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« Previous Page Table of Contents Next Page »titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto le-gislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legisla-tivo n. 285 del 1992.
12.Il rilascio del certifcato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalla responsa-bilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprie-tà e alla corretta gestione dei veicolo stesso.
13.I certifcati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fssati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazio-nale.
14.I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non re-clamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del Codice civile, so-no conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05/02/1992, n. 122, consegnano, ove ciò sia tecni-camente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali; b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.
Decreto legislativo 24/06/09, n. 209 –Art.10 – informazioni per la demolizione e codifca (la modifca appor-tata riguarda solo il comma 15 – di seguito aggiornata)
1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione de-gli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto in-formatico, richieste dei gestori degli impianti autorizzati. Tali informazioni devono consentire di identifcare i diversi componenti e materiali dei veicoli e l’ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.
1.bis Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in mate-ria di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione degli im-pianti di trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti, adeguate in-formazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla veri-fca dei componenti che possono essere reimpiegati. 2. abrogato
3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifca previste dalla decisione 2003/138/Ce.
Decreto legislativo 24/06/09, n. 209 –Art. 15 – Comma 5
….
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del vei-colo, di cui allo stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4, si appli-cano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;
b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002. Nelle more del consegui-mento delle obbligazioni di cui all’articolo 5, i produtto-ri sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi deri-vanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2001. …
Decreto legislativo 24/06/09, n. 209 - Allegato IV - Requisiti minimi per il certifcato di rottamazione (art. 5, comma 7)
Il certifcato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare e includere:
1) il nome, l'indirizzo, la frma ed il numero di registrazione
o di identifcazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certifcato;
2) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o all'impresa che rilascia il certifcato di rottamazione;
3) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione o di iden-tifcazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certifcato, nel caso in cui il certifcato è rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;
4) la data e l'ora di rilascio del certifcato di rottamazione e la data e l'ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
5) l’impegno alla cancellazione del veicolo dal Pra; 6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;
7) il numero di identifcazione del veicolo, vale a dire il nu-mero del telaio e della targa, ove prevista;
8) il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la naziona-lità, gli estremi del documento di identifcazione e la frma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo è consegnato da un soggetto diverso dal proprieta-rio, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la na-zionalità dello stesso proprietario.
Codice Civile – articolo 923 – Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli anima-li che formano oggetto di caccia o di pesca.
Codice Civile – articolo 927 - Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sinda-co, del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Codice Civile – articolo 929
- Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appar-tiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
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9 Servizi per l’Estetica e l’Igiene. Grotte di sale, nuove
indicazioni dalla Regione Veneto.
Dove e quando l’attività è consentita: se è trattamento tera-peutico servono le strutture sanitarie, se trattamento di be-nessere anche presso i centri estetici.
La Regione Veneto ha emanato il 15 maggio u.s. una Circola-re che pone chiare indicazioni sull’attività delle “grotte di sa-le” e sui trattamenti di haloterapia, materia sulla quale manca una specifca normativa di riferimento a livello nazionale. È stato defnitivamente chiarito che l’haloterapia presenta ri-levanti implicazioni sanitarie, in quanto praticata con l’uti-lizzo di aerosol che diffondono particelle solide di sale (di dimensioni inferiori a 1-2 μm) in grado di raggiungere le par-ti periferiche delle vie bronchiali. Come tale, il trattamento ha fnalità terapeutiche o di prevenzione e rientra nell’eserci-zio delle professioni sanitarie; pertanto l’attività è riservata a personale medico che la esercita all’interno di strutture sani-tarie, autorizzate secondo la normativa vigente. È evidente ad esempio il caso di quanti si sottopongono a tale trattamento su specifca prescrizione medica.
Viene lasciata comunque aperta la possibilità di praticare ta-le attività all’interno di centri estetici, qualora intesa come trattamento di benessere. Ovvero, all’interno degli ambien-ti destinati a “grotta di sale” non potranno essere utilizzati dispositivi come l’aerosol che, avendo un effetto terapeuti-co, richiedono presidio medico. Le attività di estetica potran-no dotarsi di “grotte di sale” anche se queste non rientrano nell’elenco delle attrezzature consentite dal recente Decreto
InformaImpresa 3 Venerdì 1 giugno 2012
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