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tre fornire la prova dell’avvenuta regolarizzazione delle violazioni accertate entro il termine di 45 giorni dalla notifca del verbale unico.

Per quanto concerne, infne, il valore probatorio del verbale ispettivo, vanno evidenziati alcuni punti im-portanti. Innanzitutto, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.Lgs. 124/2004, i verbali di accertamento ispettivo so-no fonti di prova ai sensi della normativa vigente relati-vamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali prov-vedimenti sanzionatori, amministrativi e civile, da parte di altre amministrazioni interessate.

Ciò signifca che i verbali redatti dagli ispettori di vigi-lanza hanno valore probatorio, fno a querela di falso, ma solo con riferimento alle operazioni compiute diret-tamente dagli ispettori che redigono il verbale. Qualo-ra il verbale faccia invece riferimento a dichiarazioni raccolte da terzi, o riguardi il contenuto di documenti raccolti, esso fa fede fno a prova contraria; di conse-guenza il trasgressore può annullare il valore probato-rio degli stessi fornendo una prova contraria.

In pratica, ai fni della prova, non hanno valore né l’esposizione nel verbale di quanto appreso da terzi, che dovranno pertanto rendere la propria disposizione sotto giuramento davanti al giudice, né le elaborazio-ne, ricostruzioni o interpretazioni operate degli organi di vigilanza.

CONTRATTUALE - LAVORO

84 Mancato versamento alla gestione separata

delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei committenti.

L’INPS precisa che il committente che omette di versare alla gestione separata le ritenute previdenziali e assi-stenziali è passibile di sanzione penale.

Con la circolare 71/2011 del 4 maggio u.s. , l’INPS for-nisce dei chiarimenti in merito all’applicazione delle di-sposizioni introdotte dall’art. 39 della legge 183/2010 (Collegato al Lavoro), che disciplina le conseguenze sanzionatorie derivanti dall’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui com-pensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collabo-razioni coordinate e continuative, iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 ago-sto 1995, n. 335.

L’istituto, in particolare, evidenzia come l’omesso ver-samento delle citate ritenute costituisce illecito penale ai sensi dell’art. 2 della legge 638/1983, con la conse-guenza che il trasgressore (nello specifco il commit-tente) è punito con la reclusione fno a tre anni e con la multa fno a € 1.032,91. Il trasgressore può evitare la sanzione qualora provveda al versamento delle rite-nute entro il termine di tre mesi dalla contestazione o

InformaImpresa 5 Venerdì 3 giugno 2011

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