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Nel decreto legislativo 04/10/2011, sono riportati gli allega-ti riportati di seguito:

- Allegato I (Parte A) – Defnizioni delle macchine ed attrez-zature

- Allegato I (Parte B) – Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica

- Allegato I (Parte C) –Macchine ed attrezzature assoggetta-te alla sola marcatura

- Allegato II – Dichiarazione CE di conformità

- Allegato III –Metodo di misurazione del rumore aereo del-le macchine ed attrezzature utilizzate all’aperto - Allegato III – (Parte A) - Norme di base relative all’emissio-ne acustica

- Allegato III – (Parte B) - Metodi di prova dell’emissione acu-stica per ciascun tipo di macchine ed attrezzature - Allegato IV – Modelli della marcatura CE di conformità e dell’indicazione del livello di potenza sonoro garantito - Allegato V – Controllo interno di fabbricazione

- Allegato VI – Controllo interno della produzione con valu-tazione della documentazione tecnica e controlli periodici - Allegato VII – Verifca dell’esemplare unico - Allegato VIII – Garanzia di qualità totale

- Allegato IX – (Parte A) – Requisiti minimi per la designa-zione degli organismi di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 262/2002

- Allegato IX - (Parte B) – procedure e contenuto relativi alla istanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legisla-tivo n. 262/2002.

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sicurezza

28 Contributo per la formazione obbligatoria sulla

sicurezza nel lavoro per i lavoratori. EBAV erogherà 9 euro/ora per dipendente alle imprese che effettuano la “formazione partecipata”. La struttura formativa di riferimento per la Confartigianato di Vicenza è il Cesar.

Le imprese che effettuano la formazione obbligatoria sulla sicurezza dei lavoratori, per il tramite dei centri formativi promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigia-nato Veneto e accreditati dalla Regione del Veneto, potranno accedere alle prestazioni dell’EBAV, al fne di sostenere minori costi per i corsi sostenuti. Tale attività formativa si confgura, nella terminologia contrattuale, come “formazione partecipata”. Per “formazione partecipata” si intende quella gestita e svolta, come soggetto organizzatore, dalle strutture formative pro-mosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato Veneto (es. Confartigianato Vicenza), accreditate presso la Regione del Veneto. L’erogazione della formazione da parte di queste strutture si basa su un rapporto di collaborazione tra le parti sociali. Nella provincia di Vicenza, per la Confartigianato, la struttura formativa di riferimento è il CESAR srl (tel. 0444 960100 –mail cesar@confartigianatovicenza.it ). Il Cesar srl è una struttura regolarmente accreditata dalla Regione del Vene-to. La prestazione che EBAV ha deliberato è di 9 euro/ora, per dipendente, a favore delle imprese aderenti all’Ente stesso e in regola con i versamenti a tale ente. Tale prestazione, proporzio-nata alle ore di formazione svolte, secondo la classe di rischio di appartenenza, sarà erogata solo dopo avere completato la partecipazione all’intero percorso formativo, composto dalla formazione generale e dalla formazione specifca.

Non è prevista alcuna prestazione per le imprese i cui di-pendenti svolgono la “formazione non partecipata. L’attività formativa viene defnita “non partecipata” quando non viene effettuata, come soggetto organizzatore, dalle strutture formative promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato Veneto (es. Confartigianato Vicenza), accredi-tate presso la Regione del Veneto (es. Cesar srl). Per approfondimenti consultare l’articolo collegato

- 15/03/2012: siglato fra le parti sociale dell’artigianato Veneto, l’accordo interconfederale regionale sulle modalità applicative dell’accordo Stato Regioni per la formazione sulla sicurezza dei lavoratori alla notizia 620 su www.informaimpresa.it

sicurezza

29 Proroga del termine entro cui ci si può avvalere

dell’autocertifcazione per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro per le aziende che occupano fno a 10 lavoratori. Entro il 31/12/2012 o prima?

I datori di lavoro che occupano fno a 10 lavoratori, non po-tranno più autocertifcare l’effettuazione della valutazione dei rischi, dopo che verranno emanate le procedure standardizzate. In ogni caso dal 31/12/2012, nessuno potrà più avvalersi dell’autocertifcazione in sostituzione del documento di va-lutazione dei rischi.

In precedenza il termine entro il quale ci si poteva avvalere dell’autocertifcazione in questione, era il 30/06/2012. Si conferma quindi che devono ancora essere emanate le pro-cedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, previste dalla normativa, riguardanti le aziende che occupano fno a 10 lavoratori. La recente emana-zione del decreto legge 12/05/2012, n. 57, sulla sicurezza nel lavoro, precisa che “fno alla scadenza del terzo mese successi-vo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) (che defnisce le procedure standardizzate per il documento di valutazione dei rischi), e comunque, non oltre il 31/12/2012”, da la possibilità ai datori di lavoro che occupano fno a 10 lavoratori, di autocertifcare la valutazione dei rischi. La grande maggioranza dei datori di lavoro che occupano fno a 10 lavoratori, in questi ultimi anni ha provveduto, grazie alla norma, alla valutazione dei rischi mediante l’autocertifcazione. La data del 31/12/2012 deve quindi essere considerata come termine entro il quale deve essere realizzata la valutazione dei rischi e il conseguente do-cumento di valutazione dei rischi, venendo appunto a cessare la possibilità di avvalersi dell’autocertifcazione. Ovviamente l’eventuale emanazione del decreto che defnisce le procedure standardizzate, potrebbe anticipare la data di scadenza dell’au-tocertifcazione. Vale la pena di evidenziare che la ”proposta” della valutazione dei rischi con procedure “standardizzate”, di cui si è preso visione, non prevede procedure semplifcate per le piccole imprese, ma si limita appunto a standardizzare quanto prevede la normativa. Non siamo quindi di fronte ad un processo di semplifcazione, quanto invece di semplice riordino della norma . Informazioni possono essere richiesta al settore Sicurezza della Confartigianato di Vicenza (tel. 0444/168430 – 420 -448) o tramite mail sicurezza@confartigianatovicenza. it . Nella versione on line si riporta il modulo per la richiesta dell’eventuale servizio per la predisposizione del documento di valutazione dei rischi.

Di seguito si riporta la più recente formulazione dell’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008.

“I datori di lavoro che occupano fno a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f ). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di en-trata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f ), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertifcare l’effettuazione della valutazione dei rischi”

Le sanzioni

Riferimento legislativo

Obbligo

Violazione Sanzione

Dlgs 81/2008 – art. 18, comma 1, lettera o)

Il datore di lavoro e i dirigenti devono conse-gnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurez-za, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, co-pia del la valutazio-ne dei rischi, anche su supporto informatico. Il documento è consul-tato esclusivamente in azienda

Il datore di lavoro e il di-rigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro

InformaImpresa 7 Venerdì 1 giugno 2012

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