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Interministeriale n. 110/2011, che ha defnito quali attrezza-ture elettromeccaniche, in base a tipologia e caratteristiche tecniche, potranno essere utilizzate per i trattamenti sulla su-perfcie del corpo.

Per approfondimenti consultare il fle:

- haloterapia indicazioni regionali.pdf

alla notizia 622 su www.informaimpresa.it

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10 Installatori: pubblicato sulla Gazzetta del 18 maggio

2012 - n. 115 il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2012 sugli apparecchi di erogazione di gas naturale ad uso privato.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta del 18 maggio 2012 - n. 115 il Decreto 30 aprile 2012: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione. (12A05573) (GU n. 115 del 18-5-2012 ). Il testo del decreto del Ministero dell’Interno del 30 aprile 2012 di fatto disciplina l’installazione di apparecchi di rifor-nimento di metano ad uso privato.

Il decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di preven-zione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione (VRA), ad uso privato, di gas naturale per l’autotra-zione, di portata massima 20 m³/h (s.t.p.), alimentati diretta-mente da rete di distribuzione, ivi compresi l’installazione e l’esercizio di impianti fssi senza serbatoio di accumulo, derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per l’autotrazione, con capacità di compressione non superiore a 3 m³/h.

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11 Installatori: pubblicata la UNI/TS 11300-4

relativa all’utilizzo delle energie rinnovabili, norma fondamentale per la certificazione energetica.

È stata pubblicata la specifca tecnica UNI/TS 11300-4 “Pre-stazioni energetiche degli edifci: utilizzo di energie rinnovabili e altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria”. Ne dà notizia sul suo sito web il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) che chiude così il cerchio delle specifche tecniche per la certifcazione energetica.

Questo avviene a pochi giorni dalla decisione della Com-missione europea, lo scorso 26 aprile, di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’UE per non essersi pienamente confor-mata alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.

Ma facciamo un passo indietro, la direttiva 2002/91/CE è sta-ta recepita in Italia dal Dlgs 192/2005, modifcato dal Dlgs 311/2006, dal Dpr 59/2009 e dalle Linee guida nazionali per la certifcazione energetica degli edifci (DM 26/06/2009). Manca ancora dunque l’ultimo decreto attuativo, concernente i requisiti dei certifcatori, ed è per questa ragione che non risulta conforme il recepimento da parte dell’Italia di una di-rettiva, la 2002/91/CE, che è stata già superata dalla nuova Direttiva 2010/31/UE che introduce gli edifci a energia qua-si zero, prossimo tema di grande attualità.

Ad ogni modo ora esiste uno strumento di calcolo completo per ciò che riguarda le prestazioni energetiche degli edifci e che risolve il problema di calcolo del fabbisogno di ener-gia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso in cui vi siano sistemi che generano o recepiscono energia termica utile da fonti rinno-vabili o tipologie di generazione diverse dalla combustione a famma di combustibili liquidi o gassosi , già trattati nella UNI/TS 11300-2. Questo garantisce univocità di valori e di metodi per consentire la riproducibilità e confrontabilità dei risultati.

In questa norma il solare termico, le biomasse, le fonti aerau-liche, geotermiche e idrauliche nel caso di pompe di calore (per la quota considerata rinnovabile) e per la produzione di energia elettrica il solare fotovoltaico, si considerano sorgen-ti di energie rinnovabili per produzione di energia termica utile.

Le norme già pubblicate forniscono dati e metodi di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di energia utile fornita e di energia primaria richiesti per la climatizzazione inver-nale ed estiva, l’acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’il-luminazione:

- UNI/TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifci - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edi-fcio per la climatizzazione estiva ed invernale.

- UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifci - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produ-zione di acqua calda sanitaria.

- UNI/TS 11300-3 Prestazioni energetiche degli edifci - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.

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12 Nuova normativa in materia funeraria.

Adempimenti e scadenze per imprese e addetti ai servizi funebri.

Recenti normative hanno modifcato il regolamento a disciplina del servizio funebre: tra queste, la Delibera di Giunta Regionale n. 1807 del 8.11.2011, che contiene specifche disposizioni tecniche di attuazione della L.R. n. 18 del 4 marzo 2010 “Norme in materia funeraria”.

Con tale provvedimento sono state introdotte nuove e impor-tanti disposizioni applicative su diversi requisiti strutturali, gestionali e formativi per l’esercizio dell’attività funebre, e vengono indicate alcune importanti scadenze a cui le imprese funebri devono adeguarsi. In particolare:

- Entro il 29 maggio 2012

tutte le imprese funebri in attività dovranno predisporre e tenere a disposizione degli organi di vigilanza un piano di autocontrollo ed annotare su un proprio registro, costante-mente aggiornato, il luogo di ricovero per la pulizia e sanif-cazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

- Entro il 29 novembre 2013

- i Comuni dovranno convertire le vecchie autorizzazioni nelle nuove, mentre per le attività di nuova costituzione sarà necessario dimostrare immediatamente la rispondenza ai requisiti previsti dalle norme regionali.

- Ogni sede commerciale deve disporre di idonei locali “riser-vati” per il conferimento dell’incarico (o delega) dove poter esercitare l’attività commerciale con relativa esposizione dei prodotti “funebri”.

- Nelle sedi commerciali non si possono esercitare le funzioni previste le per “case funebri” o per le “sale del commiato”. Qualora quindi le attività commerciali e la casa funebri insistano nel medesimo edifcio, si dovrà prevedere la loro separazione fsica ed ingressi autonomi.

- Ogni impresa deve nominare un Direttore Tecnico (può es-sere il legale rappresentate o il titolare) quale responsabile della conduzione dell’impresa.

- Il Direttore Tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri devono essere in possesso di specifci requisiti for-mativi.

- L’impresa funebre deve dimostrare la disponibilità di almeno un mezzo di trasporto funebre e di una rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia e sanifcazione.

- L’impresa funebre deve dimostrare la disponibilità conti-nuativa di almeno quattro operatori funebri in possesso dei requisiti formativi obbligatori, assunti con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l’autorizzazione.

- Presso ogni sede commerciale dell’impresa deve essere esposta al pubblico la carta dei servizi e delle prestazioni con il relativo prezzario.

4 InformaImpresa Venerdì 1 giugno 2012

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