Indicare poi la relativa differenza di accredito.
Nei casi in cui vi sia la necessità di sistemare i periodi
pregressi si dovranno inviare i flussi individuali di regola-
rizzazione valorizzando gli elementi suddetti.
Per approfondimenti consultare la notizia n. 47:
- I nuovi congedi (obbligatorio e facoltativo) per il padre lavo-
ratore
pubblicata su Informaimpresa n. 7 del 5.4.13.
• • •
ENERGIA
6
Riduzione dei costi energetici per le imprese
energivore.
Novità introdotte su D.M. del 05/04/2013
In data 05/04/2013 è stato emanato (in attesa di pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale) un decreto ministeriale da
parte del Ministero per lo Sviluppo Economico e di quello
dell’Economia e delle Finanze che si prefigge l’intento di
ridurre la pressione fiscale e gli oneri generali di siste-
ma elettrico (note come componenti A, UC, MCT) per talu-
ne tipologie di imprese aventi un consumo minimo di 2,4
milioni di kWh di energia. Il decreto introduce una nuo-
va definizione di quali sono le
“imprese a forte consumo
di energia”
. Sono quelle che soddisfano contemporanea-
mente entrambi i requisiti:
- hanno un consumo annuo di almeno 2,4 milioni di kWh
o di energia elettrica o di altra energia diversa da quella
elettrica (sempre espressa in kWh) derivata dall’utilizzo
dei prodotti energetici;
- hanno un rapporto tra costo effettivo del quantitativo di
energia utilizzata nella propria attività e tra valore del
fatturato annuo
non inferiore al 3%.
Verso queste imprese, con successive disposizioni, dovreb-
bero scattare delle progressive agevolazioni sulle accise.
Il
costo effettivo del quantitativo di energia utilizzata
per
la determinazione delle imprese a forte consumo di ener-
gia deve prendere in considerazione nell’anno di riferi-
mento la somma del:
- costo sostenuto dall’impresa
per i prodotti energetici
(in-
tesi come benzina, benzina senza piombo, cherosene,
gasolio, olio combustibile, gas di petrolio liquefatto, gas
metano) impiegati come combustibile per riscaldamen-
to o per alimentare motori fissi, impianti e macchinari
usati nell’edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei
lavori pubblici; sono esclusi nella determinazione del
costo i prodotti energetici utilizzati per l’autoproduzio-
ne di energia elettrica.
I costi presi in considerazione devono essere comprensi-
vi di tutte le imposte ma devono essere al netto dell’IVA
detraibile;
- costo
per l’energia elettrica
ottenuto dalla somma:
- di quello sostenuto per l’acquisto di energia elettrica,
al netto dell’IVA detraibile, secondo classi di consumo
e secondo criteri stabiliti dall’Autorità per l’Energia
elettrica ed il gas nelle prossime disposizioni tecni-
che;
- di quello calcolato per l’eventuale energia autopro-
dotta moltiplicata per il corrispondente valore annuo
del PUN (prezzo medio in acquisto sul mercato elet-
trico italiano).
Qualora l’attività produttiva ha diversi punti di prelievo, il
costo è calcolato facendone una media ponderata.
Tutti i costi sopra determinati, devono detrarre eventuali
incentivi percepiti sulla produzione energetica e non ri-
compresi nel valore del fatturato.
Il
valore del fatturato
è da intendere come il volume d’af-
fari relativo all’annualità di riferimento dichiarato dall’im-
presa ai fini dell’applicazione IVA.
Inoltre anche per la rideterminazione degli oneri generali
di sistema elettrico (costituiti per più del 90% dalla com-
ponente A3, cioè quella finalizzata alla promozione del-
le fonti rinnovabili, e in particolar modo del fotovoltaico)
verrà applicata verso le imprese che soddisfano in con-
temporanea i seguenti requisiti, leggermente diversi da
quelli sopra evidenziati:
- hanno un consumo annuo di almeno 2,4 milioni di kWh
di energia elettrica (e non di altre forme di energia rica-
vate da prodotti energetici);
- hanno un rapporto tra costo complessivo annuo di ener-
gia elettrica (e non di altre forme di energia ricavate da
prodotti energetici) e tra valore del fatturato annuo
non
inferiore al 2%.
Quindi per rientrare tra le aziende aventi diritto ad una
rideterminazione di oneri generali di sistema si deve far
riferimento alla sola energia elettrica, non ai consumi e
alle spese sostenute per i prodotti energetici (intesi come
benzina, benzina senza piombo, cherosene, gasolio, olio
combustibile, gas di petrolio liquefatto, gas metano).
Per le imprese che soddisferanno i requisiti appena ripor-
tati (riferiti agli oneri), l’Autorità per l’Energia elettrica ed
il Gas provvederà ad emettere delle disposizioni tecniche
che ridefiniscano gli oneri generali di sistema elettrico;
nel fare questo l’Autorità dovrà agire imponendo una ri-
duzione maggiore degli oneri verso soggetti con crescen-
ti consumi e verso quanti hanno crescenti rapporti costi
energia elettrica/fatturato. Tra i criteri si dovrà tener conto
eventualmente anche dei settori di attività e del livello di
tensione.
Le imprese che soddisferanno i requisiti di “impresa a forte
consumo di energia” e quelle che soddisferanno i requisiti
per avere diritto alla rideterminazione degli oneri gene-
rali di sistema elettrico potranno presentare una dichia-
razione per ottenere l’iscrizione nell’elenco annuale che
verrà istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore
Elettrico.
La dichiarazione dovrà essere presentata entro il mese di
ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento e do-
vrà contenere alcune informazioni, tra le quali:
- il codice Ateco, la quantità di energia utilizzata speci-
ficando quella per l’energia elettrica e quella derivata
dall’utilizzo dei prodotti energetici, i valori dei rapporti
costo energia/fatturato e quello costo energia elettrica/
fatturato, i codici POD identificativi dei punti di prelievo
di energia elettrica associati all’impresa (e quindi alla p.
IVA).
La stessa Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico prov-
vederà poi a trasmettere annualmente tali elenchi verso
il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia delle Do-
gane, l’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza per
i relativi controlli.
• • •
SISTEMI E CATEGORIE
17
Benessere. Eliminazione del Libretto di idoneità
sanitaria per l’attività di barbieri, parrucchieri ed
estetisti.
La Legge della Regione Veneto 2/2013 sancisce ufficialmente
l’abolizione dell’obbligo di visite mediche.
Il tavolo per la semplificazione promosso dalla Regione
Veneto ha prodotto come risultato la legge n. 2, appro-
vata dal Consiglio regionale lo scorso 19 marzo 2013. La
lege porta il titolo di
“Norme di semplificazione in materia
di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposi-
zioni per il settore sanitario”
ed interessa anche le catego-
rie economiche dei barbieri, parrucchieri ed estetisti, per
i quali viene abolito l’obbligo di libretto sanitario per lo
svolgimento dell’attività.
Tale intervento sancisce definitivamente che non sussiste
l’obbligo di dimostrare l’idoneità sanitaria per esercitare
tali professioni: prassi che, per quanto consigliata, non era
ufficialmente prevista nel quadro delle normative di set-
tore. L’intervento legislativo dunque chiarisce definitiva-
mente la questione, recependo le richieste avanzate da
Confartigianato in materia di interventi di semplificazione
a favore delle imprese.
InformaImpresa
7
Venerdì
3
maggio
2013