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apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative a tale dichiarazione, nonché per l’individua-zione del rapporto proporzionale tra attività com-merciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono demandate ad un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle fnanze, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di conver-sione del decreto in esame (ancora non emanato).

2.NOVITA’INTRODOTTE DALDECRETOLEGGE 16/2012 (D.L. “SEMPLIFICAZIONI FISCALI”)

Il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012 (pubblicato nel S.O. 85/L a G.U. n. 99 del 28/472012), ha ulteriormente modifcato l’IMU sperimentale.

Si fa presente che le modifche in oggetto interven-gono sia sugli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011 (IMU “a regime”), sia sull’articolo 13 decreto legge 201/2011 (IMU “sperimentale”), sia sul decreto legislativo 504/92 (normativa ICI): la precisazione è importante, ai fni di una corretta ricostruzione dell’im-pianto normativo del nuovo tributo.

2.1 Presupposto soggettivo

Sono state introdotte delle variazioni al presupposto dell’IMU sperimentale. Con una modifca all’articolo 13, comma 2, decreto legge 201/2011 (introdotta con il comma 5, lett. a, Decreto legge 16/2012, convertito in legge 44/2012), è stato stabilito quanto segue:

Possesso di immobili (art. 4, c. 5, lett. a, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012)

Il presupposto per l’applicazione dell’IMU sperimentale è il possesso di immobili, compresa l’abitazione princi-pale e le pertinenze della stess a. Rimangono valide le defnizioni di “fabbricato, area fabbricabile, non fabbri-cabile e terreno agricolo”, di cui all’articolo 2 decreto legislativo n. 504/92.

In sostanza, il presupposto dell’IMU diventa il possesso di immobili, anche per i casi non espressamente defni-ti dal decreto legislativo n. 504/92. Risultano, pertanto, compresi nel prelievo IMU i terreni incolti, che erano invece esclusi dall’ICI.

Area non fabbricabile (art. 4, c. 5, lett. a, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012)

Sono considerati “area non fabbricabile” (quindi, assog-gettati a tassazione come terreni agricoli) i terreni edi-fcabili posseduti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (di cui all’art. 1 decreto legislativo 99/2004), sia se per-sone fsiche che società.

Abitazione principale (art. 4, c. 5, lett. a, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012)

Viene modifcata le defnizione di “abitazione principa-le”, al fne di impedire il fenomeno della possibile mol-teplicità di abitazioni principali nello stesso comune, nell’ambito dello stesso nucleo familiare, che costitui-sce una obiettiva fonte di elusione del tributo (es.: ma-rito e moglie con residenza anagrafca diversa, che di-chiarano ciascuno una distinta abitazione principale). Il legislatore precisa che per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edi-lizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitual-mente e risiedono anagrafcamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafca in immobili diversi situati nel territorio del medesimo comune, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le rela-tive pertinenze in relazione al nucleo familiare si ap-

plicano per un solo immobile. Tale limitazione non do-vrebbe operare se gli immobili sono situati in comuni diversi.

Inoltre, con una modifca all’articolo 13, comma 10, D.L. 201/2011 (introdotta dall’articolo 4, comma 5, lett. f, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012), i comuni possono con-siderare direttamente adibita ad abitazione principale: - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti lo-cata;

- l’unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di pro-prietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti, a condizione che non risulti locata.

Diritto di abitazione del coniuge assegnatario (art. 4, comma 12-quinquies, D.L. 16/12, conv. L. 44/12)

Viene trasferito l’obbligo di pagamento dell’IMU sul co-niuge assegnatario in caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio. L’asse-gnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sullo stesso, convenuto ovvero disposto in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si in-tende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abita-zione (tale disposizione vale esclusivamente ai fni IMU sperimentale e a regime).

Il titolare del diritto di abitazione, ai sensi dell’art. 9 decreto legislativo 23/2011, è soggetto passivo IMU. Quindi, ai fni IMU paga il coniuge assegnatario anche se non è proprietario dell’immobile.

2.2 Fabbricati rurali

La disciplina dei fabbricati rurali ad uso strumentale è stata variata dal legislatore con l’articolo 4, comma 1-ter, decreto legge 16/2012, convertito in L. 44/2012, che ha modifcato l’articolo 9 decreto legislativo 23/2011 (IMU a regime). Di seguito, si analizzano le novità introdotte.

Esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o parzialmente montani (art. 4, comma 1-ter, lett. a, D.L. 16/12, conv. L. 44/12)

E’ introdotta l’ esenzione ai fni IMU dei fabbricati ru-rali ad uso strumentale ubicati nei comuni classifcati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT. Le Province au-tonome di Trento e Bolzano, nell’ambito della propria autonomia statutaria, possono assoggettare ad IMU i citati fabbricati.

Si ricorda che per gli altri fabbricati rurali ad uso stru-mentale (ubicati nei comuni diversi da quelli montani o parzialmente montani), l’aliquota base IMU è pari allo 0,2 per cento, con possibilità per i comuni di ridurla f-no allo 0,1 per cento.

Assoggettamento a imposte dirette e addizionali (art. 4, comma 1-ter, lett. b, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012

Gli immobili esenti dall’IMU, sono comunque assogget-tati, ove dovute, alle imposte sui redditi e relative ad-dizionali.

Acconto dovuto per il 2012 per i fabbricati rurali

L’articolo 4, comma 5, lett. d), decreto legge 16/2012, convertito in legge 44/2012, ha modifcato l’articolo 13, comma 8, decreto legge 201/2011, prevedendo una particolare modalità di versamento dell’acconto per il 2012 per i fabbricati rurali ad uso strumentale. In particolare, esclusivamente per l’annualità 2012, la prima rata di acconto è determinata in misura inferio-re (30%) ed è previsto il pagamento in unica soluzio-

InformaImpresa 11 Venerdì 18 maggio 2012

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