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« Previous Page Table of Contents Next Page »REGIME PREMIALE PER LE ATTIVITÀ“TRASPARENTI” –Art. 2, comma 13-quater
Come noto, dall’1.1.2013 , ai sensi dell’art. 10, commi da 1 a 8, DL n. 201/2011, Decreto c.d. “Salva Italia”, so-no previste specifche agevolazioni per i lavoratori au-tonomi, imprenditori individuali e soggetti che eserci-tano l’attività in forma associata ex art. 5, TUIR, che: - provvedono all’invio telematico all’Agenzia delle En-trate dei corrispettivi, delle fatture emesse/ricevute e delle risultanze degli acquisti/cessioni non soggetti a fattura;
- istituiscono un conto corrente dedicato ai movimenti fnanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
Al fne di benefciare di tali agevolazioni/semplifcazio-ni il soggetto interessato dovrà esercitare un’opzione nel mod. UNICO 2012.
Nell’iter di conversione in legge, per effetto della modi-fca apportata al comma 7 del citato art. 10, è previsto che i contribuenti interessati potranno adempiere, an-che tramite gli intermediari abilitati:
- oltre all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse/ricevute e delle ri-sultanze degli acquisti/cessioni non soggetti a fattu-ra;
- anche alla predisposizione delle liquidazioni perio-diche IVA, dei modelli di versamento, del mod. IVA, mod. 770 Semplifcato, mod. CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute.
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E COSTI INFERIORI A € 1.000 –Art. 3, commi 8 e 9
In base al comma 3 dell’art. 66, TUIR, così come modi-fcato dal DL n. 70/2011, per le imprese in contabilità semplifcata, i costi :
- riferiti a contratti a corrispettivi periodici ; - di competenza di 2 periodi d’imposta ; - di ammontare non superiore a € 1.000;
sono deducibili nell’esercizio in cui è stato ricevuto il documento (fattura, ecc.).
Ora, già dal 2011, è confermata la modifca per effet-to della quale, detti costi “possono essere dedotti” nel periodo di registrazione del documento comprovante il sostenimento degli stessi.
MOD. 770 E ARROTONDAMENTO IMPORTI –Art. 3, comma 12
È confermata la modifca dell’art. 1, Legge n. 935/77, in base alla quale l’esposizione dei dati nel mod. 770 va effettuata in euro “mediante arrotondamento alla secon-da cifra decimale”.
Dalle dichiarazioni relative al 2012 , gli importi dovran-no quindi essere esposti non più all’unità di euro, con troncamento delle cifre decimali, bensì al centesimo di euro arrotondando sulla base della terza cifra decimale (così, ad esempio, € 129,735 diventa € 129,74 mentre € 238,114 diventa € 238,11).
DEDUZIONE SPESE DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE –Art. 3, comma 16-quater
Come noto, ai sensi dell’art. 102, comma 6, TUIR, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, se non imputate ad incremento del valore dei relativi beni, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali am-mortizzabili risultanti all’inizio dell’esercizio dal regi-stro dei beni ammortizzabili. L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.
Nell’iter di conversione in legge è stata soppressa la necessità di ragguagliare la base di calcolo del limite in esame alla durata del possesso del bene.
Tale modifca decorre dal periodo d’imposta in corso al 29.4.2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione).
PROROGA DI FERRAGOSTO “A REGIME”–Art. 3-quater
Nell’iter di conversione in legge è stato inserito il nuo-vo comma 11-bis all’art. 37, DL n. 223/2006, per effet-to del quale, gli adempimenti fscali ed i versamenti di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 che
scadono nel periodo 1.8 – 20.8 di ogni anno possono essere effettuati entro il 20.8 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
NUOVO REGIME FISCALE IMMOBILI STORICO -ARTISTI-CI - Art. 4, commi 5-ter, 5-quater, 5-sexies e 5-septies
A decorrere dal 2012 è modifcato il regime fscale ap-plicabile ai redditi degli immobili storico – artistici. n particolare:
- è stato soppresso l’art. 11, comma 2, Legge n. 413/91, che prevedeva, per gli immobili in esame, la determi-nazione del reddito “mediante l’applicazione della mi-nore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni del-la zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”. È stata soppressa altresì l’analoga disposizione vigente ai fni ICI;
- a seguito della modifca del comma 4-bis dell’art. 37, TUIR, il reddito dei fabbricati in esame locati è pari ai canoni ridotti forfetariamente del 35% se superio-ri al reddito medio ordinario determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo;
- a seguito della modifca del comma 1 dell’art. 90, TU-IR, per i redditi dei fabbricati in esame che non costi-tuiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa
il citato “reddito medio ordinario” è ridotto del 50%. Non è applicabile l’aumento di un terzo previsto per le unità immobiliari “ a disposizione ”, ex art. 41, TU-IR.
Se gli stessi sono locati il reddito è pari ai canoni ri-dotti forfetariamente del 35% se superiori al reddito medio ordinario determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo. Le nuove disposizioni sono ap-plicabili dal 2012. Nella determinazione degli acconti 2012 “si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando” le suddet-te disposizioni.
DEDUCIBILITÀ CANONI LEASING –Art. 4-bis
Nell’iter di conversione in legge sono stati modifcati gli artt. 54, comma 2 e 102, comma 7, TUIR che disci-plinano la deducibilità dei canoni di leasing.
In particolare, in base alla nuova formulazione, la “bre-ve” durata del contratto di leasing non comporta più l’indeducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro auto-nomo dei relativi canoni.
È infatti ora previsto che la deduzione degli stessi va effettuata in un periodo non inferiore a quello previsto dai citati artt. 54 e 102 connesso con il periodo di am-mortamento risultante dall’applicazione dei coeffcien-ti ministeriali di riferimento, a prescindere dalla durata del contratto.
Le predette disposizioni si applicano ai contratti stipu-lati a decorrere dal 29.4.2012 (data di entrata in vigo-re delle legge di conversione). Ai contratti già in corso a tale data restano quindi applicabili la regole previ-genti.
STUDI DI SETTORE –Artt. 5, comma 1 e 8, commi 4 e 5 1. Termini di approvazione dei correttivi anticrisi per il 2011
È confermato il differimento al 30.4.2012 del termine per la pubblicazione sulla G.U. dei correttivi anticrisi
8 InformaImpresa Venerdì 18 maggio 2012
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