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rete, mentre nella bozza si è voluto intendere la termi-nazione fsica dell’impianto interno di comunicazione elettronica.

In generale è stato argomentato che la defnizione “f-sica” non è chiara in quanto, non defnendo se la ter-minazione di cui si tratta è fsica o logica e non chia-rendo cosa esattamente debba intendersi per apparec-chiature terminali (apparecchiatura intermedia, termi-nale d’utente), non è possibile individuare esattamente l’ambito di applicabilità della disciplina.

Relativamente a tale aspetto, sono stati anche proposti altri criteri per l’individuazione del limite per le esclu-sioni e per la indispensabilità del progetto. Quella più interessante è quella che ricalca allineamento ai para-metri già introdotti dal DM 37/08 per il quale la realiz-zazione di un qualsiasi impianto elettronico ad instal-lazione fssa richiede sempre l’intervento di un’impresa abilitata e che la stesura del progetto è sempre obbli-gatoria distinguendo i casi in cui il progetto deve esse-re redatto da un professionista iscritto ad albo, dai casi in cui, per semplicità esecutiva, può essere sostituito da analogo documento a sola frma del responsabile tecnico dell’impresa incaricata dei lavori. Nello speci-fco, le installazioni si suddividono in base alla dimen-sione e destinazione d’uso degli spazi oggetto di opere e si individuano, come limite per la “progettazione/re-alizzazione semplice”, le utenze domestiche di singole unità abitative con superfcie non superiore a 400 mq e le utenze relative ad immobili adibite ad attività pro-duttive/commerciali qualora le superfci non superino i 200 mq.

E’ stata anche proposta una unifcazione tra l’abilitazio-ne di cui alla bozza di decreto e quella conseguita ai sensi del DM 37/08, molto coerente con la realizzazio-ne fsica degli impianti.

E’ opportuno infatti differenziare le due fasi tipiche delle attività di costituzione di una rete quali: la rea-lizzazione fsica dell’impianto, cioè il livello fsico, e la confgurazione software degli apparati di rete (router, switch, frewall) cioè il livello logico. Per approfondimenti consultare il fle: - Bozza_DM_attuativo_dlgs_198-10.pdf

alla notizia numero 160 su htt://www.informaimpresa.it

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11 Impiantisti. Nuovo “patentino” per i frigoristi?

Impiantisti. Regolamento CE 303/2008, attuativo del Regolamento CE 842/2006, relativo ai requisiti minimi della certifcazione delle imprese e del personale per le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento contenenti gas fuorurati.

Ben pochi lo sanno ma il prossimo 4 luglio entrerà in vigore il Regolamento Europeo che impone l’obbligo di formazione per gli installatori e i manutentori de-gli impianti di condizionamento: il regolamento CE 303/2008, attuativo del Regolamento CE 842/2006, relativo ai “requisiti minimi e condizioni per il ricono-scimento reciproco della certifcazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fsse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pom-pe di calore contenente taluni gas fuorurati ad effetti serra”.

In buona sostanza è previsto che per le attività di in-stallazione, manutenzione o riparazione, le imprese debbano dotarsi di un certifcato e soddisfno le con-dizioni minime del regolamento (CE) n. 303 /2008 im-piegando personale certifcato e che lo stesso abbia a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgere le attività. Purtroppo ad oggi, complici forse

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10 Impiantisti. Apparecchiature terminali di

telecomunicazione. Pubblicata la sintesi di consultazione pubblica sul Regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198.

E’ stata pubblicata di recente la sintesi di consultazione pubblica relativamente alle apparecchiature terminali telecomunicazioni dal Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero del-lo Sviluppo Economico ha infatti avviato una procedura di consultazione pubblica negli scorsi mesi sulla bozza di Regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 recan-te ‘Attuazione della Direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature termi-nali di telecomunicazioni’.

L’obiettivo della consultazione era quello di acquisire gli orientamenti, le osservazioni e i commenti dei sog-getti interessati in relazione all’approccio metodologi-co in base al quale è stato modellato lo schema di re-golamento, anche se le osservazioni ricevute non pre-costituiscono alcun vincolo rispetto ad eventuali suc-cessive decisioni ministeriali.

La bozza di regolamento interessa i lavori di installa-zione, di allacciamento, di collaudo, di manutenzione e trasformazione delle apparecchiature terminali di im-pianti interni di comunicazione elettronica e servizio telefonico.

Leggendo attentamente quanto sopra ci si rende conto che per poter allacciare reti informatiche e telefoniche dunque bisogna essere ditta accreditata.

Sebbene al primo impatto pare che ci sia una novità nella norma non è in vista nessuna innovazione rispet-to al passato. Infatti secondo il Dlgs. 26 ottobre 2010, n. 198 fno alla adozione di questo regolamento vige ancora il precedente decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314 ben più restrittivo.

Secondo la bozza per ottenere l’abilitazione i soggetti interessati devono possedere una serie di requisiti tra i quali i più importanti sono legati al personale tecnico. Deve infatti essere previsto un direttore dei lavori, f-gura che può essere rivestita anche dal titolare se in possesso dei requisiti tecnico-professionali. Inoltre la dimensione minima dell’impresa è di almeno tre unità addette, che può essere comprensiva anche del diret-tore dei lavori.

E’ necessario infne che l’impresa possa disporre di lo-cali ad uso uffcio, di una dotazione minima di strumen-tazione e di copertura assicurativa di responsabilità ci-vile verso terzi.

Il 314 invece richiedeva almeno 10 unità addette, un progettista iscritto ad albo e un direttore dei lavori con esperienza pregressa in aziende autorizzate, secon-do poi una classifcazione per gradi di autorizzazione. Non solo, era necessario avere a disposizione almeno 5 mezzi di cui 3 furgoni.

Ad ogni modo l’abilitazione ha validità di tre anni e viene rilasciata dal competente ispettorato territoria-le delle telecomunicazioni che raccoglie l’istanza per l’autorizzazione all’installazione degli impianti interni di telecomunicazioni.

Tornando però alla sintesi delle osservazioni il dub-bio più grande sollevato dalla bozza di Regolamento è stato su quale possa essere considerato il “punto di utilizzazione fnale”. In particolare le reti wireless non corrispondono ad punto fsico di connessione ad una

InformaImpresa 3 Venerdì 20 maggio 2011

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