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28 Regolamento recante disposizioni per la
semplificazione della documentazione di impatto acustico.
Con il regolamento riportato nel DPR 19/10/11, n. 227 sono state adottate nuove disposizioni in materia di in-quinamento acustico.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03/02/11, n. 28, il Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/11, n. 227, riguardante il “Regolamento per la semplificazio-ne di adempimenti amministrativi in materia ambien-tale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31/05/10, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/10, n. 122”.
Premessa
Premesso che la legge 26/10/1995, n. 447, stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambien-te esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione. Con il Decreto del Presidente della Re-pubblica n. 227/2011, vengono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, co-me stabilito dall’articolo 8, commi 2,3 e 4 della legge n. 447/1995, le attività a bassa rumorosità elencate di seguito (riportate nell’allegato B del DPR 227/2011).
Categorie di attività escluse dall’obbligo della previsione di impatto acustico
1 Attività alberghiera 2 Attività agro-turistica
3 Attività di ristorazione collettiva e pubblica (risto-ranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da aspor-to, mense, bar 4 Attività ricreative 5 Attività turistica
6 Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quel-le con rilevante presenza di pubblico in luoghi cir-coscritti e quelle con uso di armi fuoco 7 Attività culturale
8 Attività operanti nel settore dello spettacolo 9 Palestre
10 Stabilimenti balneari 11 Agenzie di viaggio 12 Sale da gioco
13 Attività di supporto alle imprese 14 Call center
15 Attività di intermediazione monetaria 16 Attività di intermediazione finanziaria 17 Attività di intermediazione immobiliare 18 Attività di intermediazione assicurativa 19 Attività di informatica – software 20 Attività di informatica – house 21 Attività di informatica – internet point 22 Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere) 23 Istituti di bellezza
24 Estetica
25 Centro massaggi e solarium 26 Piercing e tatuaggi 27 Laboratori veterinari
28 Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca
29 Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca 30 Lavanderie e stirerie
31 Attività di vendita al dettaglio di generi vari 32 Laboratori artigiani per la produzione di dolciumi 33 Laboratori artigianali per la produzione di gelati 34 Laboratori artigianali per la produzione di pane 35 Laboratori per la produzione di biscotti
36 Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagio-natura di prodotti alimentari
37 Macellerie sprovviste del reparto macellazione 38 Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finssaggio 39 Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bi-giotteria, orologeria
40 Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bi-giotteria orologeria 41 Liuteria
42 Laboratori di restauro artistico 43 Riparazione di beni di consumo 44 Ottici 45 Fotografi 46 Grafici
Quando le attività in questione sono comunque sog-gette all’obbligo di predisposizione della previsione di impatto acustico
L’esclusione dall’obbligo di presentazione della pre-visione di impatto acustico non riguarda l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricre-ative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da giochi, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino im-pianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifesta-zioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
Disposizioni statali
Il regolamento (statale) si applica alle categorie di im-prese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18/04/2005. Le imprese devono at-testare l’appartenenza a tali categorie mediante dichia-razione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’artico-lo 46 del DPR 28/12/2000, n. 445.
Decreto Ministeriale 18/04/2005 - Articolo 2
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e
InformaImpresa 3 Venerdì 20 aprile 2012
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