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(apprendistato settore concia).
In sintesi con il nuovo Accordo Interconfederale le parti
sociali regolamentano alcuni aspetti applicativi relativi
alla gestione dell’apprendistato professionalizzante e
attivano per le imprese venete che rientrano nel campo
di applicazione dei contratti collettivi artigiani le disci-
pline dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma
professionale e dell’apprendistato di alta formazione
e di ricerca previste dal Testo Unico dell’apprendistato
(Decreto Legislativo 167/2011).
1.1. Apprendistato professionalizzante.
Disposizioni applicative.
L’Accordo del 13 marzo conferma che per i settori
privi
di specifica disciplina dell’apprendistato professiona-
lizzante
quanto definito dall’Accordo Interconfederale
nazionale del 3 maggio 2012. In pratica per le assun-
zioni effettuate nei predetti settori dal 26 aprile 2012
trovano applicazione le norme sull’apprendistato pro-
fessionalizzante contenute nel CCNL Metalmeccanica
artigiana. Si conferma inoltre che i rapporti di appren-
distato instaurati fino al 25 aprile 2012 continuano a
seguire la previgente regolamentazione regionale fino
alla loro naturale conclusione.
Viene infine previsto per questi settori la possibilità di
attivare tramite contrattazione regionale di categoria
una disciplina specifica dell’apprendistato professiona-
lizzante in sostituzione di quella provvisoria della mec-
canica. In questo senso è attivata dal 13 marzo 2013
la specifica disciplina già a suo tempo predisposta per
il settore concia.
Per quanto riguarda la formazione dell’apprendista,
l’accordo in commento precisa che
il periodo di forma-
zione coincide con il periodo di apprendistato.
In merito al
piano formativo individuale
per le assun-
zioni di apprendisti effettuate dal 1° maggio 2013
possono essere utilizzati i contenuti professionali pre-
visti dalle classificazioni ISFOL per la descrizione della
formazione professionalizzante.
Sempre con riferimento alla formazione professiona-
lizzante le parti sociali hanno convenuto che nel caso
in cui le aziende optino per la “
formazione assistita
” in
azienda sia riconosciuto un ristorno alle stesse sotto
forma di
contributo EBAV dell’importo pari a 200 euro
per ogni apprendista, con la possibilità di una maggio-
razione unica dell’importo di 50 euro nel caso in cui il
tutor frequenti corsi di formazione.
Ancora con riferimento alla formazione dell’appren-
dista si ricorda che, in attuazione dell’art. 4 del Testo
Unico dell’apprendistato, le Parti Sociali e la Regione
Veneto hanno siglato il 23 aprile 2012 l’Accordo rela-
tivo all’offerta formativa pubblica. Tale Accordo è stato
recepito nella DGR n. 736 del 2 maggio 2012, a cui ha
fatto seguito la Direttiva regionale (DGR n. 1284 del 3
luglio 2012) contenente le linee guida generali relati-
ve alla gestione dell’offerta formativa pubblica per l’ac-
quisizione delle competenze di base e trasversali.
1.2. Apprendistato per la qualifica
ed il diploma professionale.
Il nuovo Accordo Interconfederale del 13 marzo attiva
per le aziende artigiane venete l’apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale; contratto che per-
mette il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi
professionali ai sensi del D. Lgs. n. 226/2005. È rivolto
ai soggetti di età compresa tra i 15 anni ed il compi-
mento del venticinquesimo anno, che intendono con-
seguire un diploma o una qualifica professionale in al-
ternativa ai percorsi scolastici.
Ricordiamo che, in attuazione dell’art. 3 del Testo Unico
dell’apprendistato, le Parti Sociali e la Regione Veneto
hanno siglato il 23 aprile 2012 l’Accordo relativo all’of-
ferta formativa pubblica recepito dalla DGR n. 736 del
2 maggio 2012, cui fa seguito, la Direttiva per la forma-
zione degli apprendisti con contratto di apprendistato
per la qualifica e per il diploma professionale (DGR n.
1284 del 3 luglio 2012). Accordo, Delibera regionale e
Direttiva dettano le linee guida generali per gestione
dell’offerta formativa pubblica relativa alla formazione
strutturata interna ed esterna all’azienda.
In particolare, la Direttiva stabilisce che i percorsi di for-
mazione strutturata devono riferirsi agli standard for-
mativi inerenti ad alcune figure professionali. Queste
specifiche figure sono individuate dagli Accordi della
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19
febbraio 2012. In pratica, questa tipologia di apprendi-
stato non è attivabile per tutte le figure professionali,
ma solo per quelle indicate nei predetti Accordi.
Poiché tale tipologia di apprendistato rappresenta
un’alternativa alla formazione scolastica la quantità di
ore da dedicare alla formazione risulta essere più im-
pegnativa rispetto all’attività lavorativa. L’Accordo del
23 aprile 2012 sopracitato prevede infatti una forma-
zione annuale di 440 ore così articolate:
- apprendista di età inferiore ai 18 anni: 320 ore ester-
ne e 120 ore interne;
- apprendista di età superiore ai 18 anni: 120 ore
esterne e 320 interne.
L’Accordo Interconfederale del 13 marzo detta anche
regole in ordine allo svolgimento del rapporto di la-
voro. La durata dell’apprendistato è fissata in tre anni,
salvo il caso di apprendistato finalizzato al consegui-
mento del diploma quadriennale regionale per il quale
la durata è elevata a quattro anni. Vengono regolati la
sospensione del rapporto di lavoro ai fini della dura-
ta del periodo di apprendistato, la percentualizzazione
della retribuzione e l’orario di lavoro.
È prevista una prestazione EBAV a favore dell’appren-
dista, consistente nell’erogazione
una tantum
di un im-
porto pari a € 400 (dopo il primo anno), € 500 (dopo il
secondo anno) ed € 600 (al termine del terzo anno) che
potrà essere richiesta dal giovane al termine di ogni
anno di apprendistato. Le modalità applicative della
prestazione saranno definite da EBAV.
Tenuto conto che la formazione è legata al consegui-
mento di una qualifica o diploma professionale, sono
necessarie ulteriori indicazioni da parte della Regione
in merito al piano formativo ed alle strutture compe-
tenti per l’erogazione della formazione esterna.
1.3. Apprendistato di alta formazione e ricerca.
L’Accordo Interconfederale del 13 marzo attiva, per le
imprese artigiane venete, la possibilità di stipulare il
contratto di apprendistato di alta formazione e di ricer-
ca. Tale tipologia di apprendistato è rivolto alle aziende
che, per le particolarità della loro attività produttiva,
necessitano di personale dipendente altamente specia-
lizzato. Tale contratto di lavoro infatti è finalizzato al
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria
superiore, di titoli di studio universitari e di alta forma-
zione (compresi i dottorati di ricerca per la specializza-
zione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai
diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecno-
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Venerdì
19
aprile
2013