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« Previous Page Table of Contents Next Page »Dlgs 81/2008 – art. 18, comma 1, lettera s)
Il datore di lavoro e i di-rigenti devono consul-tare il rappresentante dei lavoratori per la si-curezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 (con-sultazione preventiva, ricevimento documento valutazione dei rischi su sua richiesta)
Il datore di lavoro e il di-rigente sono puniti con l ’ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Dlgs 81/2008 – art. 18, comma 1, lettera z) prima parte
Il datore di lavoro e i dirigenti devono aggior-nare le misure di pre-venzione in relazione ai mutamenti organiz-zativi e produttivi che hanno rilevanza ai fni della salute e sicurezza del lavoro
Il datore di lavoro e il di-rigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro
Dlgs 81/2008 – art. 29, comma 1
Il datore di lavoro ef-fettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del ser-vizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41
Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa da: a) nelle aziende di cui all’ar-ticolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svol-gono attività che espon-gono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifca di amianto; c) per le attività disciplinate dal titolo IV (cantieri tem-poranei o mobili) caratte-rizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Dlgs 81/2008 – art. 28, comma 2, lettere b
Il documento di valu-tazione dei rischi deve contenere l’indicazione delle misure di preven-zione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individua-li adottati
E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta la valutazione dei rischi in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b)
Dlgs 81/2008 – art. 28, comma 2, lettere c
Il documento di valu-tazione dei rischi deve contenere il programma delle misure ritenute opportune per garan-tire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta la valutazione dei rischi in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera c)
Dlgs 81/2008 – art. 28, comma 2, lettere d
Il documento di valu-tazione dei rischi deve contenere l’individua-zione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’or-ganizzazione aziendale che vi debbono prov-vedere, a cui devono essere assegnati uni-camente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta la valutazione dei rischi in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera d)
Dlgs 81/2008 – art. 28, comma 2, lettere a) primo periodo
Il documento di valu-tazione dei rischi deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’at-tività lavorativa, nella quale siano specifcati i criteri adottati per la valutazione stessa
E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di valutazione ddei rischi in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a) primo periodo
Dlgs 81/2008 – art. 28, comma 2, lettere f )
Il documento di valu-tazione dei rischi deve contenere l’individua-zione delle mansioni che eventualmente espongono i lavora-tori a rischi specifici che r ichiedono una riconosciuta capacità professionale, specifca esperienza, adeguata formazione e addestra-mento
E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di valutazione ddei rischi in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera f)
Dlgs 81/2008 – art. 29, comma 2
La valutazione dei rischi è realizzata previa con-sultazione del rappre-sentante dei lavoratori per la sicurezza.
E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta la valutazione dei rischi senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2
Dlgs 81/2008 – art. 29, comma 3
La valutazione dei rischi deve essere immedia-tamente rielaborata, in occasione di modifche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro signifcative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tec-nica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorve-glianza sanitaria ne evi-denzino la necessità. A seguito di tale riela-borazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il docu-mento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni delle rispet-tive causali
E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta la valutazione dei rischi senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 3
Dlgs 81/2008 – art. 29, comma 4
Il documento di valu-tazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la va-lutazione dei rischi
Il datore di lavoro e il di-rigente sono puniti con la sanzione amministra-tiva pecuniaria da 2.000 a 6.600
Per approfondimenti consultare il fle:
- modulo per la richiesta del preventivo DVRVRA.pdf
e l’Articolo collegato -Valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro: dal 01/07/12, i datori di lavoro che occupano fno a 10 lavoratori, non potranno più autocertifcare l’effettuazione della valutazione dei rischi alla notizia 621 su www.informaimpresa.it
8 InformaImpresa Venerdì 1 giugno 2012
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