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sentazione della dichiarazione successiva, per
importi
inferiori o uguali a 5.000 euro
.
La compensazione
“orizzontale” del credito IVA annuale
o trimestrale, nel modello F24, per
importi superiori a
€ 5.000 annui
, può essere effettuata
esclusivamente
attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle
Entrate
dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza
trimestrale
.
In caso di utilizzi superiori a € 15.000
, alla dichiarazione
IVA
deve essere apposto il visto di conformità.
Il contribuente che presenta la dichiarazione annuale
Iva
senza il visto di conformità
, al quale è pertanto con-
cessa la facoltà di utilizzare il credito in compensazione
fino al limite di € 15.000, può comunque
modificare
la
propria
scelta
presentando una dichiarazione correttiva
“nei termini” completa del visto.
Se la dichiarazione Iva viene presentata
regolarmente
in
via autonoma con visto di conformità, e poi, per errore,
viene ripresentata
allegata al modello Unico
senza visto
di conformità, le compensazioni per importi superiori a
15.000 €
effettuate successivamente alla presentazione
del Mod. Unico
sono scartate dal sistema.
La presentazione della seconda dichiarazione Iva, infatti,
fa presumere la volontà di correggere eventuali errori od
omissioni della dichiarazione originaria,
per questo viene
considerata correttiva nei termini
, e quindi s
ostitutiva
della precedente.
Il contribuente
, allora,
può alternativamente:
- annullare l’invio del Modello Unico e rispedirlo senza
allegare la dichiarazione annuale Iva, ripristinando
in tal modo l’efficacia del Mod. Iva originariamente
presentato in forma autonoma ( purché entro i termini
di presentazione ordinari);
- presentare una terza dichiarazione Iva in forma auto-
noma
, sostitutiva di quella presentata unificata con il
modello Unico, munita del visto di conformità.
A questo punto,
le compensazioni
di importo
> a €
15.000
tornano ad essere possibili,
dal 16 del mese
successivo a quello della regolarizzazione
.
Il limite alla compensazione è calcolato distintamente
per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o in-
frannuale), inoltre il limit intende riferito all’anno di
maturazione del credito,
non all’anno solare di utilizzo
in compensazione.
Il Quadro VR
è stato
soppresso
e, pertanto, a partire
dall’anno di imposta 2012, la richiesta a rimborso del
credito emergente dalla dichiarazione annuale è effet-
tuata mediante la compilazione del Quadro VX.
Nel caso di presentazione della dichiarazione unificata,
è possibile richiedere il rimborso compilando il
Quadro
RX
di Unico 2013
Il rigoVX4
viene implementato con la previsione di nuovi
campi, attraverso i quali fornire tutte le informazioni ne-
cessarie per l’erogazione del rimborso del credito Iva.
I nuovi campi introdotti, da 2 a 8, riguardano:
-
l’importo da liquidare mediante procedura semplifi-
cata;
-
la causale
del rimborso;
- il possesso dei
requisiti
richiesti per l’erogazione
prioritaria del rimborso;
- la condizione di
subappaltatore
nel settore
edile;
- l’attestazione di operatività della società;
- la condizione di affidabilità e solvibilità per l’esonero
dalla prestazione della garanzia;
- l’importo erogabile senza garanzia.
In sede di presentazione della dichiarazione annuale
Iva il contribuente può scegliere che l’
erogazione del
rimborso avvenga
- tramite l’agente della riscossione, in conto fiscale;
- tramite l’Ufficio.
La scelta
di avvalersi
della procedura semplificata
si
esprime compilando il
campo “2” del rigo VX4.
Il limite massimo rimborsabile dall’Agente della ri-
scossione con la procedura semplificata è pari a €
516.456,90 ovvero 1.000.000 per i subappaltatori con
volume d’affari composto per almeno l’80% da presta-
zioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
Se il contribuente non ha optato per il rimborso in
conto fiscale, il rimborso viene erogato in via ordinaria
direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Al fine di
accelerare i tempi di rimborso è necessario
prestare attenzione alla compilazione del Rigo VX4,
campo “2”
. Nel
campo “2”
va indicata la parte di rim-
borso per la quale il contribuente intende utilizzare la
procedura semplificata tramite l’agente della riscossione.
Tale importo, cumulato con le somme che si intendono
compensare nell’anno 2013 con il modello F24, non e
all’utilizzo del credito Iva si
- possono superare complessivamente 516.456,90
ovvero 1.000.000 per i subappaltatori.
La differenza sarà rimborsata, nei modi ordinari, dall’
Agenzia delle entrate.
In caso di
cessazione dell’attività,
il rimborso avviene
esclusivamente tramite il canale ordinario
attraverso
l’Agenzia delle entrate, in tal caso non va perciò compi-
lato il
campo “2” del rigo VX4
.
Nel rigo VX4, campo “3”,
vanno indicati i
requisiti
che
stanno alla base della richiesta di rimborso presenta-
ta.
Il contribuente ha diritto al rimborso in caso di:
-
cessazione dell’attività
;
-
al ricorrere di determinate condizioni
previste dall’art.
30, comma 3, del DPR 633/72, quando l
’eccedenza
detraibile supera € 2.582,28.
Le condizioni sono le seguenti:
- l’aliquota media sulle operazioni passive è superiore
a quella sulle operazioni attive, maggiorata del 10%
(art.30, co.3, lett. a) del DPR n.633/72);
- le operazioni non imponibili sono superiori al 25% di
tutte le operazioni effettuate (art.30, co.3, lett. b), del
DPR n.633/72);
- per gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabi-
li, ai sensi dell’art.30 co.3, lett. c), del DPR n.633/72.
- sono effettuate operazioni escluse da Iva, ai sensi
degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n.633/72, per un
importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le
operazioni attive effettuate (art.30, co.3, lett. d), del
DPR n.633/72);
- il soggetto passivo non residente è identificato ai
fini Iva in Italia direttamente ex art.35-ter del DPR
n.633/72 o tramite rappresentante fiscale (art.30,
co.3 lett. e), del medesimo Decreto).
Erogazione prioritaria del rimborso
Il nuovo
rigo VX, campo 4
è riservato ai contribuenti
ammessi alla erogazione prioritaria del rimborso, entro
3 mesi dalla richiesta. Trattasi di alcune categorie di
contribuenti individuati con appositi decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze. Tali soggetti sono:
- i
subappaltatori del settore edile
che effettuano in
modo prevalente, nel periodo di riferimento della
domanda di rimborso, prestazioni di servizi con il
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Venerdì
5
aprile
2013