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Il 6 aprile u.s. sono entrate in vigore le disposizioni del D.Lgs. n. 24 del 2 marzo 2012, che operano importanti interventi nella disciplina della Somministrazione del Lavoro (ex Lavoro interinale). Le novità riguardano sia la somministrazione a tempo determinato sia quella a tempo indeterminato, con la possibilità per la contrat-tazione collettiva di prevedere ulteriori disposizioni più favorevoli per i lavoratori interessati. In sintesi, le principali novità riguardano:

- La definizione di missione , intesa come periodo du-rante il quale il lavoratore dipendente di un’agenzia di somministrazione viene messo a disposizione di un utilizzatore e opera sotto la direzione ed il con-trollo dello stesso;

- L’introduzione del concetto di condizioni di base di lavoro e d’occupazione , da intendersi come tratta-mento economico, normativo ed occupazionale pre-visto da disposizioni legislative, regolamentari e am-ministrative, da contratti collettivi o da altre disposi-zioni vincolanti di portata generale in vigore presso l’utilizzatore, comprese quelle relative all’orario di la-voro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la retribuzione, la protezione delle donne in gravidanza, in periodi di allattamento, la protezione di bambini e giovani, la parità di trattamento uomini e donne e ogni altra disposizione in materia di non discriminazione.

Durante la missione presso l’utilizzatore ai lavoratori dovranno essere garantite le predette condizioni di ba-se.

Viene prevista la possibilità di fare ricorso alla sommi-nistrazione senza indicare le ragioni di carattere tecni-co, produttivo, organizzativo e sostitutivo , nel caso il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di: 1. soggetti disoccupati percettori dell’indennità ordina-ria di disoccupazione non agricola con requisiti nor-mali o ridotti, da almeno 6 mesi;

2. soggetti comunque percettori di ammortizzatori so-ciali, anche in deroga, da almeno 6 mesi;

3. lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggia-ti” ai sensi del regolamento CE 800/2008 (il Ministe-ro individuerà con un decreto tale tipologia di lavo-ratori);

4. soggetti individuati dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.

La possibilità di stipulare contratti di assunzione tra l’agenzia ed il lavoratore a tempo parziale , in tal caso trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. 61/2000 in quanto compatibili.

E’ previsto che i lavoratori dipendenti dal somministra-tore siano informati dall’utilizzatore dei posti vacanti

preso quest’ultimo affinchè possano aspirare a ricoprire tali posti. Tali informazioni possono essere fornite me-diante avviso generale opportunamente affisso all’in-terno dei locali dell’utilizzatore;

Viene esteso anche alla somministrazione a tempo in-determinato il divieto di limitare la facoltà dell’utiliz-zatore di assumere direttamente il lavoratore . Tuttavia resta salva la facoltà per il somministratore e l’utilizza-tore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest’ultimo in relazione alla missione, all’im-piego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l’utilizzatore assuma il lavoratore.

Infine, sotto il profilo sanzionatorio, la violazione del diritto del lavoratore di ricevere condizioni di base e d’occupazione non inferiori a quelle dei dipendenti dell’utilizzatore di pari livello è punita con la sanzione

da 250 a 1.250 euro .

La medesima sanzione (da 250 a 1.250 euro) viene ap-

plicata nei confronti del solo utilizzatore nel caso di: 1. esclusione del lavoratore in missione dall’utilizzo dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipen-denti dell’utilizzatore;

2.mancata informazione al lavoratore somministrato circa i posti vacanti presso l’utilizzatore;

3.mancata informativa alle RSA e, in mancanza, al-le OO.SS. territoriali comparativamente più rappre-sentative, circa il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione prima della stipula del contratto di somministrazione (salvo motivi di urgenza per i quali la comunicazione va fatta entro i 5 gg. successivi), a cui si aggiunge la mancata comunicazione alle pre-dette OO.SS. , ogni 12 mesi, del numero e dei motivi del contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori in-teressati.

Da ultimo, è prevista ora l’applicazione della pena alter-nativa dell’arresto non superiore ad un anno o dell’am-menda da 2.500 a 6.000 euro nei confronti di chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavora-tore in cambio di un’assunzione presso un utilizzatore ovvero per l’ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l’utilizzatore dopo una missione presso quest’ultimo.

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ENERGIA

11 Statuto delle imprese e disposizioni in

materia di costi energetici per le micro, piccole e medie imprese.

Si evidenzia che con la legge 11/11/11, n. 180, che ha definito lo statuto delle imprese, all’articolo 16, com-ma 1, lettera h), relativo alle politiche pubbliche per la competitività, viene specificato che lo Stato “promuove l’efficacia, la trasparenza e la concorrenza del mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire la diminuzio-ne delle tariffe elettriche e del gas a carico delle micro, piccole e medie imprese”.

Vedremo quali saranno gli atti che verranno promossi in tal senso.

ENERGIA

12 Varati due schemi di decreti ministeriali

in materia di energie rinnovabili previsti dal Decreto Romani per il governo dell’incentivazione delle rinnovabili.

I due provvedimenti definiscono i nuovi incentivi per le fonti rinnovabili e passano all’esame dell’Autorità dell’Energia e della Conferenza Stato-Regioni. Sono stati varati, dal Ministro dello Sviluppo Economi-co di concerto col Ministro dell’Ambiente, i due schemi di decreti ministeriali in materia di energie rinnovabili previsti dal Decreto Romani.

I due provvedimenti, che passano dunque all’esame dell’Autorità dell’Energia e della Conferenza Stato-Regioni, definiscono i nuovi incentivi per l’energia fo-tovoltaica (Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas).

Il Governo sostiene che questo cambio di rotta mira a raggiungere e superare gli obiettivi europei di produ-zione da fonti rinnovabili fissati per il 2020 attraver-so una crescita, basata su un sistema di incentivazione equilibrato e vantaggioso per il sistema Paese, senza che ci sia un aggravio sulle bollette di cittadini e im-

10 InformaImpresa Venerdì 20 aprile 2012

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