InformaImpresa 06/2014 - page 6

rimento adunperiodonon superiore a quattromesi”
(opiùampio seprevistodalla contrattazione colletti-
va);
- Inmateria di riposo settimanale, questo “è calcolato
come media in un periodo non superiore a 14 gior-
ni”
- In materia di riposo giornaliero, questo deve essere
fruito “ogni 24ore”.
La consumazione dell’illecito in relazione ai periodi
succitati (4mesi, 14 giorni, 24 ore), perché si applichi
la nuova normativa, deve ricadere interamente dopo il
24/12/2013.
On line in
allegato 2
ci sono le tabelle delle sanzioni.
Per approfondimenti consultare i file:
-Download allegato 1.pdf
-Download allegato 2.pdf
alla notizia1364 su
• • •
PREVIDENZA
4 Pensione di inabilità e reddito da considerare.
La Corte di Cassazione interpreta le disposizioni di legge
sul reddito da considerare ai fini del calcolo della pensio-
ne di inabilità.
Le ultime sentenze della Corte di Cassazione, tra le al-
trequellaprodottadallaQuartaSezionedel 12dicem-
bre 2013, n. 27812, hanno chiarito la portata del D.L.
n. 76, entrato invigore il 28giugno2013.Daquelmo-
mento, infatti, ai fini della concessione della pensione
di inabilità è da considerare solo il reddito personale
dell’invalido. Al contrario cessa l’obbligo di sommare
anche il reddito percepito dagli altri componenti del
nucleo familiare. Lo stessoDecreto, secondo l’interpre-
tazionedellaCorte, stabilisce che ladisposizione si ap-
plica anche alle domande di pensione di inabilità per
le quali non sia intervenuto un provvedimento defini-
tivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con
sentenza definitiva alla data del 28 giugno 2013, li-
mitatamente al riconoscimento del diritto a pensione
a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento
di importi arretrati. Alla base di questa intepretazione
sta il dettato dell’art. 10, comma 5 del D.L. 28 giugno
2013, n. 76, che interpretato alla luce dell’art. 14-sep-
ties del D.L30dicembre1979, n. 663, stabilisce che
“Il
limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in
favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’art. 12
della legge 30marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferi-
mento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del
redditopercepitoda altri componenti del nucleo familiare
di cui il soggetto interessato fa parte”.
• • •
SISTEMI E CATEGORIE
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Termoidraulici e altri Installatori. Pubblicato
inGU ilmodello di libretto per gli impianti
di climatizzazione (DPR74/2013).Dal 1°
giugno cambiano le regole e diremo addio
agli allegati F eG.
DPR 74/2013 - comincia finalmente a definirsi il quadro
della normativa relativa al controllo degli impianti ter-
mici.
Con il nuovoDecretodelMinisterodelloSviluppoEco-
nomico (DECRETO10 febbraio2014 “Modelli di libret-
to di impianto per la climatizzazione e di rapporto di
efficienza energetica di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 74/2013”) pubblicato sulla GU Se-
rieGenerale n.55del 7-3-2014, comincia finalmente a
definirsi il quadro della normativa relativa al controllo
degli impianti termici.
Il nuovodispositivo, prendendoattodel ritardo rispetto
alle tempistichedi produzionedeimodelli, chedoveva-
nouscire lo scorso luglio, sposta con l’art. 1 le lancette
dell’orologio avanti di un anno. Il decreto definisce il
modello di libretto di impianto e i modelli di rapporto
di efficienza energetica.
L’obbligo degli impianti termici di essere muniti di
un “libretto di impianto per la climatizzazione” scatta
quindi dal 1° giugno 2014. Il modello viene definito
all’allegato I del Decreto.
Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli im-
pianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipen-
dentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti
che di nuova installazione.
Il libretto di impianto viene generato dall’installatore
assemblando le schede pertinenti alla tipologia di im-
pianto installata; in caso di successivi interventi che
comportano la sostituzione e/o l’inserimento di nuovi
sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di re-
golazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto
di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura
dell’installatore dei nuovi sistemi, le relative schede.
in tal modo si avrà la descrizione completa nel tem-
podell’impianto, comprensiva degli elementi dismessi,
di quelli sostituiti e di quelli installati in un secondo
tempo.
Seunedificioè servitodadue impianti distinti, unoper
la climatizzazione invernale e uno per la climatizza-
zione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema
di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e
raffreddati, sono necessari due libretti di impianto di-
stinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto
di impianto.
Il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazio-
ne invernale e/o estiva è disponibile in forma cartacea
o elettronica. Nel primo caso viene conservato dal re-
sponsabile dell’impianto o eventuale terzo responsa-
bile, che ne cura l’aggiornamento dove previsto omet-
tendolo a disposizione degli operatori di volta in volta
interessati. Il libretto di impianto elettronico è conser-
vato invece presso il catasto informatico dell’autorità
competente (Regione) e viene aggiornato di volta in
voltamediante accesso conunapasswordpersonale al
libretto.
La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati del-
la prima verifica, deve essere effettuata all’atto della
prima messa in servizio a cura della impresa installa-
trice.
Ci sarà invece da lottare con la committenza poiché
per gli impianti già esistenti la compilazione iniziale
deveessereeffettuatadal responsabiledell’impiantoo
eventuale terzo responsabile.
Perchinon loricordasse ilpunto42delDm22/11/2012
che modifica l’allegato A del D.lgs. 192/2005 defini-
sce il responsabile dell’impianto termico: l’occupante,
a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari
residenziali; il proprietario, in casodi singoleunità im-
mobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in
caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati
amministrati in condominio; il proprietario o l’ammini-
stratore delegato in caso di edifici di proprietà di sog-
getti diversi dalle persone fisiche.
IlDecretodefinisce, tragli allegati (allegati II, III, IVeV)
anche i quattro rapporti per il controllo dell’efficienza
energeticadegli impianti termici di climatizzazione in-
vernale con potenza nominalemaggiore di 10 kW e di
climatizzazione estiva di potenza utile nominalemag-
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