguamenti per la sicurezza in azienda2014.
ModelloA/60.
La presentazione delle domande
per i Servizi A/51 e
A/52
avrà
termine il 31gennaio2015.
L’Ente informa che per i Servizi A/59 eA/60 lamoduli-
stica sarà a disposizione dal mese di maggio 2014, al
termine della scadenza per la presentazione delle do-
mande relative a spese2013.
La scadenza per la presentazione delle domande per
le spese del 2014 è stata anticipata al
28 febbraio
2015.
Per la presentazione delle domande rivolgersi
allo SportelloEBAVpressoConfartigianatoVicenza tel.
0444 168300. Importo minimo erogabile per tutti i
servizi Euro50,00. Il serviziopuòessere soggettoava-
riazioni. L’importodel contributo è da ritenersi al lordo
di eventuali oneri fiscali di legge. Le erogazioni avver-
ranno compatibilmente alle risorse disponibili.
Per ulteriori approfondimenti consultare il sito:
CONTRATTUALE
38 Convertito in Legge9/2014 il Decreto Legge
145/2013 sui tempi di lavoro.
Riviste le sanzioni per violazione dellanormativa sui tem-
pi di lavoro.
Con la conversione in legge (L. 9/2014) delDL145/13,
è stata rivista l’entità delle sanzioni per violazione sui
tempi di lavoro,mentre risulta sostanzialmente confer-
mata, seppure con alcune specificazioni, la disciplina
della maxisanzione per lavoro sommerso/irregolare e
delle somme aggiuntive ai fini della revoca della so-
spensione.
Rispetto al Decreto Legge nulla è cambiatoper quanto
riguarda l’importo della maxisanzione per lavoro ne-
ro/irregolare e le somme aggiuntive per la revoca del
provvedimento di sospensione, che si confermano au-
mentatedel 30%,mentreper le sanzioni per violazione
della normativa sui tempi di lavoro la legge di conver-
sione ha previsto una duplicazione (e non più una de-
cuplicazione).
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è inter-
venuto, concircolare5/2014, achiarirealcuni passaggi
della nuova normativa, definendo puntualmente la de-
correnza dei nuovi importi sanzionatori.
MAXISANZIONEPERLAVORO
SOMMERSOE IRREGOLARE
Per poter definire la sanzioneapplicabile, è indispensa-
bile definire ilmomentodi consumazione dell’illecito:
a)Violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del
DL145/2013 (cioè prima del 24/12/2013): si appli-
ca la disciplina pregressa, sia per quanto riguarda le
sanzioni sia per l’applicazionedella diffida exart. 13
D.LGS124/2004.
b)Violazioni commesse dall’entrata in vigore del DL si-
no al giorno antecedente la data di entrata in vigo-
re della legge di conversione (cioè dal 24/12/2013
al 21/02/2014): si applicano le sanzioni maggiorate
del 30% sia per la parte fissa sia per la variabile; è
applicabile altresì l’istitutodella diffida.
c)Violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della
legge di conversione (a far data dal 22/02/2014):
si applicano le sanzioni aumentate del 30% sia per
la parte fissa che per la variabile; non è applicabile
l’istitutodella diffida.
Per quanto riguarda l’individuazione del momento
di consumazione dell’illecito, poiché questo ha natu-
ra permanente, esso va a coincidere con la cessazione
della condotta stessa: a titolo di esempio, un rappor-
to di lavoro “in nero” iniziato prima del 24/12/2013 e
cessato il 10/01/2014 (quindi dopo l’entrata in vigore
del decreto ma prima dell’entrata in vigore della leg-
ge di conversione) vedrà applicato il regime sanziona-
torio di cui alla lettera b), mentre se fosse iniziato il
10/02/2014ecessato il28/02/2014, il regime sanzio-
natorio sarebbe quellodella lettera c).
On line in
allegato 1
ci sono le tabelle delle sanzioni.
SOSPENSIONEDELL’ATTIVITA’DELL’IMPRESA
La Legge di conversione conferma che le somme ag-
giuntive da versare per la revoca del provvedimento di
sospensione sono aumentate del 30%. I nuovi importi
(€1.950nelle ipotesi di sospensioneper lavoro irrego-
lare ed € 3.250 nell’ipotesi di sospensione per gravi e
reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro)
trovano applicazione alle richieste di revoca del prov-
vedimentoeffettuatedal 24/12/2013, anche se riferite
a condotte poste in essere prima di tale data.
SANZIONI PERVIOLAZIONI
INMATERIADI TEMPI DI LAVORO
La leggedi conversione riduce l’importodelle sanzioni
previste dal DL 145/2013 per la violazione delle di-
sposizioni inmateria di tempi di lavoro: esse sono rad-
doppiate e nonpiùdecuplicate.
Per le violazioni commesse sino al 23/12/2013 sarà
applicato il pregresso regime sanzionatorio,mentreper
quellecommessedopo taledata troveràapplicazione il
raddoppiodelle sanzioni.
Anche in questo caso è indispensabile identificare il
momento di consumazione dell’illecito, richiamando i
principi dellamateria:
- In materia di lavoro straordinario, la durata media
dell’orario di lavoro “deve essere calcolata con rife-
InformaImpresa
5
Venerdì
21
marzo
2014