InformaImpresa 08/2014 - page 11

- per le imprese che occupano più di 18 dipendenti
(esclusi gli apprendisti): 25% rispetto al personale in
forza.
Ai fini della verifica del rispetto dei predetti limiti non
deve tenersi conto dei contratti instaurati per la sosti-
tuzione del personale assente con diritto alla conser-
vazionedel posto.
Vengono ribaditi gli intervalli temporali tra due con-
tratti a termine fissati rispettivamente in 10 giorni per
i contratti di durata fino a 6mesi ed in 20 giorni per
i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Le
ipotesi di assenzadi intervalli temporali traun contrat-
toa termineed il successivo sonodemandateall’indivi-
duazione da parte della contrattazione collettiva.
APPRENDISTATO:
per i contratti di apprendistato professionalizzante sti-
pulati finoal 24marzo2014 si continueràadapplicare
lanormativaprevigente. Per i rapporti di apprendistato
professionalizzante che vengono sottoscritti
a decor-
rere dal 25marzo2014 è prevista una nuova discipli-
na
che tiene conto delle recenti evoluzioni normative.
La nuova regolamentazione, conferma la suddivisione
in gruppi rispetto al livello di arrivo, adegua le durate
dell’apprendistato al limite massimo di 5 anni previ-
stodal D.Lgs. 167/2011per l’artigianato (la durata del
primo gruppo di entrambi i settori– legno e lapidei -è
ridotta da 6 anni a 5 anni). Le tabelle retributive pre-
vedono una progressione con percentuali crescenti a
partire dal 70%, calcolate sulla
retribuzione tabellare
del livellodi arrivo
, in cui l’apprendista sarà inquadrato
alla fine del periodo formativo.
Tra le specifiche disposizioni si prevede una differente
durata del
periodo di prova
a seconda che si tratti di
operai ed impiegati, il
computodei periodi di apprendi-
stato svolti nei 12mesi precedenti
, compresi i periodi
di apprendistato svolti per il
conseguimentodellaqua-
lificaodel diplomaprofessionale
.
E’ anche previsto l’
allungamento della durata del tiro-
cinio
in presenza di assenze con diritto alla conserva-
zionedel posto, quando la sommadi tali eventi, ciascu-
no di almeno 15 gg. di durata, non sia inferiore ai 60
giorni di calendario.
Infine sonodefinite le condizioni per svolgere l
’appren-
distato a tempo parziale e l’apprendistato su cicli sta-
gionali
(lacui regolamentazioneèdemandataallacon-
trattazione regionale).
MALATTIAED INFORTUNIO
sono rinnovate le disposizioni relative all’obbligo del
lavoratoredi informare l’aziendaegiustificare l’assenza
dovutaamalattiao infortunionon sul lavoro.
L’azienda
dovrà essere informata entro la seconda ora del primo
giorno di assenza ed entro due giorni
il lavoratore do-
vrà comunicare all’azienda il numero di
protocollo del
certificato
(o, inmancanza di protocollo telematico, in-
viare il certificato cartaceo).
Inoltre, in aggiunta all’ordinario periodo di comporto
previsto dal CCNL per i lavoratori del settore Legno e
del settore Lapideo è stato previsto un ulteriore perio-
dodi comportopari adunmassimodi 12mesi, dacom-
putarsi in un periodo di 24mesi consecutivi, qualora il
lavoratore sia affetto da patologie oncologiche o altre
gravi infermità.
Nuovo l’articolo sulla
Assistenza sanitaria integrativa,
che registra la costituzione del Fondo nazionale SA-
NARTI e la decorrenza da febbraio 2013 della relativa
contribuzione di euro 10,42 mensili a carico azienda,
per 12mensilità all’anno, con la specifica che nel caso
dimancata adesione l’azienda, oltre a risponderediret-
tamente per le prestazioni previste del Fondo, dovrà
erogare ai dipendenti un elemento retributivo aggiun-
tivodi €25mensili.
Facciamo comunque presente che
nel Veneto le azien-
de sono tenute adottemperare alledisposizioni relati-
ve alla bilateralità, Solidarietà Veneto, Ente Bilaterale
EBav e Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.
IN.VENETO, nelle modalità e misure previste dai rela-
tivi Accordi Interconfederali Regionali, che fissano per
il Veneto specifiche contribuzioni e prestazioni, in par-
te alternative e comunque sostitutive di quanto previ-
sto dalla contrattazione nazionale. Sotto questo pro-
filo ricordiamo che nel caso dell’assistenza sanitaria
integrativa, l’obbligo di contribuzione al Fondo SAN.
IN.VENETO,
fissata fino al 31.12.2013
in 8.75 euro
mensili, decorre damaggio2013.
Si ricorda infine che
nel Veneto lamancata adesione al Fondonon compor-
ta l’obbligazione alternativa dei 25 euromensili ma la
conseguenza che l’azienda rispondedirettamentedelle
prestazioni previste dal Fondo.
Per ulteriori approfondimenti consultare i file:
-Download CCNLLegno -Lapidei Rinnovo p.1.pdf
-Download CCNLLegno -Lapidei Rinnovo p.2.pdf
-Download CCNLLegno -Lapidei Rinnovo p.3.pdf
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