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lavoro.

3) Nel dare inizio alla sua attività, il personale ispet-tivo chiede di conferire con il datore di lavoro o chi ne fa le veci, informandolo della facoltà di farsi as-sistere, nel corso dell’attività ispettiva, da un pro-fessionista abilitato e che, comunque, l’assenza del professionista non impedirà la prosecuzione o la validità dell’attività ispettiva.

4) Quando assume dichiarazioni, deve aver cura di ri-portarle fedelmente, omettendo ogni interpretazio-ne personale: le domande devono essere poste in modo chiaro e comprensibile in modo da non gene-rare dubbi interpretativi o condizionare la risposta del lavoratore. La dichiarazione deve essere letta e frmata dal lavoratore.

Rispetto al diritto di accesso degli ispettori, come de-ve comportarsi il datore di lavoro? Sul punto la legge prevede che il datore di lavoro non può assolutamente impedire l’accesso e lo svolgimento dell’attività di vi-gilanza; nel caso ciò avvenga può essere applicata al datore di lavoro una sanzione amministrativa assai ele-vata, che può andare da un minimo di 1.290,00 euro ad un massimo di 1.2910,00 euro.

Inoltre, nei casi più gravi, il fatto può assumere anche rilevanza penale, integrando gli estremi del reato di in-terruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.), di resi-stenza a pubblico uffciale (art. 337 c.p.) o di violenza o minaccia a pubblico uffciale (art. 336 c.p.).

In questi casi, tuttavia, trattandosi di ipotesi di reato, dovranno essere rispettate le garanzie previste dal co-dice di procedura penale e le attività potranno essere poste in essere solo dagli ispettori del lavoro che rive-stono la qualifca di polizia giudiziaria. Gli stessi per-tanto, potranno procedere alla perquisizione dei locali al fne di acquisire elementi di prova dell’illecito ammi-nistrativo, previa autorizzazione della magistratura. Rispetto alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori, spesso i datori di lavoro chiedono agli ispet-tori di averne una copia; sul punto va chiarito che nes-suna copia delle dichiarazioni viene rilasciata al datore di lavoro, l’eventuale istanza di accesso va rivolta suc-cessivamente all’uffcio, nei limiti in cui ciò sia stretta-mente necessario per l’esercizio del diritto di difesa. Va da se che nel caso in cui la contestazione sia adegua-tamente motivata ed il datore di lavoro può difender-si sulla base dei documenti in suo possesso, l’accesso quasi sempre viene negato.

Verbale di primo accesso

e verbale di accertamento e notifcazione

L’art. 33 della legge 183/2010 (Collegato Lavoro), mo-difcando l’art. 13 del D.Lgs. 124/2004, sancisce che alla conclusione delle attività di verifca compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al da-tore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, il verbale di primo accesso ispettivo che contiene: a) L’identifcazione dei lavoratori trovati intenti al lavo-ro e la descrizione delle modalità del loro impiego. b)La specifcazione delle attività compiute dal perso-nale ispettivo.

c) Le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezio-ne.

d)Ogni richiesta, anche documentale, utile al prose-guimento dell’istruttoria fnalizzata all’accertamento degli illeciti.

Nel caso in cui l’accertamento si riveli complesso e pro-lungato nel tempo, ai sensi dell’art. 13 del Codice di comportamento il personale ispettivo potrà notifcare al datore di lavoro un apposito verbale interlocutorio,

che contenga la descrizione completa delle ulteriori attività d’indagine compiute, l’indicazione della docu-mentazione di lavoro eventualmente esaminata, la ri-chiesta di documenti o informazioni con l’espresso av-vertimento che gli accertamenti sono ancora in corso. Come si può evincere dal contenuto del primo verba-le di accesso, lo stesso non è il documento conclusivo dell’attività ispettiva e non contiene l’indicazione de-gli eventuali illeciti commessi dal datore di lavoro. Ciò nondimeno esso acquista una importanza fondamenta-le per la regolarità dell’intera attività ispettiva, essendo comunque un documento volto a garantire la traspa-renza dell’azione di vigilanza.

Ne consegue che la mancata redazione del verbale di primo accesso ispettivo o la sua grave incompletezza fa si che l’intera procedura sanzionatoria posta in capo al datore di lavoro possa dar luogo a proflo di invalidità per esplicita violazione di legge.

Una volta concluse tutte le operazioni di verifca e di controllo della documentazione, gli ispettori procedo-no alla contestazione delle violazioni amministrative con la notifca di un unico verbale di accertamento e notifcazione , notifcato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Quanto sopra costituisce una novi-tà in quanto in passato venivano redatti due verbali di-stinti, uno di accertamento e uno di notifcazione degli illeciti, creando nel trasgressore confusione anche in relazione ai tempi per l’impugnazione dei verbali. In merito al contenuto del verbale unico, la norma pre-vede che lo stesso deve contenere:

a) Gli esiti dettagliati dell’accertamento, con l’indicazio-ne puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati. b)La diffda a regolarizzare gli inadempimenti sanabi-li.

c) La possbilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffda e provvedendo al pagamento della som-ma ridotta, ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione. d)La possibilità di estinguere gli illeciti non diffdabili. e) L’indicazione degli strumenti di difesa e degli orga-ni ai quali proporre il riscorso, con specifcazione dei termini di impugnazione.

Per quanto riguarda l’istituto della diffda obbligato-ria, di cui al precedente punto b), il Collegato Lavoro all’art. 33, 2° comma, prevede che in caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collet-tivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali deri-vino sanzioni amministrative, questi provvede a diffdare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla rego-larizzazione delle inosservanza sanabili, entro il termine di 30 gg. dalla data di notifcazione del verbale di accer-tamento.

Il successivo 3° comma prevede che ottemperando alla diffda il trasgressore e l’obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misu-ra fssa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine per fssato per la diffda (30 gg.). Il pagamento dell’importo estingue il procedimento sanzionatorio riferi-to alle inosservanze che sono state oggetto di diffda.

In pratica, tutti gli organi di vigilanza, qualora evidenzi-no, in sede di verifca, violazioni amministrative sana-bili per le quali trovi applicazione l’istituto della diffda, saranno tenuti ad utilizzare tale strumento, che diven-terà pertanto una vera e propria condizione di procedi-bilità per l’irrogazione delle eventuali sanzioni. Da quanto sopra emerge che per estinguere il proce-dimento sanzionatorio non è suffciente solo pagare la sanzione minima (in un’unica soluzione), bisogna inol-

4 InformaImpresa Venerdì 3 giugno 2011

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