meccanismo del reverse charge ( art. 17, comma 6) -
Codice “1”
;
- soggetti che svolgono le attività di recupero e prepa-
razione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici,
codice ATECOFIN 2004 37.10.1; -
Codice “2”
;
- soggetti che producono zinco, piombo e stagno,
nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non
ferrosi, codice ATECOFIN 2004 27.43.0 -
Codice “3”
;
- soggetti che producono alluminio e semilavorati,
codice ATECOFIN 2004 27.42.0;
Codice “4”
;
6. Il Quadro VO
La
Sezione 1
è stata implementata con l’introduzione
del
rigo VO15
per i contribuenti interessati a
comunicare
l’opzione
per il nuovo regime dell’
Iva per cassa
.
Nella
sezione 3
, sono stati previsti i
righi
:
-
VO33
ove la
casella“1”
è riservata ai soggetti che
pur
avendo i requisiti
per accedere al
regime dei minimi
di cui all’art. 27, commi 1 e 2
del DL 98/2011 hanno
optato, dal 2012, per l’applicazione del regime ordi-
nario. La
casella “2”
invece va compilata dai soggetti
che
pur avendo i requisiti
per l’applicazione del regime
in oggetto hanno optato, dal 2012, per l’adozione del
“regime contabile agevolato” di cui all’art. 27, comma
3, del DL 98/2011.
-
VO34
, riguarda la comunicazione dell’opzione eser-
citata dai soggetti che, pur essendo in
possesso dei
requisisti per l’applicazione del “regime contabile
agevolato”
hanno ritenuto di non avvalersene ed
hanno scelto il regime ordinario. (Per regime ordina-
rio si intende anche la contabilità semplificata con
liquidazioni e versamenti Iva periodici) .
-
VO35, la casella “1”
èriservata ai soggetti che hanno
iniziato l’attività successivamente al 31.12.2007e che,
pur avendo i requisiti, non si sono avvalsi del vecchio
regime per i contribuenti minimi (ex art. 1, co. 96-117,
L. 244/2007). L’opzione
vincolava per un triennio.
Coloro che,
scaduto il vincolo
triennale,
a partire dal
2012 hanno adottato il regime dei minimi di cui all’art.
27 commi 1 e 2 del Dl 98/2011
devono barrare
la ca-
sella 1
per comunicare la scelta operata. La casella “2”,
invece va barrata dai contribuenti che hanno iniziato
l’attività successivamente al 31.12.2007 optando per
il regime ordinario ed ora, scaduto il triennio di perma-
nenza obbligatoria, intendono
revocare l’opzione
al fine
di potersi
avvalere del “regime contabile agevolato” di
cui all’art. 27, co. 3, D.L. 98/2011
( detto anche degli ex
minimi). Barrando la casella comunicano la scelta già
operata
dal 01.01.2012.
fisco
8
Comunicazione beni dati in uso ai soci: rinvio
del termine.
Il provvedimento del 25 marzo 2013 proroga al 15 ot-
tobre 2013 il termine per la trasmissione dei dati re-
lativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci
o familiari
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle en-
trate del 25 marzo 2013 è prorogato il termine per la
comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi
ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o fa-
miliari nei periodi d’imposta precedenti a quello di pri-
ma applicazione della disciplina ovvero nel corso del
2012.
Il termine, originariamente fissato per entrambe le co-
municazioni al 2 aprile p.v. ,
viene differito al 15 otto-
bre 2013.
Va ricordato, che il 15 ottobre 2013 andranno comuni-
cati i beni concessi in godimento:
- nel corso del 2012 anche se nel corso del medesimo
periodo d’imposta è cessato il diritto di godimento;
- in periodi d’imposta antecedenti al 2012 purché il
godimento permanga nel periodo d’imposta in corso
al 17 settembre 2011.
Il rinvio, si legge nel Provvedimento e nel comunicato
stampa, è motivato dall’esigenza di
valutazione, da par-
te dell’Agenzia, le proposte di semplificazione avanza-
te dalle associazioni di categoria che riguardano la ti-
pologia delle informazioni da comunicare e le relative
modalità di trasmissione.
Il rinvio del termine è, per-
tanto, funzionale alla definizione del confronto in atto
con le associazioni di categoria.
Per un refuso, nell’odierno Provvedimento è richiama-
to solo il punto 3.5 del Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del 16 novembre 2011 (comunicazione
relativa ai beni concessi in godimento prima del 2012)
ma deve intendersi ricompresa nella proroga anche la
comunicazione relativa ai beni concessi in godimento
nel corso del 2012 (punto 3.4 del Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del 16 novembre 2011).
fisco
9
Responsabilità solidale negli appalti e
subappalti di opere e servizi.
Gli ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con-
tenuti nella circolare n. 2 del 1° marzo 2013.
Il decreto n. 83 del 22 giugno 2012 con l’art. 13-ter ha
introdotto la responsabilità solidale dell’appaltatore con
il subappaltatore nel versamento dell’Iva e delle ritenute
sui redditi di lavoro dipendente, nell’ambito dei contratti
di appalto/subappalto.
Trattasi di una norma volta contrastare l’evasione ed a
fare emergere base imponibile nell’ambito dei contratti
di appalto e di subappalto in genere e non limitatamente
al settore edile. Essa trova applicazione non solo quando
intervengono tre soggetti ( committente, appaltatore e
subappaltatore), ma anche nei rapporti ove intervengono
solo due soggetti (committente e appaltatore).
I contratti interessati sono quelli riconducibili al contrat-
to di appalto di cui all’art. 1655 del Codice civile.
L’appalto è il contratto col quale una parte assume,
con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione
a proprio rischio, il compimento di una opera o di un
servizio verso un corrispettivo di denaro.
Non rientrano nella previsione normativa di cui all’art.
13-ter i contratti diversi dall’appalto di opere e servizi.
Sono esclusi dall’ambito applicativo in oggetto ad
esempio:
- il contratti di fornitura di beni;
- i contratti d’opera;
- i contratti di trasporto;
- i contratti di subfornitura;
- le prestazioni rese nell’ambito dei consorzi.
1. Contratto d’opera
Il
contratto d’opera
è disciplinato dall’art. 2222 del
Codice Civile.
Il contratto d’opera ha in comune con l’appalto l’obbligo
di compiere, dietro compenso, un’opera o un sevizio sen-
12
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Venerdì
5
aprile
2013