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l’applicazione della cedolare per il periodo d’imposta 2011. L’opzione per la cedolare, espressa in sede di ri-soluzione, vincola il locatore al versamento dell’accon-to (se dovuto) per il 2011; non è tenuto al pagamento dell’imposta di registro e di bollo.

SANZIONI

Il nuovo sistema sanzionatorio è abbastanza pesante.

1. Omessa dichiarazione del canone di affitto nel mo-dello Unico o nel modello 730.

La mancata indicazione in dichiarazione dei redditi del canone di affitto comporta il raddoppio delle sanzioni: 400% dell’imposta non versata. Nessuna riduzione del-le sanzioni in caso di definizione concordata con l’Uffi-cio accertatore o di acquiescenza all’accertamento.

2. Omessa registrazione del contratto di affitto.

In caso di mancata registrazione del contratto di loca-zione o di indicazione di un canone inferiore a quello reale o ancora di stipulazione di contratti di comodato fttizi, se l’inquilino provvede di persona a registrare il contratto effettivo:

- la durata di quattro anni decorre dalla data di regi-strazione, con diritto al rinnovo automatico per altri quattro anni;

- il canone di afftto viene rideterminato in misura pari al triplo della rendita catastale, con decorrenza dalla data di registrazione. E’ fatto salvo un eventuale ca-none inferiore determinato dalle parti.

Si viene a creare, quindi, un conflitto di interessi tra l’inquilino ed il proprietario.

Al fne di evitare gli effetti sopra menzionati , è conces-so un termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del de-creto sul federalismo per provvedere alla registrazione. La registrazione dovrebbe avvenire entro il 6 giugno 2011.

Resta fermo il potere del fsco di verifcare se il contrat-to era in essere nei cinque anni precedenti e richiedere le imposte arretrate e sanzioni.

I contratti non registrati sono nulli ai sensi della legge 311/2004.

decreto legislativo 23/2011), ovvero oggetto di risolu-zione volontaria prima della predetta data.

Si espongono le singole fattispecie.

1. Contratti in corso

Per i contratti in corso nel 2011, scaduti o risolti alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla data del 7 aprile 2011 per i quali la registrazione è stata già eseguita e per quelli prorogati per i quali il re-lativo pagamento è stato già effettuato, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi per il 2011, da presentare nell’anno 2012. L’imposta di bollo e di registro già pagate non sono rimborsate.

Il locatore è tenuto al versamento dell’acconto della cedolare secca.

Per i contratti prorogati, per i quali il termine per il pa-gamento dell’imposta di registro scade tra il 7 aprile ed il 6 giugno 2011, l’opzione per la cedolare può essere espressa entro il 6 giugno con il modello 69 cartaceo; non è dovuta l’imposta di registro e di bollo.

2. Contratti nuovi

Per i contratti nuovi per i quali il termine di pagamento dell’imposta di registro scade tra il 7 aprile 2011 ed il 6 giugno 2011, la registrazione può essere effettuata entro il 6 giugno e, in tale sede, si può optare per la ce-dolare. Non sono dovute imposta di registro e di bollo. Per i contratti nuovi, per i quali il termine di registra-zione scade dal 7 giugno 2011, la registrazione va ef-fettuata entro i 30 giorni, senza pagare imposta di regi-stro e di bollo qualora si opti per la cedolare secca.

3. Risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto di locazione in cor-so alla data del 7 aprile 2011, nonché di risoluzione ad una data in cui non è scaduto il pagamento dell’impo-sta di registro dovuta per la risoluzione stessa, l’opzio-ne per la cedolare si può esprimere anche entro il ter-mine di versamento dell’imposta di registro dovuta per la risoluzione, mediante il modello 69 ed ha effetto per Mai soli Mai soli Mai soli

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InformaImpresa 13 Venerdì 20 maggio 2011

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