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In sede di conversione, è stata ripristinata la formula-zione originaria, chiarendo che la norma si riferisce alle locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa conven-zionata dalle imprese che li hanno costruiti o che han-no realizzato sugli stessi interventi di restauro e risa-namento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.

2. Cessioni di fabbricati abitativi

Il n. 8-bis dell’articolo 10, DPR 633/72, modificato dal D.L. n. 223/2006, considera in generale esente la ces-sione di fabbricati abitativi, ad esclusione di alcune ipotesi da considerarsi imponibili. Si tratta delle: - cessioni di fabbricati abitativi

- effettuate dal costruttore o dal soggetto che ha ese-guito interventi di recupero entro:

- 5 anni dall’ultimazione della costruzione o del re-cupero;

- oltre 5 anni se entro tale termine i fabbricati sono stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale con-venzionata.

Con l’articolo in esame, sono ampliate le eccezioni alla regola dell’esenzione, stabilendo che sono imponibili anche le:

- cessioni di fabbricati abitativi;

- da chiunque effettuate (costruttore, impresa di ri-strutturazione, etc.);

- previa espressa opzione per l’imposizione;

- a condizione che la cessione riguardi le seguenti ti-pologie di immobili:

- fabbricati abitativi con locazione stipulata per al-meno 4 anni e posta in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

Infine, per effetto della modifica dell’art. 36, comma 3, DPR n. 633/72, è ora prevista la possibilità di separare l’attività, oltre che per la locazione, anche per la cessio-ne di fabbricati ad uso abitativo/strumentale.

La separazione delle attività consente, come noto, di “neutralizzare” il meccanismo del pro-rata qualora sia-no presenti sia locazioni/cessioni esenti che locazioni/ cessioni imponibili.

CREDITO D’IMPOSTA PER AUTOTRASPORTO –ART. 61

La disposizione introduce la modifica del termine di presentazione dell’istanza cui è subordinata l’attribu-zione del credito d’imposta per i consumi di gasolio per autotrazione riconosciuto agli autotrasportatori di merci per conto terzi o conto proprio effettuato con veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda che finora l’istanza doveva essere presentata entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare.

Con la nuova disposizione l’istanza deve essere presen-tata a pena di decadenza entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Quindi, nell’anno occorrerà presentare 4 istanze entro le seguenti scadenze perentorie:

- consumi 1° trimestre: istanza entro il mese di aprile; - consumi 2° trimestre; istanza entro il mese di luglio; - consumi 3° trimestre: istanza entro il mese di ottobre; - consumi 4° trimestre: istanza entro il mese di gennaio. Diventa, inoltre, più ampio il periodo entro il quale è possibile utilizzare in compensazione il credito: il medesimo può essere utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto (e non più entro l’anno solare in cui è sorto).

Infine, dal 2012 è soppresso il limite massimo annua-

le di euro 250.000 di utilizzo del credito d’imposta in esame.

RIVALSA IVA –ART. 93

Con la modifica del comma 7 dell’art. 60, DPR n. 633/72 è ora previsto che, in caso di accertamento o rettifica dell’IVA, il contribuente ha diritto di rivalsa dell’impo-sta o maggiore imposta derivante dai predetti atti nei confronti del cessionario o committente, in precedenza non ammessa, a condizione che il contribuente abbia versato l’IVA o la maggior IVA accertata, le sanzioni e gli interessi.

In tal caso il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione entro la dichiarazione del se-condo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al cedente o prestatore l’imposta o la maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.

RENDITE FINANZIARIE –ART. 95

L’articolo 95 modifica l’art. 2 del D.L. n. 138/2011 in tema di unificazione dell’aliquota sulle rendite finan-ziarie. Per effetto di tali modifiche:

- viene soppressa l’esclusione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria dall’applica-zione dell’aliquota al 20 per cento;

- viene confermata la tassazione all’11 per cento sui fondi pensione esteri istituiti negli Stati UE e ade-renti allo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list;

- viene prevista l’applicazione dell’aliquota del 12,50 per cento su proventi di pronti conto termine su titoli pubblici emessi da Stati esteri white list;

- viene infine abrogata la norma che prevede che sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell’anticipa-to rimborso, è dovuta dall’emittente una somma pari al 20 per cento, se il rimborso ha luogo entro diciotto mesi dall’emissione.

FISCO

20 Spesometro 2011: i chiarimenti dell’Agenzia

delle Entrate.

Con un comunicato stampa vengono dissipati i dubbi sull’entrata in vigore del nuovo spesometro e sul limite dei 3.000 euro.

L’articolo 21 del D.L. n. 78/2010, ha previsto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore ai 3.000 euro.

Per semplificare l’adempimento, all’articolo 1, comma 6, del D.L. n. 16 del 2012, ha previsto che dal 1° gen-naio 2012, per le operazioni rilevanti ai fini IVA sogget-te all’obbligo di fatturazione, gli operatori devono co-municare l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornito-re, abrogando, quindi, il limite dei 3.000 euro. Restava il dubbio relativamente all’entrata in vigore della nuova disciplina . Al fine di dissipare tale dub-bio l’Agenzia delle entrate ha precisato che per la tra-smissione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, relative all’anno 2011 , deve essere utilizzato il tracciato record attualmente disponibile sul sito internet dell’Agenzia.

Nel medesimo comunicato è, inoltre, affermato che, al fine di rendere più agevole l’invio, in previsione dell’en-trata in vigore del nuovo adempimento previsto dall’art. 2, comma 6, del decreto legge n. 16 del 2012 (nuovo spesometro), il software di trasmissione è stato oppor-tunamente modificato consentendo l’invio di operazio-

12 InformaImpresa Venerdì 20 aprile 2012

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