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23 Illuminazione pubblica. Indirizzi e linee
guida per il Piano di illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso .
Pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 10 del 31/01/2012, la deliberazione della Giunta regionale n. 2410 del 29/12/2011: “Primi indirizzi per la predispo-sizione del Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL). Art. 5, comma 1, lettera a), legge regionale 07/08/2009, n. 17” All’articolo 5 della legge regionale 17/2009 viene indivi-duato tra i compiti dei Comuni quello di dotarsi del Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamen-to luminoso (PICIL), che è l’atto di programmazione per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifca, adeguamento, manutenzio-ne, sostituzione ed integrazione sulle installazione di illuminazione esistenti nel territorio comunale. Con questa deliberazione vengono pubblicate le “Linee guida per la redazione dei piani di illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso”. Tali linee guida riportano alcuni esempi degli aspetti che devono essere trattati nel PICIL. Inoltre, per facilitare la predi-sposizione del PICIL, da parte dei comuni, è stata defnita una “bozza dell’indice” da tenere come utile riferimento. Viene riportata di seguito:
Introduzione
Finalità del PICIL
Benefci ambientali ed economici Normativa tecnica di riferimento
Inquadramento territoriale comunale
Storia dell’illuminazione
Integrazione con altri piani territoriali Aree con sviluppo omogeneo
Consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica
Stato di fatto dell’illuminazione del territorio
Stato di illuminazione pubblica esistente La situazione dell’illuminazione privata Conformità legislativa generale
Sistema informativo territoriale dell’illuminazione pubblica
Classifcazione illuminotecnica delle strade
Metodologia Analisi della viabilità
Classifcazione degli ambiti urbani ed extraurbani
La pianifcazione degli adeguamenti
Impianti pubblici Gli impianti privati Le priorità d’intervento
Monumenti e ambiti storico-paesaggistici
La pianifcazione dei nuovi impianti di illuminazione
La progettazione L’installazione
La gestione
Programma di manutenzione degli impianti Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria
Allegati
Tra gli altri, cartografa in scala opportuna per meglio illustrare i contenuti esposti
AMBIENTE
24 Scarichi industriali: autorizzazione da
rinnovare. Procedure semplificate.
Se non ci sono modifche rispetto all’autorizzazione già concessa, è suffciente presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesi che nulla è cambiato Pubblicato il Decreto del Presidente della Repubbli-ca 19/10/2011, n. 227, riguardante il “Regolamento per la semplifcazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a nor-ma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modifcazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122”
Il regolamento sulla semplifcazione degli adempimen-ti prevede semplifcazioni in materia di rinnovo di auto-rizzazioni per gli scarichi di acque refue industriali. Tutti gli scarichi di acque refue industriali vanno pre-ventivamente autorizzati. La domanda di autorizza-zione va presentata alla Provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. Può es-sere che per alcuni comuni il riferimento non sia l’atti-vità d’ambito, ma bensì le municipalizzate, o le società consortili dei comuni stessi. In ogni caso le domande, vanno sempre inoltrate allo sportello unico di riferi-mento del proprio comune, che poi le farà pervenire all’ente abilitato alla verifca della domanda ai fni del rilascio dell’autorizzazione. L’obbligo dell’autorizzazio-ne allo scarico delle acque refue industriali è previsto dall’articolo 124 del decreto legislativo n. 152/2006 (riportato in fondo alla nota).
Le semplifcazione introduce la possibilità, per il titola-re dello scarico, di rinnovare l’autorizzazione, almeno 6 mesi prima della scadenza, qualora non si siano verif-cate modifcazioni rispetto all’autorizzazione già con-cessa. Di conseguenza è suffciente presentare all’auto-rità competente un’istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:
a) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la ca-pacità di produzione;
b) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relati-ve quantità
c) gli impianti aziendali di trattamento delle acque re-fue e le relative caratteristiche tecniche; d) la localizzazione dello scarico
La modalità semplifcata di rinnovo dell’autorizzazione non si applica per gli scarichi contenenti sostanza peri-colose (riferimento all’articolo 108 del decreto legisla-tivo n. 152/2006)
Decreto legislativo n. 152/2006 articolo 124 – Criteri generali
“ 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente au-torizzati.
2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività di cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti confe-riscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico fnale, le acque refue provenienti dalle loro
InformaImpresa 3 Venerdì 6 aprile 2012
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