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sione della rateazione;

- la decadenza dalla rateazione soltanto in caso di

mancato pagamento di 2 rate consecutive e non più in caso di mancato pagamento della prima rata ov-vero di 2 rate successive alla prima, anche non con-secutive.

Le rateazioni dei ruoli a rata costante già concesse al 2.3.2012 (data di entrata in vigore del DL n. 16/2012)

non sono modifcabili , salvo che sussistano le condi-zioni ex comma 1- bis del citato art. 19, ossia il peg-gioramento della situazione di temporanea diffcoltà e l’ottenimento della proroga della rateazione. In tale ul-tima ipotesi è possibile passare dalla dilazione a rata costante ad una a rata crescente.

È infne confermata la possibilità per il debitore che versa in una situazione di obiettiva diffcoltà, di otte-nere, previa richiesta, la ripartizione in rate costanti o variabili delle somme dovute agli Enti pubblici dello Stato ancorché con gli stessi intercorra un contenzioso ovvero il debitore usufruisca già della rateazione. Tale disposizione non è applicabile con riguardo ai debiti per contributi previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.

TARDIVA COMUNICAZIONE PER BENEFICI FISCALI/RE-GIMI OPZIONALI –Art. 2, comma 1

È confermato che la fruizione di benefci fscali o l’ac-cesso a regimi fscali opzionali, subordinata all’obbli-go di preventiva comunicazione ovvero ad altri adem-pimenti di natura formale (ad esempio, opzione per il regime ex Legge n. 398/91 per le associazioni senza fni di lucro, opzione per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR), è riconosciuta anche qualora tali obblighi non siano tempestivamente eseguiti , a condi-zione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifche o altra atti-vità amministrativa di cui il contribuente abbia avuto conoscenza.

A tal fne è comunque necessario che l’interessato:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma;

- effettui la comunicazione o l’adempimento richiesto

entro il termine di presentazione “della prima dichia-razione utile”;

- effettui “contestualmente” il versamento della sanzio-ne ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 nella misura minima prevista (ossia, € 258 ), con il mod. F24, senza possibilità di compensare quanto dovuto con even-tuali crediti disponibili.

TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI D’INTENTO –Art. 2, comma 4

È confermato che la presentazione della comunicazio-ne dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute dai c.d. “esportatori abituali” è differita dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al termine di effet-tuazione della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale confuiscono le operazioni ef-fettuate senza applicazione dell’IVA

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI PER SOGGETTI IN LI-QUIDAZIONE –Art. 2, comma 5

È confermata la modifca dell’art. 5, comma 1, DPR n. 322/98, a seguito della quale le società in liquidazione devono presentare la dichiarazione dei redditi del pe-riodo ante liquidazione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data “in cui si determinano gli ef-fetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile” e non più, quindi, alla data “in cui ha effetto la deliberazione di messa in li-quidazione”.

Di fatto ora i 9 mesi decorrono, in generale, dalla da-

ta di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi di liquidazione disposta dall’as-semblea dei soci ex n. 6 del citato art. 2484, dalla data di iscrizione della relativa delibera.

Per le ditte individuali i 9 mesi decorrono dalla data indicata nel mod. AA9/10.

Per effetto della modifca normativa in esame, si de-termina pertanto un allineamento tra il momento di decorrenza degli effetti fscali e civili della messa in liquidazione.

1. Revoca della liquidazione

In caso di revoca della liquidazione ex art. 2487-ter, C.c. , il nuovo comma 3-bis del citato art. 5 dispone che, qualora i relativi effetti si producano prima del termi-ne di presentazione della dichiarazione, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo “ante e post liquidazione”. In ogni caso restano fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate prima della revoca, salvo il caso in cui la stessa abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla re-sidua frazione del periodo d’imposta in cui si verifca l’inizio della liquidazione.

ELENCHI CLIENTI - FORNITORI –Art. 2, comma 6

Sono confermate le modifche apportate alla disciplina degli elenchi clienti - fornitori, a seguito delle quali, a decorrere dal 2012, l’obbligo di comunicazione per le operazioni rilevanti ai fni IVA :

− per le quali è previsto l’obbligo di emissione della

fattura, prescinde dal relativo ammontare (pari o superiore a € 3.000 ovvero inferiore). Dovrà essere chiarito, con riguardo a tali operazioni, se dovranno essere comunicate le “singole” fatture ovvero l’im-porto complessivo di tutte le operazioni intervenute con uno specifco cliente / fornitore;

− per le quali non è previsto l’obbligo di emissione del-la fattura, soltanto se di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo dell’IVA).

Nell’iter di conversione in legge è stata introdotta la previsione in base alla quale gli operatori fnanziari

(ex art. 11, comma 2, DL n. 201/2011) devono invia-re l’elenco in esame limitatamente alle fatture emes-se o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 7, commi 5 e 6, DPR n. 605/73.

REGIME DEL MARGINE CESSIONI CONTRATTI DI LEA-SING –Art. 2, comma 6-bis

Nell’iter di conversione in legge è stato inserito all’art. 36, DL n. 41/95, il nuovo comma 10-bis ai sensi del quale il regime del margine previsto per le cessioni di bei usati è applicabile anche alle cessioni di contratti di leasing acquistati: - da soggetti privati ;

- da soggetti passivi per i quali l’IVA a credito è risulta-ta interamente indetraibile ;

- da soggetti passivi che hanno applicato il regime del margine.

COMUNICAZIONI “BLACK LIST”–Art. 2, comma 8

È confermato che l’obbligo introdotto dall’art. 1, com-ma 1, DL n. 40/2010 di comunicare telematicamente le operazioni effettuate da imprese/lavoratori autonomi nei confronti di operatori con sede, residenza o domici-lio in Paesi a fscalità privilegiata (c.d. “ black list ”) di cui ai DD.MM. 4.5.99 e 21.11.01, è limitato alle cessioni di beni/prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo superiore a € 500.

InformaImpresa 7 Venerdì 18 maggio 2012

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