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ai sensi dell’art. 7 della Legge 604/1966 o derivante
dal trasferimento del dipendente ad altra sede della
stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza
e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con
i mezzi pubblici.
L’Istituto previdenziale precisa che i datori di lavoro so-
no tenuti al pagamento del contributo di licenziamento
in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro
generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’inden-
nità ASpI, a prescindere che quest’ultimo la percepisca
effettivamente.
Per quanto riguarda
la misura del contributo
l’art. 2,
c. 31, della legge 92/2012 fissa detta somma nell’im-
porto pari al 41 per cento del massimale mensile di
ASpI (equivalente, per l’anno 2013, a 1.180,00 euro)
per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ulti-
mo tre anni.
Pertanto, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tem-
po indeterminato intervenute dal 1° gennaio 2013, è
dovuto un contributo pari a
483,80 euro per ogni 12
mesi
di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. L’
im-
porto massimo
che un datore di lavoro è chiamato a
versare nel caso in cui licenzi, nel 2013, un sogget-
to che vanti 36 mesi di anzianità aziendale
è pari a €
1451,00
(€483,80 x 3).
Nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore ai 12
mesi o rispettivamente ai 24 o ai 36 mesi, il contri-
buto di licenziamento deve essere riproporzionato in
relazione al numero di mesi del rapporto di lavoro, a
tal fine, si considera mese intero quello in cui la pre-
stazione lavorativa si protragga per almeno 15 giorni
di calendario.
Esempio: rapporto di lavoro a tempo indeterminato in-
terrotto dopo 10 mesi.
- 1.180,00 x 41 % = 483,80 €
- 483,80/12 (mesi) = 40,32 € (40,316 € arrotondato
per eccesso)
- 0,32 x 10 = 403,16 euro
L’INPS precisa che l’importo del contributo di licenzia-
mento nella misura indicata (483,80 euro ogni 12 me-
si) deve essere versato a prescindere dalla tipologia del
rapporto di lavoro cessato (a tempo pieno o parziale).
Si ricorda che il contributo di licenziamento è dovuto
anche in caso di interruzione del rapporto di
apprendi-
stato
diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavora-
tore, compreso il recesso del datore di lavoro al termi-
ne del periodo di apprendistato.
NOTE OPERATIVE
L’obbligo contributivo deve essere assolto entro e non
oltre il termine di versamento della denuncia successi-
va a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del
rapporto di lavoro (esempio: licenziamento avvenuto il
4 maggio 2013 il contributo deve essere pagato con la
denuncia di
giugno 2013 con versamento entro il 16
luglio 2013).
Le
omissioni
del versamento sono riconducibili all’or-
dinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di
contribuzione previdenziale a carico del datore di la-
voro.
Per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo inde-
terminato già avvenute nei periodi paga da gennaio a
marzo 2013, il versamento del contributo potrà essere
effettuato, senza aggravio di oneri accessori,
entro il 16
giugno 2013.
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contri-
buto di licenziamento devono essere valorizzati i se-
guenti codici causale:
1.Codice causale “
M400
” (Dati Retributivi > AltreADe-
bito > ImportoADebito)– Contributo dovuto nei casi
di interruzione di rapporti di lavoro a tempo inde-
terminato ai sensi dell’art. 2, comma 31 della legge
92/2012 – indicando nell’elemento ImportoADebito
il relativo importo da pagare;
2.Codica causale “
M401
” (Denuncia Aziendale > Al-
treADebito > SommeADebito) – Arretrati Contributo
dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavo-
ro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2, comma
31 della legge 92/2012 – indicando nell’elemento
NumDip il numero dei lavoratori per i quali è dovuto
il contributo e nell’elemento SommaADebito il relati-
vo importo da versare.
Per approfondimenti consultare il file:
Download Circolare INPS numero 44 del 22-03-2013.pdf
alla notizia 997 su
www.informaimpresa.it
CONTRATTUALE
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Accordi Interconfederali Regionali su
occupazione & bilateralità. EBAV: incentivi
all’occupazione.
Siglati lo scorso 13 marzo 2013 tre accordi regionali in
materia di occupazione e di riforma della bilateralità ve-
neta. Di seguito gli interventi concordati per far fronte
all’emergenza occupazione: nuove prestazioni EBav.
La Confartigianato Veneto e le altre associazioni dato-
riali dell’artigianato veneto hanno siglato con le Orga-
nizzazioni Sindacali regionali due Accordi Interconfe-
derali relativi, rispettivamente, al tema dell’occupazio-
ne e della formazione nell’artigianato veneto, in parti-
colare all’apprendistato, e alla riforma di EBAV (a cui si
aggiunge uno specifico Protocollo sulle Nuove Relazio-
ni Sindacali).
Continuando nella illustrazione dei contenuti specifici
di tali nuovi accordi, proponiamo di seguito alcune in-
dicazioni relativamente agli
interventi previsti per far
fronte all’emergenza occupazione nella piccola impre-
sa, con particolare riferimento ai giovani.
Dopo le disposizioni relative all’apprendistato del set-
tore “Concia”, illustrate con precedente notizia, riportia-
mo ora una sintesi degli interventi previsti a sostegno
dell’occupazione giovanile.
Più in generale l’iniziativa è indirizzata a favorire le as-
sunzioni e le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, per
le quali non sono previste agevolazioni dalle attuali
normative, sia con giovani che con personale, senza la-
voro o precario, di qualsiasi età.
Tali interventi attivano
nuove prestazioni dell’Ente Bi-
laterale, destinate sia ai lavoratori che alle aziende, at-
te a favorire e sostenere nuova imprenditoria e nuova
occupazione.
Ai punti 2, 3 e 4 dell’Accordo su “OCCUPAZIONE E FOR-
MAZIONE” sono previsti impegni per attuare percorsi di
inserimento di personale tramite
stage aziendali
e per
realizzare una “
bacheca elettronica
” presso EBav che
favorisca le occasioni di lavoro per i giovani (inoccupa-
ti inferiori ai 35 anni).
Sempre per giovani under 35 è prevista la possibilità
di accedere ad un
contributo EBav, fino ad un massimo
di 5.000 €, per l’avvio di una nuova impresa
nel perio-
do gennaio 2013 – dicembre 2015. Per aver diritto al
contributo la nuova azienda dovrà entro un anno avere
in forza personale dipendente in regola con versamenti
InformaImpresa
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Venerdì
19
aprile
2013