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UTILIZZATORI A VALLE

L’utilizzatore a valle è il soggetto, all’interno della cate-na di approvvigionamento di una sostanza chimica, che utilizza tale sostanza per la propria attività produttiva. L’utilizzatore a valle interviene dopo il fabbricante del-la sostanza, miscelando una o più sostanze, per formare un preparato (ad esempio una vernice), o per creare un

articolo (ad esempio un oggetto verniciato).

ATTENZIONE: la miscelazione di due o più sostanze non deve determinare una reazione chimica, con la produzione di una nuova sostanza, poiché in tal caso l’utilizzatore a valle risulta essere un fabbricante di so-stanze.

L’utilizzatore a valle può verifcare la posizione assunta dai propri fornitori in merito al Regolamento REACH. Facsimile di lettera da inviare ai propri fornitori di ma-terie prime.

“Oggetto: adeguamento al Regolamento REACH (Europe-an Regulation for Registration, Evalution and Authorisa-tion of Chemicals). Egregio Fornitore,

Il Regolamento REACH (n. 1907/2006), concernente la Registrazione, la Valutazione e l’Autorizzazione delle so-stanze chimiche, è a TUTTI gli effetti entrato in vigore il 1° giugno 2008.

In accordo alle disposizioni del REACH, chi produce o chi importa da Paesi extra UE una sostanza, in quanto tale o contenuta in un preparato, in quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno, avrà l’obbligo di “registrarla” pres-so l’Agenzia Europea della chimica, con modalità e tempi-stiche diverse, a seconda della quantità prodotta/importa-ta e della pericolosità della sostanza.

In riferimento a quanto previsto dal Regolamento REACH, con la presente, Vi chiediamo cortesemente di comunicar-ci se la VOSTRA azienda sta provvedendo ad adeguarsi a suddetta norma attraverso la procedura di PRE-Registra-zione.

La nostra azienda, in qualità di UTILIZZATORI A VALLE di sostanze chimiche (in quanto tali o contenute in prepa-rati), ha la necessità di conoscere quali saranno le vostre intenzioni in merito ai prodotti che acquistiamo da voi per evitare che un giorno proprio quei prodotti NON siano più disponibili.

Attendiamo pertanto informazioni in merito al Vs. obbli-go di Pre-registrazione e Registrazione delle sostanze di cui siete produttori e/o importatori, e sull’aggiornamento delle schede di sicurezza in conformità all’Allegato II, nei tempi e nelle modalità previste dal Regolamento stesso. Ringraziando per la collaborazione, porgiamo i più distin-ti saluti.”

Obbligo di registrazione

Qualora la sostanza utilizzata non sia già stata regi-strata, ad esempio in caso di importazione di articoli,

l’utilizzatore a valle ha l’obbligo di fare la REGISTRA-ZIONE , nel caso in cui vi siano ambedue le condizioni seguenti:

a) la quantità totale della sostanza negli articoli è su-periore a 1 tonnellata/anno;

b) la sostanza è destinata al rilascio in condizioni d’uso normali o prevedibili (esempio candela profumata).

Obbligo di predisposizione di una scheda di dati di sicurezza

Il fornitore di una sostanza o di un preparato deve tra-smettere al destinatario una scheda di dati di sicurezza , nei seguenti casi:

1)la sostanza o il preparato sono classifcati come peri-

colosi (direttiva 67/548/Cee o 1999/45/Ce); 2)la sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica o molto persistente e molto bioaccumulabile , secondo i criteri riportati nell’Allegato XIII al Regolamento; 3)se la sostanza è inclusa in un elenco delle sostanze estremamente preoccupanti, pubblicato dall’Agenzia, che è stata istituita dal Regolamento.

Va predisposta una scheda di dati di sicurezza anche se il preparato non è pericoloso , quando vi siano all’inter-no sostanze che presentino pericoli per la salute uma-na o per l’ambiente o la normativa comunitaria abbia fssato limiti di esposizione nel luogo di lavoro. Se la scheda di dati di sicurezza del fabbricante/impor-tatore di una sostanza contiene gli usi identifcati , an-che la scheda di sicurezza dell’utilizzatore a valle deve riportare gli usi identifcati e la sostanza od il prepara-to possono essere utilizzati solo per gli usi consentiti dalla scheda stessa.

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

Il 28/10/2008 l’Agenzia ha pubblicato il primo elenco (candidate list) delle sostanze estremamente preoccu-panti (SVHC) che dovranno essere inserite nell’allegato XIV del Regolamento ed essere sottoposte ad autoriz-zazione. La candidate list aggiornata al 19 dicembre 2011 è consultabile al seguente link:

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Secondo quanto disposto dall’art. 33 del Regolamento REACH, tutti i fornitori di articoli , che contengono una qualsiasi delle sostanze, elencate nella candidate list, in concentrazione superiore a 0,1% in peso/peso , do-vranno fornire ADEGUATE informazioni ai loro clienti, suffcienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo stesso e comprendenti quanto meno il nome della so-stanza. Inoltre, su richiesta da parte di consumatori, tali informazioni dovranno essere fornite entro 45 giorni

dalla richiesta del consumatore stesso.

Notifca

Tutti i fabbricanti o importatori di articoli , contenenti almeno una delle sostanze dell’elenco sopra citato, de-vono NOTIFICARLA all’Agenzia ECHA , nel caso in cui la sua concentrazione superi lo 0,1 % in peso/peso e la quantità sia superiore ad 1 tonnellata/anno.

Si applicano le seguenti scadenze temporali:

- per le sostanze incluse nella Candidate List PRIMA del 1° dicembre 2010, le notifche dovevano essere trasmesse entro e non oltre il 1° giugno 2011.

- per le sostanze incluse nella Candidate List DOPO il 1° dicembre 2010, le notifche devono essere tra-smesse entro e non oltre 6 mesi dopo l’inclusione della sostanza.

Dal 5 marzo 2012 l’ECHA ha reso pubblicamente di-sponibili le informazioni su articoli presenti nel merca-to dell’UE che contengono SVHCs della Candidate List. Tali informazioni sono state raccolte durante le opera-zioni di registrazione e notifca.

I dati sulle SVHCs contenute in articoli sono consulta-bili al link di seguito indicato:

http://echa.europa.eu/documents/10162/f0fd7fa0-13f6-484c-9a2d-bb64fd361616

Per ogni sostanza viene indicato: 1. il numero di notifche eseguito;

2. le categorie generali di articoli per le quali la sostan-za è stata notifcata;

3. gli usi identifcati come previsti dal dossier di regi-strazione della sostanza.

InformaImpresa 7 Venerdì 15 giugno 2012

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