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- i termini entro cui gli enti ed il Governo possono modifcare le aliquote e le detrazioni, nonché i ter-mini per la pubblicazione delle relative delibere; - l’obbligo di dichiarazione IMU.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, ha istituito i codici tributo per il versamento dell’IMU, tramite modello F24.

Con il presente scritto vengono esposte le sole novità in-trodotte dalle sopraindicate disposizioni normative, rin-viando la trattazione sistematica dell’intera materia non appena sarà emanata la circolare interpretativa da parte del Dipartimento delle Finanze annunciata a breve.

1.NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 1/2012 (D.L. “LIBERALIZZAZIONI”)

Il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge 27/2012, ha introdotto alcune modifche nel-la disciplina IMU, fnalizzate ad agevolare i fabbricati invenduti e, per quanto riguarda gli immobili di enti non commerciali, a limitare l’esenzione esclusivamente a quelli in cui le attività sono svolte con modalità non commerciali.

1.1 Fabbricati invenduti

L’articolo 56 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, ha introdotto il nuovo comma 9-bis nell’ambito dell’articolo 13 D.L. 201/2011.

Art. 13 D.L. 201/2011

9-bis. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fno allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destina-ti dall’impresa costruttrice alla vendita, fntanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.

Il legislatore ha, quindi, introdotto una nuova ipotesi di riduzione dell’aliquota base dell’IMU (stabilita nel-la misura dello 0,76%, che il Comune può modifcare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percen-tuali).

Con la modifca normativa, il Comune può ridurre l’ali-quota di base sopraindicata fno allo 0,38% per i fab-bricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa co-struttrice.

Tale riduzione opera:

- fno a che permane la destinazione alla vendita del fabbricato;

- a condizione che non sia locato;

- per un periodo comunque non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.

Logicamente, trattasi di una mera facoltà che l’en-te locale può, anche, non prendere in considerazione. Ciò precisato, si ritiene che anche in assenza di tale disposizione i Comuni, nell’ambito della loro potestà regolamentare, avrebbero potuto prevedere interventi al riguardo. Si è dell’avviso che la norma abbia voluto esplicitare il limite al di sotto del quale l’aliquota ap-plicabile non può scendere (che, peraltro, coincide con la quota riservata allo Stato).

1.2 Immobili di Enti non commerciali

In sede di conversione del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, è stato introdotto l’articolo 91-bis, il quale stabilisce che l’ esenzione da IMU per gli immo-bili di enti non commerciali adibiti a specifche attività, sarà applicabile dal 2013 solo nel caso in cui le predet-te attività siano svolte con modalità non commerciali.

In sostanza, gli enti pubblici e privati non commercia-li sono esenti dall’IMU nel caso di utilizzo di immobi-li destinati esclusivamente allo svolgimento non com-merciale di attività assistenziali, previdenziali, sanita-rie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e

religiose (o di culto, formazione del clero, scopi missio-nari, etc.).

Nel caso di utilizzo misto, l’esenzione si applica solo al-la parte dell’immobile relativo allo svolgimento dell’at-tività non commerciale.

La disposizione in commento modifca l’articolo 7, com-ma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, che disciplina le esenzioni in materia di ICI.

La novità produce effetti sull’IMU sperimentale per una serie di rinvii normativi che rendono valide le disposi-zioni ai fni ICI richiamate dal legislatore per l’IMU “a regime”. In particolare, per effetto del richiamo operato dall’articolo 9, comma 8, decreto legislativo 23/2011, la suddetta “esenzione” in materia di ICI è applicabi-le anche all’IMU “a regime”; infne, l’articolo 13, com-ma 13, D.L. 201/2011, richiamando le disposizioni dell’IMU “a regime” applicabili a quella “sperimentale”, vi include il citato articolo 9.

Va poi aggiunto che il comma 4 dell’articolo 91-bis, ci-tato, al fne di allineare la normativa vigente alle più restrittive norme di esenzione, abroga l’interpretazio-ne autentica con cui il legislatore aveva chiarito che l’esenzione si intende applicabile alle attività indicate nell’articolo 7, lett. i), che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

In conclusione, l’esenzione ai fni IMU opera solo ove le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di atti-vità di religione o di culto, ovvero dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana, siano svolte con modalità non commerciali.

In caso contrario, esse saranno assoggettate dal 2013 ad IMU sperimentale.

In caso di utilizzazione mista degli immobili, il legisla-tore disciplina le modalità di applicazione dell’esenzio-ne, distinguendo le seguenti ipotesi:

- immobili frazionabili: l’esenzione opera sulla frazio-ne di unità nella quale si svolge l’attività di natu-ra non commerciale, qualora essa sia identifcabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzio-ni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. In ordine alla frazione rimanente, purché dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, sa-ranno applicate le procedure di revisione catastale disciplinate dall’articolo 2, commi 41, 42 e 44 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262. Si rammenta che le suddette norme del D.L. 262/2006, dispongo-no che tali immobili devono essere dichiarati in ca-tasto entro nove mesi. In caso di inottemperanza, gli uffci provinciali dell’Agenzia del territorio provvede-ranno all’accatastamento e all’applicazione delle re-lative sanzioni. Si affda a un provvedimento del Di-rettore dell’Agenzia del territorio la determinazione delle relative modalità tecniche e operative. Decorso inutilmente il termine di nove mesi, i comuni richie-deranno ai titolari di diritti reali sulle unità immobi-liari interessate la presentazione di atti di aggiorna-mento catastale. Le rendite catastali così dichiarate o attribuite produrranno effetto fscale a partire dal 1º gennaio 2013 ; da tale data, la frazione di immobile non esente sarà assoggettata ad imposta secondo il valore determinato dalle predette risultanze catasta-li.

- immobili non frazionabili o altri casi in cui non è pos-sibile operare una distinzione in ordine al luogo di svolgimento di attività commerciali e non: in tal caso dal 1° gennaio 2013 l’esenzione sarà applicata se-condo un criterio di proporzionalità rispetto all’uso non commerciale dell’immobile, come risultante da

10 InformaImpresa Venerdì 18 maggio 2012

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