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del contratto;

- conseguire indebite prestazioni unilaterali e adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale.

- Tempi di pagamento

Per le tipologie che hanno per oggetto la cessione di soli prodotti agricoli e alimentari il pagamento del cor-rispettivo deve essere effettuato entro il termine di legge di

- 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura per i prodotti deteriorabili; - 60 giorni per tutte le altre merci.

Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, in tali casi il tasso legale di interesse è maggiorato di ul-teriori 2 punti percentuali.

Occorre precisare che per quanto riguarda i termini le-gali di pagamento le parti possono concordare un ter-mine più breve ma non anche più lungo di quello defi-nito per legge. Si tratta infatti di una NORMA IMPERA-TIVA che limita inderogabilmente, sotto questo profilo, l’autonomia negoziale (ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile).

- Prodotti o merci deteriorabili

Sono considerati prodotti o merci deteriorabili i: - prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine mi-nimo di conservazione non superiore a sessanta gior-ni;

- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un pe-riodo superiore a sessanta giorni;

- prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;

- tutti i tipi di latte.

- Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, i soggetti che contravvengono gli obblighi:

a) relativi alla mancata stipula del contratto in forma scritta sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 20.000;

b) relativi al divieto di pratiche commerciali sleali dei rapporti commerciali sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 3.000.

c) relativi al mancato rispetto dei termini di pagamen-to sono puniti con sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.

- Controlli

Sull’applicazione di tale normativa la vigilanza e le sanzioni sono affidate alla Autorità garante per la con-correnza ed il mercato (Antitrust) che amplia le proprie competenze alle pratiche commerciali scorrette tra im-prese, con il potere di intervenire “d’ufficio o su segna-lazione di qualunque soggetto interessato”

- Entrata in vigore

La disposizione normativa del D.L. 1/2012 già entrata in vigore il 24 gennaio 2012 (confermata successiva-mente anche dalla legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012) è destinata ad esplicare la sua efficacia decorsi 7 mesi dalla data del 24 marzo 2012 (data di pubblicazione in G.U. della legge di conversione richia-mata).

Data l’importanza e complessità della materia sarà or-ganizzato a breve uno specifico seminario di approfon-dimento su tali temi rivolto alle aziende interessate.

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CONTRATTUALE

46 EBAV. Contributi alle imprese artigiane.

Scadenzario del mese di Aprile 2012.

Contributi alle imprese e ai dipendenti. Scadenza richie-ste: 30 APRILE 2012.

AZIENDE

- Gestione della sicurezza in azienda 2011. Modello A/59. Categorie interessate:TUTTE

- Adeguamenti per la sicurezza in azienda 2011. Mo-dello A/60. Categorie interessate:TUTTE

DIPENDENTI

- Lavoratori aderenti a fondi previdenziali. Modello D/23. Categoria interessata: Ceramica.

- Anzianità dipendenti operanti ne settore. Modello D/24. Categoria interessata: Ceramica.

Per la presentazione delle domande rivolgersi allo Sportello EBAV presso Confartigianato Vicenza tel. 0444 168300.

Importo minimo erogabile per tutti i servizi € 50,00. Il servizio può essere soggetto a variazioni. Le erogazioni avverranno compatibilmente alle risorse disponibili. Per approfondimenti: http://www.ebav.veneto.it/

CONTRATTUALE

47 INAIL. Gestione Artigianato. Tabella “Valore

del premio unitario artigiano per classe di rischio” anno 2012.

Tabella aggiornata relativa al “valore del premio unita-rio artigiano per classe di rischio” anno 2012. Si ricorda che tali premi annuali sono frazionabili in 12 mesi lavorativi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività.

I nuovi valori, tuttavia, avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative che saranno emesse dopo che l’INAIL avrà aggiornato gli archivi delle varie sedi territoriali.

Per quanto riguarda invece, le posizioni artigiane già in essere all’1/1/2012, l’aggiornamento è sospeso fino alla conclusione delle operazioni di autoliquidazione. Ciò ad evitare che la rata 2012, per la parte relativa ai premi speciali, assuma valori diversi da quelli indicati nei Modelli 1031, sui quali, come noto, sono stati ripor-tati gli importi validi per l’anno 2011. Per approfondimenti consultare il file:

Premi_unitari_artigiani_2012.pdf

alla notizia 567 su www. informaimpresa.it

CONTRATTUALE

48 Somministrazione di Lavoro (ex lavoro

interinale): modifiche introdotte con il D.Lgs. 2 marzo 2012, n.24.

Dando attuazione ad una Direttiva comunitaria, il ci-tato decreto legislativo ha introdotto delle modifiche significative alla disciplina della Somministrazione di Lavoro, prevedendo una più incisiva formulazione delle sanzioni a carico dell’utilizzatore.

InformaImpresa 9 Venerdì 20 aprile 2012

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