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4 InformaImpresa Venerdì 20 maggio 2011

altri fronti di intervento su cui si trova impegnato il Mi-nistero dell’Ambiente, come ad esempio il conto ener-gia e il sistri, non sono ancora stati emanati i decreti attuativi per stabilire un percorso formativo e designa-re gli organismi di certifcazione in Italia per il rilascio dei certifcati.

Ad ogni modo, sebbene la normativa italiana, con il DM 37/08 abbia di fatto già regolato l’attività dei “frigo-risti” (lettera c), l’obbligo comunitario impone un rico-noscimento specifco per operare con i gas fuorati. Le certifcazioni acquisite in stati esteri saranno valide per il mutuo riconoscimento, ma non esisterà alcuna spe-cifca nel mercato italiano se non quanto prescritto dal DM 37/08, fno alla emanazione del nuovo specifco decreto.

Infatti durante un periodo transitorio, che però non po-trà andare oltre il 4 luglio 2011 possono essere appli-cati sistemi di certifcazione provvisoria dal Ministero, sui quali però non si applica il riconoscimento negli altri stati membri dell’Unione Europea.

Il regolamento 842/2006/CE è un atto comunitario di portata generale e quindi obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri al pari di una legge nazionale. Tuttavia, al fne di dare attuazione all’articolo 5, dovrà essere emanato un Decreto del Presidente della Repubblica; il decreto dovrà in particolare disciplinare le procedure per la designazione degli organismi di certifcazione/ valutazione e per il conseguimento della certifcazio-ne. Pertanto solo dopo l’entrata in vigore del Decreto e la designazione degli organismi di certifcazione, sarà possibile ottenere la certifcazione prevista dal Regola-mento (CE) n.842/2006.

La situazione però impone una rifessione. Infatti, pro-prio in ragione del mutuo riconoscimento, poteremmo trovare in futuro aziende straniere che opereranno la manutenzione e l’installazione in Italia, mentre, non essendoci un certifcato in Italia l’inverso per le nostre imprese risulta impossibile, a meno di farsi certifcare in altro stato europeo.

Ma torniamo indietro e vediamo da dove tutto ha inizio. Tutto parte dalla necessità di preservare l’ambiente dai danni che potrebbe causare l’uso improprio o malde-stro di certi gas, ovvero i gas fuorati.

Come si sa, questi refrigeranti, anche detti F-gas, sono quanto resta della nutrita schiera degli idrocarburi alo-genati contenenti Cloro o Bromo e Fluoro.

Eliminati per effetto del Protocollo di Montreal, i gas completamente alogenati, i CFC (i.e. R-11 ed R-12), fu-rono consentiti in un primo momento gli HCFC (come R-22), alogenati parzialmente alogenati, i quali comun-que sono in via di sostituzione per effetto del bando dal 31 dicembre del 2009 secondo il regolamento eu-ropeo 2037/2000, recepito dalla legislazione italiana con il d.p.r. 147 del 15 febbraio 2006.

Secondo alcune fonti è ancora controversa l’attendibili-tà delle prove scientifche che identifcano i freon come agenti responsabili dell’assottigliamento dello strato di ozono. Ad esempio, il premio Nobel Kary Mullis espri-me qualche dubbio sul fatto che la messa al bando dei freon abbia stranamente coinciso con la scadenza del brevetto che li copriva, mentre i nuovi ritrovati chimici adottati al posto dei freon sono ancora oggi coperti da brevetto in USA.

Ad ogni modo il Parlamento europeo ha emanato delle disposizioni per prevenire e ridurre al minimo le emis-sioni di gas a effetto serra riducendo le emissioni di gas fuorurati con il Regolamento CE 842 del 17 mag-gio 2006.

In particolare il Regolamento stabilisce che ciascuno degli Stati membri abbia l’obbligo di istituire un siste-

ma di certifcazione per le imprese e per il personale tale da garantire il possesso delle competenze e co-noscenze necessarie a operare in sicurezza (preven-zione delle emissioni e recupero degli F-Gas). Il siste-ma di certifcazione prevede quindi la designazione di appositi organismi di valutazione e certifcazione per l’effettuazione delle prove di esame (teoriche e prati-che) e il rilascio dei certifcati attestanti il superamento dell’esame. Il termine per provvedere a stabilire questo sistema di certifcazione era fssato il 4 luglio 2009. Nel frattempo, la Commissione Europea ha stabili-to con successivi regolamenti (303/2008, 304/2008, 305/2008 e 306/2008) le modalità di attuazione, che defniscono in dettaglio i temi e le disposizioni del Re-golamento 842/2006, spostando con un transitorio di fatto l’asticella del termine per la realizzazione del si-stema al 4 luglio 2011.

In particolare quello che interessa direttamente gli in-stallatori è il Regolamento 303/2008 che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certifcazione delle imprese e del per-sonale per le apparecchiature fsse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fuorurati ad effetto serra.

L’esame per l’ottenimento della certifcazione richiede, ovviamente, il possesso di conoscenze teoriche e abi-lità pratiche commisurate alla categoria che si intende conseguire.

Infatti in questo documento vengono defniti installa-zione e manutenzione e vengono stabilite 4 categorie di certifcazione.

Come si diceva, a livello nazionale è diffcile pensare che l’entrata in vigore del decreto sia vicina. Nel frat-tempo è diffcile immaginare, visto che la materia è ri-compresa all’interno degli ambiti di applicazione del DM 37/08, che fno all’emanazione di un provvedimen-to specifco del Ministero possano esserci contestazioni sui requisiti tecnico professionali defniti alla lettera c) del DM 37/08, i quali varranno probabilmente anche in un breve periodo transitorio successivo al DPR di attua-zione del Regolamento 303/2008 per poter permette-re alle imprese e ai loro addetti di frequentare i corsi e sostenere gli esami.

Il 4 luglio però vicino e non ci sono nemmeno i certif-cati provvisori che, a norma dell’articolo 6 del Regola-mento 303/2008, avrebbero potuto essere rilasciati da parte dell’autorità competente nazionale alle imprese in possesso dei requisiti tecnici e professionali e al per-sonale addetto in possesso dell’esperienza professio-nale comprovata dalla qualifca contrattuale.

Restano quindi da vedere cosa succederà nei prossimi mesi e se ci saranno eventuali modifche introducibili

Carica di F-gas <3kg �3kg (ermetica <6kg) (ermetica �6kg) Attività autorizzate

Certificato R I M L1 L2 R I M Categoria I �� �� �� �� �� �� �� �� Categoria II �� �� �� �� � � � Categoria III �� � � � Categoria IV �� � � � L1 = Controllo delle perdite con intervento sul circuito di refrigerazione L2 = Controllo delle perdite senza intervento sul circuito di refrigerazione R = Recupero I = Installazione M = Manutenzione o riparazione

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