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ni di importo inferiore alla soglia stabilita . In pratica, l’ Agenzia rimuovendo il controllo sul limite dei 3.000 euro ha, di fatto, ammesso che anche i dati relativi a documenti con importi “sotto soglia” possono essere tranquillamente trasmessi.

Si rammenta che la comunicazione, relativa al 2011, deve essere effettuata entro il 30 aprile 2012.

FISCO

21 Autotrasporto: scade il 30 aprile p.v. il

termine di presentazione dell’istanza per il rimborso dell’accisa per il primo trimestre 2012.

L’Agenzia delle Dogane, in una nota del 26 marzo 2012, ricorda la nuova periodicità di presentazione dell’istan-za e comunica la disponibilità del software.

L’articolo 61, D.L. n. 1 del 24/1/2012, convertito in Leg-ge n. 27/2012, ha modificato la procedura di presenta-zione delle istanze da parte degli autotrasportatori per il riconoscimento del credito d’imposta spettante per il gasolio per uso autotrazione utilizzato.

In particolare, l’istanza deve ora essere presentata a

pena di decadenza con periodicità trimestrale entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre so-lare.

Per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati nel primo trimestre 2012, la dichiarazione dovrà essere presentata a decorrere dal 1° aprile 2012 e fino al 30 aprile 2012.

Con la nota in oggetto, l’Agenzia delle Dogane riepiloga i requisiti dei soggetti beneficiari, gli importi del rim-borso spettante, i termini e le modalità di presentazio-ne della dichiarazione.

SOGGETTI BENEFICIARI

Con la nota prot. 37909, del 26 marzo 2012 è stato precisato che hanno diritto all’agevolazione:

- gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con vei-coli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali eser-centi l’attività di trasporto di cui al decreto legislati-vo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regio-nali di attuazione;

- le imprese esercenti autoservizi di competenza sta-tale, regionale e locale;

- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fu-ne in servizio pubblico per trasporto di persone. Si segnala che dal 1° gennaio 2008 non sono benefi-ciari dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotra-sporto merci con veicoli di massa massima complessiva compresa tra 3,5 e 7,49 tonnellate.

Di conseguenza, analogamente agli anni scorsi, l’Agen-zia delle Dogane raccomanda agli uffici la non accogli-bilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a) e lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni.

IMPORTO DEL BENEFICIO

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 marzo 2012, l’entità del be-neficio riconoscibile è quantificato nella misura di euro 189,98609 per mille litri di prodotto.

LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Come sopra anticipato, la nuova periodicità si applica a decorrere dai consumi 2012. Il termine di presentazio-ne dell’istanza relativa ai consumi 2011 rimane quindi

fissato al 30 giugno 2012 (cioè, entro il 30 giugno suc-cessivo alla scadenza dell’anno solare – sulla base del-la previgente formulazione del D.P.R. n. 277/2000).

1. Modalità di presentazione dell’istanza

Sul sito internet dell’Agenzia delle dogane è reso di-sponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni (www.agenziadogane.it).

E’ possibile, altresì, effettuare l’invio telematico delle dichiarazioni attraverso il Servizio Telematico Dogana-le – E.D.I.

2. Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il codice tributo con cui utilizzare il credito è il 6740,

denominato “credito d’imposta-agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”.

Si ricorda, anche, che il medesimo D.L. n. 1/2012, arti-colo 61, citato, al comma 1, in conseguenza della diver-sa periodicità con cui l’istanza è presentata (da annuale a trimestrale), ha modificato il termine entro cui è pos-sibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione. Infatti, la nuova formulazione dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, dispone che il credito può esse-re utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno solare suc-cessivo a quello in cui è sorto. L’eventuale eccedenza è richiesta a rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

Di conseguenza:

- il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2012 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2013 ; - le eccedenze non utilizzate in compensazione po-tranno essere richieste a rimborso presentando la re-lativa istanza entro il 30 giugno 2014.

Occorre infine segnalare che, nel caso di dichiarazioni mendaci, od uso di atti falsi, rilasciati dai soggetti be-neficiari per la fruizione dell’agevolazione, è prevista non solo la decadenza del beneficio, ma anche la rile-vanza penale delle violazioni.

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NOTIZIE ORGANIZZATIVE

5 Tutela della Privacy: abolizione dell’obbligo

del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati.

In data 4 aprile 2012 l’assemblea della Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al DL 5/2012 sulle Semplificazioni e Sviluppo, permettendo la sua conversione in legge. L’art 45 della nuova disposizione ha eliminato la lettera (g) dall’art. 34 del Codice privacy (dlgs 196/03) che prevede l’obbligo di tenere un docu-mento programmatico sulla sicurezza (il documento da aggiornare entro il 31 marzo di ogni anno).

Oltre a ciò, sono state eliminate le regole: 19 inerente il contenuto del DPS, 26 che stabiliva l’obbligo di menzione dell’avvenuta adozione del DPS nella relazione di accom-pagnamento al bilancio di esercizio, nonché il comma 1 bis che prevedeva la possibilità di sostituire l’obbligo di adozione del DPS con un’autocertificazione

E’ evidente la volontà del legislatore di cancellare com-pletamente questo adempimento ritenuto non determi-nante nella gestione della privacy di una organizzazione. Rimangono invece valide tutte le altre Misure Minime contenute nel Codice come ad esempio la salvaguardia dei dati informatici, la protezione dei dati cartacei, la formazione del personale e le procedura di informativa e consenso agli interessati.

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InformaImpresa 13 Venerdì 20 aprile 2012

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