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8 Proroga al 30 giugno 2012 del pagamento
S.C.F. per parrucchieri/estetiste, pubblici esercizi e strutture ricettive.
La riscossione del tributo per i diritti discografci è do-vuto alla S.I.A.E. che, in base all’accordo stipulato con S.C.F. , ha provveduto ad inviare alle aziende interessate l’apposito MAV, nel quale era richiesto il pagamento entro il 31 maggio 2012. Tuttavia, a causa di numerosi disguidi relativi a ritardi nell’invio dei MAV da parte di SIAE, il consorzio S.C.F. - d’intesa con SIAE - comunica che il termine per il pagamento viene prorogato al 30 giugno 2012. La proroga riguarda esclusivamente i seguenti settori: - Pubblici esercizi - Parrucchieri / estetiste - Strutture ricettive.
On line si allega la circolare di Confartigianato Imprese nazionale, con i riferimenti utili per chiedere eventuali chiarimenti.
Per approfondimenti consultare il fle:
prot623_28-maggio-2012-scf.pdf
alla notizia 637 su www.informaimpresa.it
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sicurezza
30 REACH: Registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Il regolamento 1907/2006/CE.
REGOLAMENTO 1907/2006/CE: REGOLAMENTO REACH Finalità
Il Regolamento Reach (Registrazione, valutazione, au-torizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) , po-ne come obiettivo la protezione della salute umana e dell’ambiente, stabilendo nuove regole, che si appli-cano alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso delle sostanze, in quanto tali o come componen-ti di preparati o articoli.
Defnizioni
- Una sostanza , come defnita nel Regolamento, è “un elemento chimico e i suoi composti, allo stato natu-rale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fab-bricazione”.
- Un preparato si ottiene dalla miscelazione di due o più sostanze.
- Un articolo è un oggetto, a cui sono stati dati, duran-te la produzione, una forma, una superfcie o un dise-gno.
Soggetti coinvolti
I soggetti potenzialmente coinvolti dal REACH sono gli “attori della catena di approvvigionamento”, ossia i fab-bricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di una sostanza.
Per fabbricante si intende la persona fsica o giuridica, stabilita nella Comunità Europea, che produce o estrae una sostanza allo stato naturale.
Per importatore si intende la persona fsica o giuridica, stabilita nella Comunità Europea, responsabile dell’in-troduzione di una sostanza nella Comunità.
Per utilizzatore a valle si intende la persona fsica o
giuridica, stabilita nella Comunità Europea, che utilizza una sostanza, in quanto tale o come preparato, per la sua attività produttiva.
Inizio operatività: 1 giugno 2008
Questa data indica il termine ultimo per la commer-cializzazione nella Comunità Europea delle sostanze, escluso quelle in regime transitorio, qualora sia previ-sta la registrazione (principio NO DATA NO MARKET).
Registrazione
Qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno, deve presentare una registrazione all’Agenzia Europea , istituita dal Regolamento.
Pre-registrazione
Per alcune sostanze è previsto un regime transitorio,
che dà l’opportunità di effettuare la registrazione con tempi più lunghi. Per usufruire di questa possibilità, era necessario fare una pre-registrazione, entro il 1° di-cembre 2008.
Questa procedura e le relative tempistiche per la re-gistrazione sono riservate solo ed esclusivamente alle
sostanze phase-in (cioè esistenti per l’UE), che sono: 1. tutte le sostanze comprese nell’inventario EINECS; 2. le sostanze fabbricate in UE, ma non immesse sul mercato, almeno 1 volta nei 15 anni prima dell’en-trata in vigore del REACH;
3. le sostanze immesse sul mercato UE prima dell’en-trata in vigore del REACH e considerate notifcate a norma dell’art. 8 della dir. 67/548 CEE.
Tempistica di presentazione della registrazione, per chi ha usufruito della pre-registrazione
Quantità Tipologia sostanza Scadenza
> 1 ton sostanze classifcate come
cancerogene, mutagene o tos-siche per la riproduzione, ca-tegoria 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE e fabbri-cate nella Comunità o impor-tate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.
1.12.2010
> 100 ton sostanze classifcate come al-
tamente tossiche per gli orga-nismi acquatici, che possono provocare effetti a lungo ter-mine negativi per l’ambiente acquatico (R50/53), a norma della direttiva 67/548/CEE, fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.
1.12.2010
> 1000 ton sostanze fabbricate nella Co-
munità o importate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.
1.12.2010
> 100 ton sostanze fabbricate nella Co-
munità o importate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.
1.06.013
> 1 ton sostanze fabbricate nella Co-
munità o importate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.
1.06.2018
6 InformaImpresa Venerdì 15 giugno 2012
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