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« Previous Page Table of Contents Next Page »attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque refue provenienti dalle attività dei consor-ziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico fnale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del pre-sente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque refue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque refue urbane, è defnito dalle Regioni nell’ambito della disciplina di cui all’articolo 101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque refue dome-stiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservan-za dei regolamenti fssati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque refue termali è defnito dalle Regioni; tali scarichi sono ammes-si in reti fognarie nell’osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di ambito.
6. Le Regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvi-soria agli scarichi degli impianti di depurazione delle ac-que refue per il tempo necessario al loro avvio.
7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di auto-rizzazione è presentata alla Provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente provvede entro 90 giorni dalla ricezione della domanda.
8. Salvo quanto previsto dal Titolo III-bis della Parte se-conda del presente decreto, l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima del-la scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente au-torizzazione, fno all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente pre-sentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in mo-do espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di sca-denza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifche tipologie di scari-chi di acque refue domestiche, ove soggetti ad autorizza-zione, forme di rinnovo tacito della medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d’acqua nel quale sia accer-tata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non signifcativo, l’auto-rizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fne di garantire le ca-pacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scari-co, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’am-biente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiu-dizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’am-biente.
11. Le spese occorrenti per l’effettuazione di rilievi, accer-tamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l’istrutto-ria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L’autorità competente determina, preliminar-mente all’istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale
condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l’istruttoria, provvede alla liquidazio-ne defnitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffa-rio dalla stessa approntato.
12. Per insediamenti, edifci o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrut-turazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti sog-getto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteri-stiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all’autorità competente, la quale, verifcata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.”
AMBIENTE
25 Sistri: slitta al 02/07/2012 il termine
dell’adesione per gli agricoltori che effettuano lo smaltimento dei rifiuti in modo occasionale e saltuario.
Con la legge di conversione 24/02/2012, n. 14 è stato prorogato al 02/07/2012 per gli agricoltori, l’obbligo di iscrizione al Sistri.
Tale opportunità è prevista per coloro che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento oppu-re conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifuti pericolosi in modo occasionale o saltua-rio.
Sono considerati occasionali e saltuari:
a) i trasporti di rifuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non ecce-denti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno; b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’an-no.
AMBIENTE
26 Discariche: prorogato al 31/12/2012 il
termine per l’ammissione in discarica dei rifiuti con un potere calorifico inferiore a 13.000 kJ/kg.
Il decreto legge 29/12/2011, n. 216, convertito con la legge 24/02/2012, n. 14, all’articolo 13, comma 8, ha prorogato al 31/12/2012 il termine di ammissione in discarica dei rifuti con un potere calorifco inferiore a 13.000 kJ/kg.
Di seguito si riportano l’articolo 6 e 7 del decreto legi-slativo 13/01/2003, n. 36 e successive modifcazioni (in grassetto all’articolo 6, il comma 1, lettera p) oggetto del-la proroga).
Articolo 6
Rifuti non ammessi in discarica
1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifuti:
a) rifuti allo stato liquido.
b) rifuti classifcati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell’alle-gato 1 al decreto legislativo n. 22 dei 1997;
c) rifuti che contengono una o più sostanze corrosive classifcate come R35 in concentrazione totale > o = 1%;
d) rifuti che contengono una o più sostanze corrosive
4 InformaImpresa Venerdì 6 aprile 2012
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